AS 2015 5413
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), ordina:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto (art. 1 e 157 LInFi)
La presente ordinanza disciplina segnatamente: a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario; b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di deri- vati; c. la pubblicità delle partecipazioni; d. le offerte pubbliche di acquisto; e. le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di mani- polazione del mercato.
Art. 2 Definizioni (art. 2 lett. b e c LInFi) 1 Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti. 2 Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito segnatamente in funzione di: a. valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime e metalli pre- ziosi; b. valori di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.
RS 958.11 1 RS 958.1
2015-2105 5413
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3 Non sono considerati derivati:
a. le operazioni di cassa; b. le operazioni in derivati sull’energia elettrica e sul gas che:
1. sono negoziate in un sistema organizzato di negoziazione,
2. devono essere regolate mediante la consegna fisica, e
3. una parte non ha la facoltà di compensare in contanti;
c. le operazioni in derivati con riferimento a variabili climatiche, tariffe di tra- sporto, tassi d’inflazione o altre statistiche economiche ufficiali che sono compensate in contanti soltanto in caso di inadempienza o di un altro evento che determini la disdetta del contratto.
4 Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o
entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento. Sono parimenti considerate operazioni di cassa: a. le operazioni regolate entro un termine per il regolamento più lungo, usuale sul mercato per la coppia valutaria; b. gli acquisti o le vendite di valori mobiliari indipendentemente dalla loro va- luta, pagati entro il termine per il regolamento usuale sul mercato o prescrit- to dalla legge; c. le operazioni prolungate in modo continuativo senza che sussista un obbligo giuridico oppure sia usuale un prolungamento tra le parti.
Art. 3 Società del gruppo importanti (art. 3 cpv. 2 LInFi)
Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del commercio e del regolamento, nonché del diritto e della «compliance».
Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario Capitolo 1: Disposizioni comuni Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario
Art. 4 Richiesta di autorizzazione (art. 4 e 5 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie alla sua valutazione, in particolare informazioni su:
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a. il campo di attività (art. 6); b. il luogo della direzione (art. 7); c. la conduzione e il controllo dell’impresa (art. 8); d. la gestione dei rischi (art. 9); e. la garanzia (art. 10); f. il capitale minimo (art. 13); g. i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 48, 49, 56, 57 e 69); h. la società di audit (art. 71). 2 L’infrastruttura del mercato finanziario allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.
Art. 5 Mutamento dei fatti (art. 7 LInFi)
1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare:
a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti; b. tutte le modificazioni importanti dell’attività di una filiale, di una succursale o di una rappresentanza all’estero; c. nel caso di una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, il cambiamento della società di audit o della competente autorità estera di vigi- lanza. 2 Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell’iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate.
Art. 6 Campo di attività (art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso. 2 Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 7 Luogo della direzione (art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi) 1 La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un
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gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. 2 Le persone incaricate della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario de- vono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
Art. 8 Conduzione e controllo dell’impresa (art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto: a. dell’organo di direzione; b. dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo; c. dell’organo di audit interno. 2 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c. 3 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell’infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente il suo operato. 4 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a garan- tire una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi. 5 Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei parte- cipanti in relazione ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 9 Gestione dei rischi (art. 8 cpv. 3 LInFi) 1 Per la gestione dei rischi l’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all’identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a: a. i rischi legali; b. i rischi di credito e di liquidità; c. i rischi di mercato; d. i rischi operativi; e. i rischi di regolamento; f. i rischi di reputazione; e g. i rischi aziendali generali.
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2 Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario. 3 Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l’infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti. 4 La documentazione interna dell’infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività. 5 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l’altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»). 6 L’organo di audit interno riferisce all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso deve disporre di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati.
Art. 10 Garanzia (art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi) 1 La richiesta di autorizzazione per l’apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti docu- menti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo l’arti- colo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate secondo l’articolo 9 capoverso 3 LInFi: a. per le persone fisiche:
1. indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate
in altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
3. referenze,
4. un estratto del casellario giudiziale;
b. per le società:
1. gli statuti,
2. un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente,
3. una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occor-
renza, della struttura del gruppo,
4. indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pen-
denti.
2 Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla
FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.
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3 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’infrastruttura del mercato finanzia- rio inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenu- ta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’an- no precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.
Art. 11 Esternalizzazione (art. 11 LInFi) 1 Vi è esternalizzazione a norma dell’articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un’infra- struttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l’infrastruttura stessa ai sensi dell’ar- ticolo 12. 2 In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare:
a. il servizio da esternalizzare e le prestazioni del fornitore di servizi; b. le competenze nonché i diritti e gli obblighi reciproci, segnatamente i diritti di consultazione, di istruzione e di controllo dell’infrastruttura del mercato finanziario; c. i requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare; d. il rispetto del segreto d’ufficio dell’infrastruttura del mercato finanziario da parte del fornitore di servizi e, se a quest’ultimo sono comunicati dati protet- ti dalla legge, del segreto professionale; e. il diritto di consultazione e di accesso dell’organo di audit interno, della società di audit e della FINMA e, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, della Banca nazionale svizzera (BNS). 3 L’infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accurata- mente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio siste- ma di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi. 4 In caso di esternalizzazione all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un’infrastruttura del mercato finanzia- rio i cui dati potrebbero essere comunicati a un fornitore di servizi all’estero devono esserne informati. 5 L’infrastruttura del mercato finanziario, il suo organo di audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato. 6 I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinato da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest’ultimo richiede l’approvazione della FINMA.
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Art. 12 Servizi essenziali (art. 11 cpv. 1 LInFi) 1 Si considerano essenziali i servizi necessari al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del diritto e della «compliance».
2 Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche:
a. nel caso delle sedi di negoziazione:
1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordi-
nato,
2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mer-
cato; b. nel caso delle controparti centrali:
1. la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in
valori mobiliari o di altri contratti relativi a strumenti finanziari tra due partecipanti o tra un partecipante e un’altra controparte centrale,
2. la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la coper-
tura delle inadempienze di partecipanti o di controparti centrali legate da un accordo di interoperabilità, per la segregazione delle posizioni dei partecipanti indiretti e dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti; c. nel caso dei depositari centrali:
1. l’esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamen-
to delle operazioni in titoli,
2. la prima registrazione di valori mobiliari su un conto titoli,
3. la riconciliazione dei portafogli;
d. nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni:
1. la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati,
2. la pubblicazione dei dati comunicati,
3. la garanzia dell’accesso ai dati comunicati;
e. nel caso dei sistemi di pagamento:
1. la ricezione e l’esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti,
2. la tenuta di conti di compensazione.
Art. 13 Capitale minimo (art. 12 LInFi)
1 Il capitale minimo ammonta:
a. per le sedi di negoziazione a 1 milione di franchi, ma in casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore; b. per le controparti centrali a 10 milioni di franchi; c. per i depositari centrali a 5 milioni di franchi;
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d. per i repertori di dati sulle negoziazioni a 500 000 franchi; e. per i sistemi di pagamento a 1,5 milioni di franchi.
2 Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit
abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in un’infrastruttura del mercato finanzia- rio.
Art. 14 Continuità operativa (art. 13 LInFi)
1 La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere inserita
nell’organizzazione aziendale e disciplina in particolare: a. i compiti, le responsabilità e le competenze; b. la periodicità della verifica dell’analisi di impatto sull’attività di cui al capo- verso 2; c. il rendiconto, la comunicazione e la formazione. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario effettua un’analisi di impatto sull’attività, che stabilisce il livello e il tempo di ripristino dei processi operativi necessari all’esercizio. 3 Essa determina le opzioni per il ripristino dei processi operativi necessari all’eser- cizio. 4 La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere approvata dall’or- gano di alta direzione, vigilanza e controllo.
Art. 15 Sistemi informatici (art. 14 LInFi)
1 I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che:
a. possano essere soddisfatti in misura adeguata i requisiti di disponibilità, di integrità e di riservatezza delle informazioni nell’ottica dell’attività; b. sia possibile un controllo affidabile degli accessi; c. esistano misure per individuare le lacune a livello di sicurezza e sia possibile reagire in maniera adeguata. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario adotta misure idonee affinché i dati rile- vanti per l’attività possano essere ripristinati in caso di perdita.
