AS 2015 4107
Codice delle obbligazioni
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto di revoca)
Modifica del 19 giugno 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 14 novembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 14 marzo 20142, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:
Art. 40b, frase introduttiva e lett. d Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione se l’offerta gli è stata fatta: d. per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea.
Art. 40d cpv. 1 e 3
1 L’offerente deve, per scritto o in un’altra forma che consenta la pro-
va per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.
3 Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi
ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.
Art. 40e cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4
1 La revoca non è vincolata ad alcuna forma. La prova dell’osservanza
del termine di revoca incombe al cliente.
2 Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il
cliente:
4 Il termine è osservato se il cliente comunica la revoca all’offerente, o
consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ultimo giorno del termine.
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Art. 406d n. 5 e 6 Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve con- tenere i seguenti dati:
5. il diritto del mandante di revocare entro 14 giorni, per scritto e
senza indennità, la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione;
6. il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima
della scadenza del termine di 14 giorni;
Art. 406e D. Entrata in 1 Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto 14 giorni dopo il vigore, revoca, disdetta ricevimento di una copia firmata dalle parti. Il mandatario non può ac- cettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza di questo termine.
2 Entro il termine di cui al capoverso 1 il mandante può revocare per
scritto la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiara- zione di accettazione. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle conse- guenze della revoca (art. 40f).
3 La disdetta richiede la forma scritta.
Art. 406f Abrogato
II La legge federale del 23 marzo 20014 sul credito al consumo è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e 3, secondo e terzo periodo 1 Il consumatore può revocare entro 14 giorni per scritto la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. ... 2 … Il termine è osservato se il consumatore consegna la dichiarazione di revoca al creditore o alla posta entro l’ultimo giorno del termine. 3 … In caso di acquisto a rate, di fornitura di un servizio a credito o di contratto di leasing si applica l’articolo 40f del Codice delle obbligazioni5. In caso di uso abu- sivo della cosa durante il termine di revoca, il consumatore deve un’indennità adeguata calcolata in base alla perdita di valore della cosa.
4 RS 221.214.1 5 RS 220
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015 Consiglio nazionale, 19 giugno 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente
l’8 ottobre 20156.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20167.
21 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 FF 2015 3941 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 19 ottobre 2015.
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