Art. 16 Operazioni estere (art. 17 LInFi) 1 La comunicazione che l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indica- zioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, segnatamente:
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a. un piano d’attività che descriva in particolare il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative; b. l’indirizzo della sede all’estero; c. i nomi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione; d. la società di audit; e. l’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
a. la cessazione dell’attività all’estero; b. ogni importante modifica dell’attività all’estero; c. il cambiamento della società di audit; d. il cambiamento dell’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
Art. 17 Accesso non discriminatorio e aperto (art. 18 LInFi)
1 L’accesso non discriminatorio non è assicurato in particolare se devono essere
adempiuti requisiti troppo severi o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumen- ti non devono favorire perturbazioni del mercato. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici. 3 Nel caso in cui l’infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.
Art. 18 Prevenzione di conflitti di interessi (art. 20 LInFi)
Se non è possibile attraverso misure organizzative escludere una discriminazione dei partecipanti causata da conflitti di interessi, i partecipanti devono esserne informati.
Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali (art. 21 LInFi)
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 21 LInFi, l’infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente: a. le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finan- ziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell’infrastruttura del mercato fi- nanziario e dei partecipanti; b. i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; c. i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere espo- sti;
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d. i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante; e. le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; f. le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasfe- rire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; g. i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; h. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; i. ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti.
Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica
Art. 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione (art. 24 LInFi) 1 Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione. 2 Il piano di stabilizzazione comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare e delle risorse richieste per attuare tali misure. Esso deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 3 Al momento della presentazione del piano, l’infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero (art. 21) già attuate o previste.
4 Essa presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il
piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA. 5 La FINMA accorda all’infrastruttura del mercato finanziario un termine appropria- to per attuare a titolo preliminare le misure previste nel piano di liquidazione.
Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione (art. 24 cpv. 1 LInFi)
Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell’infra- struttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare: a. miglioramento e decentramento strutturali:
1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal enti-
ties»),
2. creazione di unità di servizi giuridicamente autonome,
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3. soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in parti-
colare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello
stesso livello,
2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità
giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,
3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno
al gruppo possibilmente vicino al mercato; c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di im- portanti prestazioni dell’esercizio:
1. garanzia dell’accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici
nonché della loro utilizzazione,
2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
3. accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulte-
riore utilizzazione.
Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione Sezione 1: Definizioni
Art. 22 Negoziazione multilaterale (art. 26 e 42 LInFi)
È considerata multilaterale la negoziazione che consente l’incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari di molteplici partecipanti all’interno del sistema di negoziazione in vista della conclusione di un contratto.
Art. 23 Regole non discrezionali (art. 26 e 42 LInFi)
Sono considerate non discrezionali le regole che non concedono margini di discre- zionalità alla sede di negoziazione o al gestore di un sistema organizzato di negozia- zione nel consentire l’incontro delle offerte.
Sezione 2: Sedi di negoziazione
Art. 24 Organismo di autodisciplina e sorveglianza (art. 27 LInFi) 1 Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:
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a. un organo che svolge i compiti di autodisciplina; b. un organo di sorveglianza del commercio; c. un organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio; d. un’autorità di ricorso. 2 Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina e sorveglianza devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale. 3 Nell’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori. 4 La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze degli organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori in seno all’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio.
Art. 25 Approvazione dei regolamenti (art. 27 cpv. 4 LInFi) 1 All’atto dell’approvazione dei regolamenti, la FINMA verifica in particolare se questi: a. garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento degli investitori; e b. assicurano il buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari. 2 Prima di prendere la sua decisione la FINMA può sentire il parere della Commis- sione della concorrenza. Quest’ultima si esprime sulla neutralità concorrenziale dei regolamenti e indica se essi favoriscono o meno accordi che ostacolano la concor- renza.
Art. 26 Organizzazione del commercio (art. 28 LInFi)
La sede di negoziazione definisce procedure affinché le informazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l’operazione è stata eseguita.
Art. 27 Trasparenza pre-negoziazione (art. 29 cpv. 1 e 3 lett. b LInFi)
1 La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di
negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione e riguardanti le azioni. 2 Per ogni azione devono essere pubblicati i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita e il volume degli ordini. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:
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a. i sistemi dei corsi di riferimento, se i corsi di riferimento hanno un’ampia diffusione e sono considerati attendibili dai partecipanti; b. i sistemi che formalizzano esclusivamente le operazioni già negoziate; c. gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di ne- goziazione in attesa della loro divulgazione; d. gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato.
Art. 28 Trasparenza post-negoziazione (art. 29 cpv. 2 e 3 lett. b LInFi)
1 La sede di negoziazione pubblica le informazioni sulla trasparenza post-nego-
ziazione relative alle transazioni effettuate al suo interno conformemente ai suoi regolamenti. 2 Le informazioni post-negoziazione relative a transazioni effettuate in una sede di negoziazione al di fuori del normale orario di negoziazione devono essere pubblicate prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva nella sede di negoziazio- ne in cui l’operazione è stata effettuata. 3 Il capoverso 1 si applica anche alle transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione, purché queste siano state effettuate durante una giornata di negozia- zione sul mercato più importante per i valori mobiliari in questione o durante il normale orario di negoziazione della sede di negoziazione. In caso contrario le informazioni devono essere pubblicate immediatamente prima dell’inizio del norma- le orario di negoziazione della sede di negoziazione o al più tardi prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva sul mercato più importante per questi valori mobiliari.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti una pubblicazione
successiva per: a. le operazioni di volume elevato secondo l’articolo 27 capoverso 4 lettera d; b. le operazioni:
1. che sono superiori alla dimensione tipica per il valore mobiliare,
2. che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e
3. che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al
dettaglio o all’ingrosso; c. le operazioni in valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.
Art. 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi)
1 Non sono soggette alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-
negoziazione le operazioni in valori mobiliari che sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da: a. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni; b. la BNS;
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c. la Banca dei regolamenti internazionali (BRI); d. le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP). 2 Possono derogare alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post- negoziazione le operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge: a. banche centrali estere; b. Banca centrale europea (BCE); c. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi parte- cipano; d. Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF); e. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). 3 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 2.
4 La sede di negoziazione deve essere informata se le operazioni sono effettuate
nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento.
Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato (art. 30 LInFi)
1 La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio
equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi. 2 La sede di negoziazione deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione: a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi; b. siano in grado di garantire un commercio ordinato in condizioni di mercato critiche; c. siano soggetti a misure di emergenza efficaci per garantire la ripresa dell’attività in caso di perturbazioni dei suoi sistemi di negoziazione; d. rifiutino ordini che superano i limiti di volume e di corso fissati anticipata- mente o che sono chiaramente errati; e. siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente la negoziazione qualora in un lasso di tempo breve si registri un’oscillazione significativa del prezzo di un valore mobiliare su questo mercato o su un mercato correlato;
2 RS 952.03
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f. siano in grado, in casi eccezionali, di correggere, modificare o annullare qualsiasi operazione; e g. siano sottoposti a controlli regolari volti a garantire che i requisiti di cui alle lettere a–f siano soddisfatti. 3 La sede di negoziazione deve disporre di accordi scritti con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negozia- zione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedu- re che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti
segnalino le vendite allo scoperto nel suo sistema di negoziazione.
Art. 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza (art. 30 LInFi)
1 La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:
a. gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica; b. i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini; c. i commercianti dei partecipanti che hanno avviato tali ordini nel sistema di negoziazione. 2 Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicar- lo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di misure e con- trolli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi: a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi; b. siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati; c. non causino perturbazioni della sede di negoziazione né vi contribuiscano; d. impediscano efficacemente violazioni degli articoli 142 e 143 LInFi; e. siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo, comprese le misure per:
1. limitare il rapporto tra ordini di negoziazione non eseguiti e operazioni
che possono essere inserite nel sistema da un partecipante,
2. rallentare il flusso di ordini se vi è il rischio che sia raggiunta la capa-
cità del sistema, e
3. limitare la variazione minima di prezzo consentita nella sede di nego-
ziazione e garantirne il rispetto. 3 Per tenere conto dello sfruttamento aggiuntivo della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per: a. il conferimento di ordini annullati successivamente; b. i partecipanti cha hanno una quota elevata di ordini annullati; c. i partecipanti con:
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1. un’infrastruttura volta a ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione
degli ordini,
2. un sistema che determina l’inizializzazione, la generazione, la trasmis-
sione o l’esecuzione di un ordine, e
3. un numero elevato di offerte di prezzo, di ordini o di annullamenti
infragiornalieri.
Art. 32 Sorveglianza del commercio (art. 31 cpv. 2 LInFi) 1 L’organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appro- priati per l’adempimento dei propri compiti. 2 Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati.
3 L’organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da per-
mettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipen- dentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automa- tizzate o algoritmiche.
Art. 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa (art. 35 LInFi) 1 La borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. 2 Nel caso dei derivati essa assicura in particolare che le caratteristiche del commer- cio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi. 3 La borsa si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione e quotazione per i valori mobiliari da essa ammessi al commercio e quotati.
Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione (art. 36 LInFi) 1 Il sistema multilaterale di negoziazione garantisce che tutti i valori mobiliari am- messi al commercio possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. 2 Nel caso dei derivati esso assicura in particolare che le caratteristiche del commer- cio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi. 3 Il sistema multilaterale di negoziazione si dota dei dispositivi necessari per control- lare l’osservanza dei requisiti di ammissione per i valori mobiliari da esso ammessi al commercio.
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Art. 35 Autorità di ricorso (art. 37 cpv. 1–3 LInFi) 1 Nella sua attività giurisdizionale l’autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto. 2 I suoi membri non possono far parte dell’organo per l’ammissione di valori mobi- liari al commercio né avere un rapporto di lavoro o un altro rapporto contrattuale con la sede di negoziazione che generi conflitti di interessi. 3 Ai membri dell’autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale. 4 Il regolamento dell’autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concer- nenti la composizione, la nomina, l’organizzazione e le procedure di tale autorità.
Art. 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti (art. 38 LInFi) 1 I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione registrano tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da loro effettuate. 2 L’obbligo di registrazione si applica anche agli ordini e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. 3 L’obbligo di registrazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4 La FINMA determina quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse
debbano essere registrate.
Art. 37 Obbligo di comunicazione dei partecipanti (art. 39 LInFi) 1 I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione comunicano tutte le operazioni da loro effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negozia- zione. Devono essere comunicati in particolare: a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati; b. il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione; c. il corso; e d. le informazioni per l’identificazione dell’avente economicamente diritto. 2 L’obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. 3 L’obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4 Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all’estero:
3 RS 173.110
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a. le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di nego- ziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all’obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LInFi o nell’ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se:
1. le operazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di
valori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una se- de di negoziazione, e
2. la succursale o il partecipante estero sono autorizzati al commercio
dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine; b. le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, ef- fettuate in una sede di negoziazione estera riconosciuta.
5 Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.
Sezione 3: Sistemi organizzati di negoziazione
Art. 38 Condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento (art. 43 cpv. 1 LInFi)
Le condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento applicabili al gestore di un sistema organizzato di negoziazione sono rette dalle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Art. 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi (art. 44 LInFi) 1 Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione emana regole per l’organiz- zazione del commercio e sorveglia il rispetto delle prescrizioni legali e regolamenta- ri nonché lo svolgimento del commercio. 2 Esso effettua registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell’ambito del sistema organizzato di negoziazione. 3 In caso di contratti conclusi secondo regole discrezionali si possono effettuare ne- goziazioni «matched principal» soltanto se è possibile garantire l’esecuzione alle migliori condizioni. Deroghe sono ammesse soltanto se i clienti interessati rinun- ciano esplicitamente a un’esecuzione alle migliori condizioni.
4 RS 956.1
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Art. 40 Garanzia di un commercio ordinato (art. 45 LInFi)
Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione fissa regole e procedure traspa- renti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Esso deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi secondo l’arti- colo 30 capoversi 2–4.
Art. 41 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza (art. 45 LInFi)
Per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci secondo l’articolo 31.
Art. 42 Trasparenza pre-negoziazione (art. 46 cpv. 2 e 3 LInFi) 1 Alla negoziazione multilaterale e alla negoziazione bilaterale per la quale esiste un mercato liquido si applicano per analogia gli articoli 27 e 29. 2 Nel caso di negoziazione bilaterale per la quale non esiste un mercato liquido sono sufficienti offerte di corsi su richiesta.
Art. 43 Trasparenza post-negoziazione per i valori mobiliari (art. 46 cpv. 1 e 2 LInFi) 1 Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia gli articoli 28 capoversi 1 e 4 e 29. 2 Nel caso di negoziazione bilaterale è sufficiente una pubblicazione aggregata alla fine della giornata di negoziazione.
Capitolo 3: Controparti centrali
Art. 44 Funzione (art. 48 LInFi)
La controparte centrale garantisce in particolare la registrazione standardizzata di tutti i dettagli delle operazioni da essa compensate, dei crediti e degli impegni dei partecipanti nonché delle sue comunicazioni al repertorio di dati sulle negoziazioni.
Art. 45 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici (art. 8, 13 e 14 LInFi) 1 La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell’organo di alta direzio- ne, vigilanza e controllo. Il comitato fornisce consulenza alla controparte centrale in tutti gli ambiti che possono ripercuotersi sulla gestione del rischio della controparte centrale.
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2 La controparte centrale deve prevedere procedure, una pianificazione delle capaci- tà e capacità ridondanti sufficienti affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.
Art. 46 Garanzie (art. 49 LInFi) 1 Se i valori soglia prestabiliti sono superati, la controparte centrale richiede il ver- samento di margini iniziali e di variazione almeno una volta al giorno. 2 Essa evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. 3 Essa prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche. 4 La controparte centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patri- moniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custo- dia a una parte terza. In particolare, essa affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
Art. 47 Adempimento delle obbligazioni reciproche (art. 50 LInFi)
La controparte centrale consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adem- pimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un’obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell’altra obbligazione.
Art. 48 Fondi propri (art. 51 LInFi) 1 La controparte centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP5. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 capoverso 4 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP. 2 I fondi propri dedicati di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi ammontano almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo il titolo terzo dell’OFoP. 3 La controparte centrale detiene altri fondi propri per coprire i costi della cessazione dell’attività o della ristrutturazione volontarie. Nel caso di controparti centrali di rilevanza sistemica tali fondi devono permettere di attuare il piano ai sensi dell’ar- ticolo 72, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi. 4 In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire i requisiti di cui ai capover- si 1–3. 5 La controparte centrale deve disporre di un piano che indichi come reperire altri fondi propri qualora i suoi fondi propri non soddisfino più i requisiti di cui ai capo-
5 RS 952.03
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versi 1–4. Il piano deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 6 Se i suoi fondi scendono al di sotto del 110 per cento dei requisiti di cui ai capo- versi 1–4, la controparte centrale ne informa immediatamente la FINMA e la sua società di audit e trasmette alla FINMA un piano indicando come intende rispettare nuovamente il limite.
Art. 49 Ripartizione dei rischi (art. 51 LInFi)
La controparte centrale sorveglia i rischi di credito nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate basandosi sui principi di calcolo stabiliti alla sezione 4 del capitolo 1 del titolo quarto dell’OFoP6.
Art. 50 Liquidità (art. 52 LInFi) 1 Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 52 capoverso 1 LInFi si intendono:
a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile; b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio; c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulte- riore decisione creditizia; d. le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita; e. le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti con- tro termine concordate contrattualmente. 2 La controparte centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’arti- colo 52 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Essa diversifica i suoi fornitori di liquidità. 3 La strategia d’investimento della controparte centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. La controparte è tenuta a evitare i rischi di con- centrazione.
6 RS 952.03
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Art. 51 Trasferibilità (art. 55 LInFi)
1 La trasferibilità è garantita se:
a. il trasferimento è legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili; e b. l’altro partecipante è tenuto nei confronti del partecipante indiretto ad assu- mere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest’ultimo. 2 Se un trasferimento non può avere luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest’ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attivamente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazio- ne dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti.
Capitolo 4: Depositari centrali
Art. 52 Organizzazione (art. 8 LInFi) 1 Il depositario centrale istituisce, per ogni sistema di regolamento delle operazioni in titoli da lui gestito, un comitato degli utenti in cui sono rappresentati gli emittenti e i partecipanti a tali sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. 2 Il comitato degli utenti fornisce consulenza ai depositari centrali nei principali ambiti che riguardano gli emittenti e i partecipanti.
Art. 53 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari (art. 62 LInFi)
I depositari centrali che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici per: a. l’immissione degli ordini di pagamento e di trasferimento nel sistema dell’infrastruttura di regolamento comune; b. l’irrevocabilità degli ordini di pagamento e di trasferimento.
Art. 54 Garanzie (art. 64 LInFi) 1 Il depositario centrale deve disporre di sufficienti garanzie per coprire interamente i suoi rischi di credito correnti. 2 Esso evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. 3 Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.
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4 Il depositario centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patri- moniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custo- dia a una parte terza. In particolare, esso affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
Art. 55 Adempimento delle obbligazioni reciproche (art. 65 LInFi)
Il depositario centrale consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adem- pimento delle loro obbligazioni garantendo che il regolamento di un’obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell’altra obbligazione.
Art. 56 Fondi propri (art. 66 LInFi) 1 Il depositario centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP7. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 capoverso 4 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.
2 Per il resto si applica per analogia l’articolo 48 capoversi 3–6.
Art. 57 Ripartizione dei rischi (art. 66 LInFi)
Il depositario centrale sorveglia i rischi di credito nei confronti di una singola con- troparte o di controparti associate a un gruppo basandosi sui principi di calcolo stabiliti alla sezione 4 del capitolo 1 del titolo quarto dell’OFoP8.
Art. 58 Liquidità (art. 67 LInFi) 1 Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono:
a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile; b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio; c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulte- riore decisione creditizia; d. le garanzie di cui all’articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
7 RS 952.03 8 RS 952.03
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e. le garanzie di cui all’articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti con- tro termine concordate contrattualmente. 2 Il depositario centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’arti- colo 67 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso diversifica i sui fornitori di liquidità. 3 La strategia d’investimento del depositario centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il depositario centrale è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.
Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni
Art. 59 Servizi accessori (art. 10 LInFi)
Se offre servizi accessori, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi operativamente separati dai suoi servizi essenziali.
Art. 60 Conservazione dei dati (art. 75 LInFi) 1 Per quanto riguarda i dati comunicati, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve:
a. registrarli immediatamente e integralmente; b. salvarli sia online che offline; c. copiarli in numero appropriato.
2 Esso registra tutte le modifiche dei dati comunicati, indicando:
a. chi ha chiesto la modifica apportata; b. i motivi della modifica; c. il momento della modifica; d. una descrizione chiara della modifica.
Art. 61 Pubblicazione dei dati (art. 76 LInFi) 1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica almeno settimanalmente le posizio- ni aperte, il volume delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati: a. derivati su merci; b. derivati su crediti; c. derivati su valute; d. derivati su azioni;
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e. derivati su tassi d’interesse; f. altri derivati.
2 I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico.
3 I dati pubblicati non devono permettere di trarre conclusioni sulle parti contrattuali.
Art. 62 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere (art. 77 LInFi) 1 Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l’accesso alle seguenti autorità: a. alla FINMA, per tutti i dati relativi alle transazioni; b. alla BNS, per tutti i dati relativi alle transazioni; c. alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura concernente un’offerta pubblica d’acquisto; d. all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, per i dati relativi alle tran- sazioni in derivati di cui necessita nell’ambito di una procedura di sorve- glianza concreta delle società di audit; e. alla Commissione della concorrenza, per i dati relativi alle transazioni in de- rivati in relazione a una procedura in materia di concorrenza; f. alla Commissione dell’energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l’energia elettrica. 2 Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transa- zioni e posizioni delle banche centrali.
Art. 63 Accesso ai dati da parte di autorità estere (art. 78 LInFi) 1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso ai dati relativi alle transazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione di loro competenza delle leggi sui mercati finanziari. 2 Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transa- zioni e posizioni delle banche centrali.
Art. 64 Procedura (art. 77 e 78 LInFi) 1 L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale. 2 Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività.
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3 Il
repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni: a. i dati concernenti l’autorità; b. il motivo della richiesta dei dati e il riferimento al loro mandato; c. la base giuridica per la richiesta dei dati; d. la descrizione dei dati richiesti; e. una spiegazione delle misure adottate per garantire la riservatezza dei dati ricevuti. 4 Il repertorio di dati sulle negoziazioni esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell’esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all’articolo 78 capoverso 1 LInFi.
5 Registra le informazioni relative all’accesso ai dati.
Art. 65 Trasmissione di dati a privati (art. 79 LInFi) 1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione di privati un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni: a. i dati concernenti la persona; b. il motivo della richiesta dei dati; c. la descrizione dei dati richiesti.
2 I dati trasmessi non devono permettere di identificare le parti contrattuali.
Capitolo 6: Sistemi di pagamento
Art. 66 Principi di compensazione e regolamento (art. 82 LInFi) 1 Il sistema di pagamento garantisce una compensazione e un regolamento corretti e conformi alla legge delle obbligazioni di pagamento.
2 Esso stabilisce il momento a partire dal quale:
a. un ordine di pagamento non può più essere modificato o revocato; b. un pagamento è regolato.
3 I sistemi di pagamento che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune
fissano momenti identici per: a. l’immissione degli ordini di pagamento nel sistema dell’infrastruttura di regolamento comune; b. l’irrevocabilità degli ordini di pagamento. 4 Il sistema di pagamento regola i pagamenti per quanto possibile in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.
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Art. 67 Garanzie (art. 82 LInFi) 1 Il sistema di pagamento adotta misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito. 2 Esso accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Valuta con prudenza le garanzie. 3 Il sistema di pagamento evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. 4 Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche.
5 Il sistema di pagamento riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori
patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.
Art. 68 Adempimento delle obbligazioni di pagamento (art. 82 LInFi) 1 Il sistema di pagamento permette il regolamento di pagamenti mediante trasferi- mento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale. 2 Qualora questo sia impossibile o non praticabile, utilizza un mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Il sistema di pagamento riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi. 3 Per il regolamento di obbligazioni reciproche, il sistema di pagamento consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adempimento delle loro obbligazioni garan- tendo che il regolamento di un’obbligazione abbia luogo soltanto se è assicurato anche il regolamento dell’altra obbligazione.
Art. 69 Fondi propri (art. 82 LInFi)
Nel caso di sistemi di pagamento di rilevanza sistemica i fondi propri devono per- mettere di attuare il piano ai sensi dell’articolo 72, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi.
Art. 70 Liquidità (art. 82 LInFi) 1 Il sistema di pagamento deve disporre di liquidità di cui all’articolo 58 capoverso 1 sufficienti per: a. far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta l’esposizione maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e
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b. poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regola- mentare. 2 Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato. 3 Ilsistema di pagamento verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Diversifica i sui fornitori di liquidità. 4 La strategia d’investimento del sistema di pagamento deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il sistema di pagamento è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.
Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza
Art. 71 Verifica (art. 84 cpv. 1 LInFi) 1 La società di audit dell’infrastruttura del mercato finanziario verifica se quest’ul- tima adempie le obbligazioni risultanti dalla legge, dalla presente ordinanza e dalle proprie basi contrattuali. 2 La società di audit della sede di negoziazione coordina le sue verifiche con l’or- gano di sorveglianza del commercio e gli sottopone il rapporto di audit.
Art. 72 Restituzione volontaria dell’autorizzazione (art. 86 LInFi) 1 Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica predispongono un piano che indichi come concludere in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell’attività. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un’infrastruttura alternativa. Deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 2 Il capoverso 1 si applica anche se la conclusione di un processo operativo di rile- vanza sistemica non comporta la restituzione dell’autorizzazione.
Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza
Art. 73 Protezione del sistema (art. 89 LInFi)
1 Sono istruzioni impartite da partecipanti segnatamente le istruzioni che:
a. riguardano direttamente il regolamento di pagamenti o di transazioni di valo- ri mobiliari; o
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b. servono per il reperimento di mezzi finanziari o garanzie richiesti confor- memente alle regole del sistema. 2 A partire dal momento di cui all’articolo 62 capoverso 4 lettera a LInFi e all’arti- colo 66 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza, un ordine di pagamento o di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a tale sistema né da un terzo.
Art. 74 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza (art. 90 e 91 LInFi)
1 Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla
compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull’inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro. 2 Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione e la ricostituzione mediante convenzione come pure la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente. 3 Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore.
Art. 75 Differimento della disdetta di contratti (art. 92 LInFi)
1 Possono essere differiti in particolare:
a. i contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul riacquisto, sul prestito di valori mobiliari e diritti valori e sulla negoziazione di opzioni su valori mobiliari e diritti valori; b. i contratti sull’acquisto e sulla vendita con futura fornitura di materie prime nonché sulla negoziazione di opzioni su materie prime o sulla fornitura di materie prime; c. i contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, di- ritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine); d. i contratti su operazioni «swap» relative a divise, monete, metalli preziosi e crediti come pure valori mobiliari, diritti valori, materie prime e i relativi in- dici. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce che siano conclusi nuovi con- tratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte riconosce il differimento della disdetta di contratti di cui all’articolo 30a LBCR.
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Titolo terzo: Comportamento sul mercato Capitolo 1: Commercio di derivati Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 76 Investimenti collettivi di capitale (art. 93 cpv. 2 lett. e e f LinFi)
Per determinare se un investimento collettivo di capitale sia da considerarsi quale controparte finanziaria o piccola controparte finanziaria ci si basa, a prescindere dal fatto che esso abbia o meno personalità giuridica, sulle operazioni in derivati OTC effettuate per suo conto secondo l’articolo 99 LInFi.
Art. 77 Imprese (art. 93 cpv. 3 LInFi) 1 È considerato impresa ai sensi della LInFi chi è iscritto nel registro di commercio come unità giuridica.
2 Sono considerate imprese anche le società estere economicamente attive aventi
personalità giuridica secondo il diritto ad esse applicabile nonché i trust e altre strutture analoghe.
Art. 78 Succursali (art. 93 cpv. 5 LInFi)
Se constata che una succursale svizzera di una controparte estera sottostà a una regolamentazione che in punti essenziali non corrisponde ai requisiti di legge, la FINMA può assoggettare la succursale, per le operazioni in derivati effettuate da quest’ultima, agli articoli 93–117 LInFi relativi al commercio di derivati.
Art. 79 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche (art. 94 cpv. 2 LInFi) 1 Le operazioni in derivati con le seguenti controparti sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi ma non agli altri obblighi relativi al commercio di derivati: a. banche centrali estere; b. la BCE; c. il FESF; d. il MESF; e. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi parte- cipano; f. istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.
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2 Le operazioni in derivati con banche centrali estere e con enti di cui al capoverso 1 lettera e possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione se è concessa la reciprocità.
3 Il DFF pubblica un elenco degli enti esteri a cui si applica il capoverso 2.
Art. 80 Derivati esclusi (art. 94 cpv. 4 LInFi)
Oltre ai derivati di cui all’articolo 94 capoverso 3 LInFi, sono esclusi dall’applica- zione degli articoli 93–117 LInFI relativi al commercio di derivati: a. i derivati emessi sotto forma di cartevalori o di diritti valori; b. i derivati accettati sotto forma di deposito.
Art. 81 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero (art. 95 LInFi) 1 La FINMA riconosce come equivalente il diritto estero se gli obblighi relativi al commercio di derivati e le disposizioni sulla vigilanza sono paragonabili a quelle svizzere nei loro effetti sostanziali.
2 Questa condizione è soddisfatta in riferimento a:
a. l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 97 LInFI, se la compensazione riduce considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC standardizzati; b. l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi, se la comunicazio- ne contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 105 capoverso 2 LInFi; c. l’obbligo di riduzione dei rischi secondo gli articoli 107–110 LInFi, se le re- lative misure riducono considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC non standardizzati; d. l’obbligo di negoziazione su una piattaforma secondo l’articolo 112 LInFi, se la negoziazione di derivati standardizzati tramite sedi di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione migliora adeguatamente la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sul mercato dei derivati. 3 Una controparte svizzera può adempiere i propri obblighi relativi al commercio di derivati con un’altra controparte svizzera secondo un diritto di vigilanza estero riconosciuto dalla FINMA, se vi è un nesso materiale tra l’operazione in derivati o una controparte e tale diritto. La mera scelta del diritto applicabile non crea un nesso materiale.
Art. 82 Flusso di informazioni all’interno del gruppo (art. 96 LInFi)
Se incarica società del gruppo e succursali in Svizzera e all’estero di adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 93–117 LInFi, la controparte può scambiare con esse tutte le informazioni richieste a tal fine, compresi i dati dei clienti, senza che sia necessario il consenso del cliente.
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Art. 83 Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte (art. 97 cpv. 3 LInFi) 1 La dichiarazione di una controparte circa le sue caratteristiche si applica in riferi- mento a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolo.
2 Le controparti sono tenute a informare tempestivamente della modifica del loro
statuto le controparti con cui effettuano abitualmente operazioni in derivati.
Art. 84 Swap su valute e contratti in cambi a termine (art. 101 cpv. 3, art. 107 cpv. 2, art. 113 cpv. 3 LInFi)
Sono considerati swap su valute e contratti in cambi a termine esclusi dall’obbligo di compensazione (art. 97 LInFi), dagli obblighi di riduzione dei rischi (art. 107–111 LInFi) e dall’obbligo di negoziazione su una piattaforma (art. 112 LInFi) indipen- dentemente dal metodo di regolamento impiegato tutte le operazioni di scambio di valute per le quali è garantita la conclusione effettiva.
Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale
Art. 85 Inizio dell’obbligo (art. 97 e 101 cpv. 2 LInFi)
L’obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati: a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in deri- vati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro; b. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per le nuove operazioni in deriva- ti che:
1. i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta con-
cludono con altre controparti finanziarie che non siano piccole, o
2. altre controparti finanziarie non piccole concludono tra loro;
c. dopo la scadenza di un termine di 18 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.
Art. 86 Operazioni non considerate (art. 97 cpv. 2 LInFi) 1 Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno a tale obbligo non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale. 2 Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
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Art. 87 Operazioni in derivati volte a ridurre i rischi (art. 98 cpv. 3 LInFi)
Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi sono direttamente correlate all’attività aziendale oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte non finanziaria se: a. servono a coprire i rischi derivanti da una variazione del valore degli attivi o dei passivi di cui la controparte non finanziaria o il suo gruppo dispone ra- gionevolmente in funzione della sua attività; b. servono a coprire i rischi derivanti da un impatto indiretto sul valore degli attivi e dei passivi dovuto alla fluttuazione dei tassi d’interesse, dei tassi d’inflazione, dei tassi di cambio o dei rischi di credito; c. sono considerate operazioni di copertura secondo una norma contabile rico- nosciuta di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 21 novembre 20129 sulle norme contabili riconosciute; o d. sono concluse, secondo standard internazionali riconosciuti, come operazio- ni di copertura forfettarie nell’ambito di una gestione dei rischi aziendali («portfolio hedging» o «macro hedging») o mediante copertura indiretta («proxy hedging»).
Art. 88 Valori soglia (art. 100 LInFi) 1 Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano i valori soglia seguenti: a. 1,1 miliardi di franchi per i derivati su crediti; b. 1,1 miliardi di franchi per i derivati su azioni; c. 3,3 miliardi di franchi per i derivati su tassi d’interesse; d. 3,3 miliardi di franchi per i derivati su valute; e. 3,3 miliardi di franchi per i derivati su materie prime e altri derivati. 2 Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un valore soglia di 8 miliardi di franchi a livello di gruppo finanziario o assicurativo.
Art. 89 Media di una posizione lorda (art. 100 LInFi)
Per il calcolo della media di una posizione lorda nelle operazioni in derivati OTC in corso si applicano le regole seguenti: a. nel calcolo si utilizzano tassi di cambio attuali; b. le posizioni di operazioni in derivati OTC sono considerate nel calcolo anche se sono oggetto di una compensazione centrale volontaria;
9 RS 221.432
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c. le posizioni di società del gruppo integralmente consolidate, comprese quelle con sede all’estero, sono considerate nel calcolo indipendentemente dalla sede della società madre qualora in Svizzera tali società del gruppo fossero considerate controparti finanziarie o non finanziarie; d. gli adeguamenti dell’importo nominale durante il periodo di validità sono considerati se contrattualmente sono previsti già all’inizio della transazione; e. anche le operazioni successive, nella catena, a un’operazione di copertura di una controparte non finanziaria sono considerate operazioni di copertura; f. è consentita una compensazione con posizioni in derivati di segno opposto che si riferiscono agli stessi strumenti sottostanti, sono denominati nella stessa valuta e hanno la stessa scadenza. I tassi di riferimento nel caso di posizioni a tasso variabile, i tassi di interesse fissi e la data di fissazione del tasso di interesse devono essere identici; g. i derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sotto- stanno all’obbligo di compensazione non sono considerati nel calcolo.
Art. 90 Operazioni transfrontaliere (art. 94 cpv. 2 e art. 102 LInFi)
Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la compensazione per il tramite di una controparte centrale, se la controparte estera: a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e b. non è soggetta all’obbligo di compensazione secondo il diritto di questo Stato.
Art. 91 Operazioni infragruppo (art. 103 lett. b LInFi)
Le controparti non finanziarie sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, di misurazione e di controllo dei rischi se dispongono di una tesoreria centrale professionale.
Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni
Art. 92 Obbligo (art. 104 LInFi) 1 Le operazioni in derivati effettuate con controparti a cui non si applicano le dispo- sizioni sul commercio di derivati devono essere comunicate dalla controparte sotto- posta alla legge. 2 Fatto salvo l’articolo 104 capoverso 4 LInFi, le operazioni compensate centralmen- te, effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negozia-
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zione, devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più vicina alla controparte centrale. 3 Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore e riconosciuti. 4 Fatto salvo l’articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all’estero senza il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avviene in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi.
Art. 93 Contenuto della comunicazione (art. 105 cpv. 2 LInFi)
La comunicazione contiene le indicazioni di cui all’allegato 2.
Sezione 4: Riduzione dei rischi
Art. 94 Obblighi (art. 107–111 LInFi) 1 Gli obblighi di riduzione dei rischi si applicano soltanto alle operazioni in derivati tra imprese.
2 Se stabilisce che un’operazione in derivati non deve più essere assoggettata
all’obbligo di compensazione, la FINMA lo comunica tempestivamente alle contro- parti e accorda loro un termine appropriato per gli adeguamenti necessari.
Art. 95 Conferma delle condizioni contrattuali (art. 108 lett. a LInFi) 1 Le condizioni contrattuali devono essere confermate reciprocamente al più tardi il secondo giorno operativo successivo alla conclusione dell’operazione in derivati OTC.
2 Le operazioni in derivati OTC concluse dopo le ore 16 devono essere confermate
al più tardi il terzo giorno operativo successivo alla conclusione dell’operazione. 3 Per le transazioni complesse e le piccole controparti i termini si allungano di un giorno operativo. 4 Le controparti possono concordare che un’operazione in derivati OTC è considera- ta confermata anche quando una di esse non faccia opposizione contro la conferma dell’altra.
Art. 96 Riconciliazione del portafoglio (art. 108 lett. b LInFi)
1 Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima
della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
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2 La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle opera- zioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione. 3 Essa può essere effettuata da un terzo a cui le controparti hanno fatto ricorso.
4 La riconciliazione del portafoglio deve essere effettuata:
a. ogni giorno operativo se tra le controparti sono in corso 500 o più operazioni in derivati OTC; b. una volta alla settimana se tra le controparti sono in corso da 51 a 499 opera- zioni in derivati OTC in una data qualsiasi della settimana; c. una volta ogni trimestre se tra le controparti sono in corso 50 o meno opera- zioni in derivati OTC in una data qualsiasi del trimestre. 5 I derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all’obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle opera- zioni in corso secondo il capoverso 4.
Art. 97 Risoluzione di controversie (art. 108 lett. c LInFi) 1 Il foro e il diritto applicabile in caso di eventuali controversie devono essere con- cordati al più tardi all’atto della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
2 Nell’accordo devono essere definite procedure per:
a. l’accertamento, la registrazione e la sorveglianza di controversie relative al riconoscimento o alla valutazione dell’operazione e allo scambio di garanzie tra le controparti; la registrazione deve comprendere almeno il tempo duran- te il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato; b. la risoluzione tempestiva delle controversie e per un processo specifico alle controversie che non sono risolte entro cinque giorni operativi.
Art. 98 Compressione del portafoglio (art. 108 lett. d LInFi) 1 È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporti alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e la controparte obbligata sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi. 2 La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se: a. il portafoglio non comprende o comprende soltanto poche operazioni di pa- reggio («offset») effettuate con derivati OTC; b. la compressione metterebbe a rischio l’efficacia dei processi e dei controlli di rischio interni. 3 È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relati- vo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.
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Art. 99 Valutazione delle operazioni in corso (art. 109 LInFi) 1 Condizioni di mercato che impediscono la valutazione di un’operazione in derivati OTC sono date se: a. il mercato è inattivo; o b. la fascia di oscillazione delle stime plausibili del valore equo («fair value») è significativa e le probabilità delle diverse stime non possono essere suffi- cientemente valutate.
2 Il mercato è considerato inattivo per un’operazione in derivati OTC quando:
a. i prezzi quotati non sono disponibili facilmente né sistematicamente; e b. i prezzi disponibili non sono riconducibili a transazioni di mercato effettuate regolarmente e nel rispetto delle usuali condizioni di mercato. 3 Se è consentita una valutazione in base a prezzi risultanti da un modello, il modello deve: a. tenere conto di tutti i fattori che le controparti considererebbero nella defini- zione di un prezzo, utilizzando, per quanto possibile, anche le informazioni utili per la valutazione del mercato; b. essere conforme ai modelli economici riconosciuti per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari; c. essere calibrato e testato, in quanto a validità, in base ai prezzi delle opera- zioni correnti osservabili sul mercato per lo stesso strumento finanziario op- pure basarsi su dati di mercato osservabili a disposizione; d. essere convalidato e controllato in modo indipendente nell’ambito dei pro- cessi interni di gestione dei rischi; e. essere debitamente documentato e approvato almeno una volta all’anno dall’organo di direzione, dalla direzione o da un comitato dei rischi delegato da quest’ultima.
Art. 100 Obbligo di scambio delle garanzie (art. 110 LInFi)
1 Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene
sotto forma di: a. un margine iniziale appropriato per tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del prezzo di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di inadempienza di una controparte; e b. un margine di variazione appropriato per tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del prezzo di mercato dopo l’esecu- zione della transazione.
2 Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media
aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compen-
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sati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicura- tivo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; l’obbligo sussiste di volta in volta dal 1° settembre dell’anno in questione sino al 31 agosto dell’anno successivo. 3 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se la garan- zia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi. 4 È possibile rinunciare a uno scambio dei margini iniziali se questi sono inferiori a 50 milioni di franchi. Nel caso di gruppi finanziari o assicurativi tale importo è determinato tenendo conto di tutte le società del gruppo. 5 Per le operazioni con piccole controparti non finanziarie non devono essere scam- biate garanzie.
Art. 101 Momento dello scambio di garanzie (art. 110 LInFi) 1 Il margine iniziale deve essere scambiato la prima volta entro il giorno operativo successivo al giorno di esecuzione dell’operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato e scambiato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi.
2 Lo scambio del margine di variazione ha luogo quotidianamente. La valutazione
dell’operazione in corso secondo l’articolo 109 LInFi funge da base per il calcolo.
Art. 102 Trattamento del versamento iniziale (art. 110 LInFi)
1 Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.
2 Un riutilizzo del margine iniziale non è consentito.
3 Le controparti devono separare i margini iniziali ricevuti dai propri valori patrimo- niali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che: a. il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte benefi- ciaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e b. la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria.
Art. 103 Calcolo del margine iniziale (art. 110 LInFi) 1 Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni in derivati oggetto di un accordo di compensazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite.
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2 Per le singole categorie di derivati il margine iniziale ammonta a:
a. l’1 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua fino a
2 anni;
b. il 2 per cento per i derivati su crediti con una durata residua fino a 2 anni e per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni; c. il 4 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua supe- riore a 5 anni; d. il 5 per cento per i derivati su crediti con una durata residua compresa tra 2 e
5 anni;
e. il 6 per cento per i derivati su valute estere; f. il 10 per cento per i derivati su crediti con una durata residua superiore a
5 anni;
g. il 15 per cento per i derivati su azioni, materie prime, merci nonché per tutti gli altri derivati. 3 Se un’operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata: a. alla categoria di derivati del fattore di rischio principale, se quest’ultimo è identificabile univocamente nell’operazione in questione; b. alla categoria di derivati con la riduzione percentuale più elevata, se il fattore di rischio principale non è identificabile univocamente nell’operazione in questione.
4 Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l’allegato 3.
5 Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l’articolo 88 OFoP10 per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibili- tà (SST) secondo gli articoli 50a–50d dell’ordinanza del 9 novembre 200511 sulla sorveglianza possono calcolare il margine iniziale su questa base fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA disciplina i criteri tecnici che devono essere soddisfatti dall’approccio modello o dal modello di mercato. 6 Una volta che le controparti hanno concordato di utilizzare per una categoria di derivati il metodo di calcolo secondo il capoverso 1 o secondo il capoverso 5, non lo possono più cambiare.
10 RS 952.03 11 RS 961.011
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Art. 104 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine di variazione (art. 110 LInFi)
1 Sono garanzie consentite:
a. i versamenti in contanti, comprese le obbligazioni di cassa o altri strumenti paragonabili emessi da una banca; b. i titoli di credito di elevata qualità emessi da un governo centrale, da una banca centrale, da un ente di diritto pubblico competente per la riscossione delle imposte, dalla BRI, dal Fondo monetario internazionale, dal MESF e da banche multilaterali di sviluppo; c. i titoli di credito di elevata qualità emessi da imprese; d. le obbligazioni fondiarie di elevata qualità e i titoli di credito coperti; e. le azioni di un indice principale secondo l’articolo 4 lettera b OFoP12, com- prese le obbligazioni convertibili; f. l’oro; g. i fondi del mercato monetario. 2 Sono garanzie di elevata qualità le garanzie altamente liquide caratterizzate da un’elevata stabilità del valore anche in periodi di stress e che possono essere mone- tizzate entro un termine appropriato.
3 Le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite quali garanzie.
4 Le garanzie devono essere rivalutate giornalmente.
Art. 105 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie (art. 110 LInFi) 1 Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l’allegato 4. 2 Alle garanzie in una valuta diversa da quella dell’operazione in derivati sottostante deve essere applicata un’ulteriore riduzione dell’8 per cento.
3 Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime
proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell’allegato 5.
4 Esse adottano misure per:
a. escludere concentrazioni di rischi su determinati tipi di garanzie; b. escludere che le garanzie accettate siano emesse dal prestatore della garanzia o da un’impresa ad esso legata; c. evitare rischi di correlazione significativi dalle garanzie ricevute.
12 RS 952.03
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Art. 106 Operazioni transfrontaliere (art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi) 1 Fatto salvo il capoverso 2, per le operazioni transfrontaliere l’obbligo di scambiare garanzie sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all’obbligo di scambio sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.
2 Non occorre scambiare garanzie, se la controparte estera:
a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e b. non è tenuta allo scambio di garanzie secondo il diritto di questo Stato. 3 Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, purché ciò sia conforme agli standard internazionali riconosciuti.
Art. 107 Operazioni infragruppo (art. 111 LInFi) 1 Non sono considerati ostacoli giuridici ai sensi dell’articolo 111 lettera c LInFi le disposizioni in materia di insolvenza.
2 Per il resto si applica l’articolo 91.
Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione
Art. 108 Inizio dell’obbligo (art. 112 LInFi)
L’obbligo di negoziare un derivato presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione su una piattaforma) secondo l’articolo 112 LInFi si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l’operazione in derivati in questione: a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi, per le nuove operazioni in deri- vati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro; b. dopo la scadenza di un termine di nove mesi, per le nuove operazioni in de- rivati che:
1. i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta con-
cludono con altre controparti finanziarie, o
2. le altre controparti finanziarie che non sono piccole concludono tra
loro; c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.
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Art. 109 Operazioni non considerate (art. 112 LInFi) 1 Le controparti che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sono assoggettate all’obbligo di negoziazione su una piattaforma non sono tenute a negoziare le operazioni concluse prima che insorgesse tale obbligo presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organizza- to di negoziazione. 2 Le operazioni in derivati con controparti secondo l’articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all’obbligo di negoziazione su una piattaforma.
Art. 110 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri (art. 95 e 112 LInFi)
L’obbligo di negoziazione su una piattaforma può essere adempiuto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA in applicazione per analogia dell’articolo 41 LInFi.
Art. 111 Operazioni transfrontaliere (art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)
Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la negoziazione presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, se la controparte estera: a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; b. non è soggetta all’obbligo di negoziazione su una piattaforma secondo il di- ritto di questo Stato.
Art. 112 Operazioni infragruppo (art. 94 cpv. 2 e art. 115 LInFi)
Alle operazioni infragruppo si applica l’articolo 91.
Sezione 6: Documentazione e verifica
Art. 113 Documentazione (art. 116 LInFi) 1 Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per iscritto i processi con cui garantiscono l’adempimento degli obblighi per: a. la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi); b. la determinazione dei valori soglia (art. 100 LInFi); c. la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi); d. la riduzione dei rischi (art. 107 LInFi);
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e. il commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negozia- zione (art. 112 LInFi). 2 Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono fissare per scritto questa decisione e sono quindi esonerate dall’obbligo di cui al capover- so 1. 3 Le controparti finanziarie che sono incaricate da altre controparti finanziarie o non finanziarie di adempiere i loro obblighi disciplinano i relativi processi ai sensi del capoverso 1 per analogia.
Art. 114 Verifica e avviso (art. 116 e 117 LInFi) 1 L’ufficio di revisione verifica se le controparti non finanziarie hanno adottato misure per rispettare in particolare gli obblighi relativi al commercio di derivati menzionati all’articolo 113 capoverso 1 lettere a–e. 2 In occasione della verifica, tiene conto dei principi dell’importanza e della verifica basata sul rischio. 3 L’ufficio di revisione di cui all’articolo 727 del Codice delle obbligazioni (CO)13 presenta al consiglio d’amministrazione il risultato della verifica in una relazione completa secondo l’articolo 728b capoverso 1 CO. 4 L’ufficio di revisione di cui all’articolo 727a CO informa del risultato della verifi- ca l’organo responsabile dell’impresa sottoposta a verifica. 5 Se l’ufficio di revisione riscontra infrazioni alle disposizioni in materia di commer- cio di derivati, le registra nel rendiconto secondo i capoversi 3 e 4. Esso fissa un termine per l’eliminazione delle infrazioni comunicate. 6 Se durante il periodo di verifica la società sottoposta a verifica non ha effettuato operazioni in derivati e al termine di tale periodo non sono in corso operazioni in derivati, il rendiconto secondo i capoversi 3 e 4 può essere tralasciato. 7 Se la società non elimina entro il termine stabilito secondo il capoverso 5 le infra- zioni che le sono state comunicate o se queste si ripetono, l’ufficio di revisione segnala le infrazioni al DFF.
Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni
Art. 115 (art. 120 LInFi) 1 I titoli di partecipazione di una società con sede all’estero sono considerati quotati principalmente in Svizzera se la società è tenuta ad adempiere almeno gli stessi obblighi delle società con sede in Svizzera per quanto riguarda la quotazione e il mantenimento della quotazione presso una borsa in Svizzera.
13 RS 220
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2 La borsa pubblica i titoli di partecipazione di società con sede all’estero quotati principalmente in Svizzera. 3 Le società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono quotati principal- mente in Svizzera pubblicano il numero complessivo attuale dei titoli di partecipa- zione emessi e i relativi diritti di voto.
Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto
Art. 116 Quotazione principale (art. 125 cpv. 1 LInFi)
Per le offerte pubbliche di acquisto si applica l’articolo 115 relativo alla quotazione principale.
Art. 117 Emolumenti per la verifica dell’offerta (art. 126 cpv. 5 LInFi)
1 Per la verifica dell’offerta al momento della sua sottomissione la Commissione
delle offerte pubbliche di acquisto preleva emolumenti da ogni offerente.
2 L’emolumento è calcolato proporzionalmente al valore della transazione:
a. 0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi; b. 0,2 per mille per la parte compresa tra 250 e 625 milioni di franchi; c. 0,1 per mille per la parte che supera 625 milioni di franchi.
3 L’emolumento ammonta al minimo a 50 000 franchi e al massimo a
250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell’entità e della complessità della transazione, l’emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al mas- simo.
4 Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa,
l’importo complessivo dell’offerta è determinato sulla base del corso medio ponde- rato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell’offerta o l’annuncio preliminare alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l’emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore. 5 In casi particolari, segnatamente quando la società bersaglio o un azionista qualifi- cato causa alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto oneri supplementari, quest’ultima può obbligare anche la società bersaglio e l’azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumento ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l’importo pagato dall’offerente.
Art. 118 Emolumenti per altre decisioni (art. 126 cpv. 5 LInFi) 1 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto riscuote un emolumento anche quando decide in merito ad altre procedure concernenti offerte pubbliche di acqui-
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sto, in particolare in merito all’obbligo di presentare un’offerta. Può riscuotere un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione. 2 A seconda dell’entità e della complessità del caso, l’emolumento ammonta fino a
50 000 franchi.
3 Qualora il richiedente presenti un’offerta successiva alla decisione della delegazio- ne, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può detrarre questo emolu- mento da quello previsto all’articolo 117.
Art. 119 Anticipo dell’emolumento (art. 126 cpv. 5 LInFi)
La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può esigere da ciascuna delle parti un anticipo dell’emolumento previsto.
Art. 120 Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti (art. 137 cpv. 1 LInFi)
Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell’articolo 137 capoverso 1 LInFi è stata superata o meno, oltre che delle azioni detenute direttamente si tiene conto: a. delle azioni i cui diritti di voto sono in sospeso; b. delle azioni che l’offerente detiene indirettamente o d’intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.
Art. 121 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti (art. 137 LInFi) 1 Se l’offerente intenta un’azione contro la società in vista dell’annullamento dei titoli restanti, il tribunale ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo fissa un termine minimo di tre mesi a contare dal giorno della prima pubblicazione. 2 La pubblicazione prevista viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il tribunale può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione. 3 Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendente- mente dalla società convenuta.
4 L’annullamento è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio o altrove, su apprezzamento del tribunale.
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Capitolo 4: Deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
Art. 122 Oggetto (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui sono ammessi i com- portamenti che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 e
143 capoverso 1 LInFi.
Art. 123 Riacquisto di titoli di partecipazione propri (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi) 1 Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se: a. il programma di riacquisto dura al massimo tre anni; b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei ti- toli di partecipazione; c. il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume gior- naliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto; d. il prezzo di acquisto non supera:
1. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea or-
dinaria di negoziazione, o
2. il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordina-
ria di negoziazione, purché quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero 1; e. durante le interruzioni della negoziazione e all’asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi; f. le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacqui- sto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipa- zione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni:
1. sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecu-
zione,
2. sono pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa suc-
cessivo alla loro esecuzione, e
3. non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trat-
tato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
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g. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane acces- sibile al pubblico per tutta la durata del programma; e h. i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto. 2 Fatto salvo l’articolo 124, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un programma di riacqui- sto che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e
143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:
a. il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa; b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei ti- toli di partecipazione; c. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane acces- sibile al pubblico per tutta la durata del programma; e d. i singoli riacquisti sono pubblicati dall’emittente al più tardi il giorno di bor- sa successivo al termine del programma di riacquisto. 3 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizza- re riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori. 4 Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento: a. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o b. il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.
Art. 124 Periodi di blackout (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi) 1 L’articolo 123 capoversi 1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di parte- cipazione propri è effettuato: a. mentre l’emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa; b. durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o c. più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell’ultima chiusura consoli- data pubblicata.
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2 È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:
a. un commerciante di valori mobiliari incaricato prima dell’apertura del pro- gramma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall’emittente, senza essere influenzato da questo ultimo; b. un’unità di negoziazione protetta da barriere informative, purché l’emittente sia un commerciante di valori mobiliari. 3 I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell’offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.
Art. 125 Contenuto dell’inserzione di riacquisto (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
L’inserzione di riacquisto di cui all’articolo 123 capoversi 1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. informazioni sull’emittente, in particolare:
1. la sua identità,
2. il capitale emesso,
3. la sua partecipazione al capitale proprio,
4. le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell’articolo 120 LInFi;
b. il tipo, lo scopo e l’oggetto del programma di riacquisto; c. il calendario.
Art. 126 Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se: a. sono effettuate entro 30 giorni dal collocamento pubblico dei valori mobilia- ri da stabilizzare; b. sono effettuate al massimo al prezzo di emissione oppure, in caso di com- mercio con diritti preferenziali o di conversione, al massimo al prezzo di mercato; c. il periodo massimo durante il quale le operazioni in valori mobiliari possono essere effettuate e il nome del commerciante di valori immobiliari compe- tente per la loro esecuzione sono pubblicati prima dell’inizio del commercio dei valori mobiliari da stabilizzare;
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d. sono annunciate alla borsa al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esecuzione e pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di bor- sa successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e e. l’emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di borsa successi- vo all’esercizio di un’opzione di sovrallocazione sul momento dell’esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.
Art. 127 Altre operazioni in valori mobiliari ammesse (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
1 Le seguenti operazioni in valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel
campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi: a. operazioni in valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un’operazione in valori mobiliari, in particolare l’acquisto da parte dell’offerente potenziale di valori mobiliari della società bersaglio in vista della pubblicazione di un’offerta pubblica di acquisto, a condizione che la decisione non sia stata presa sulla base di un’informazione privilegiata; b. operazioni in valori mobiliari se sono effettuate nell’ambito di compiti pub- blici e non a scopo di investimento da:
1. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni,
2. la BNS,
3. la BRI, e
4. le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2
lettera c OFoP14. 2 È possibile stabilire che il capoverso 1 venga applicato anche a operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le opera- zioni siano effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge: a. banche centrali estere; b. la BCE; c. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi parte- cipano; d. il FESF; e e. il MESF. 3 Il DFF pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 1 lettera b numero 2.
14 RS 952.03
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Art. 128 Comunicazione ammessa di informazioni privilegiate (art. 142 cpv. 2 LInFi)
La comunicazione di un’informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 142 capoverso 1 lettera b LInFi se: a. questa persona necessita dell’informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o b. la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell’informazione:
1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l’informazione pri-
vilegiata, e
2. documenta la trasmissione dell’informazione privilegiata e l’avverti-
mento ai sensi del numero 1.
Titolo quarto: Disposizioni transitorie e finali
Art. 129 Infrastrutture del mercato finanziario 1 Gli obblighi di cui agli articoli 27, 28 capoversi 2–4, 30 capoversi 2 e 3, 31, 36 capoverso 2, 37 capoverso 1 lettera d e capoverso 2, 40 secondo periodo e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Fino al 1° gennaio 2017 la deroga all’obbligo di comunicazione di cui all’arti- colo 37 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l’articolo 37 capoverso 4 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.
Art. 130 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni
1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui
all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, al più tardi: a. dopo sei mesi, per le operazioni in derivati in corso a tale data, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione non è una piccola controparte finanzia- ria o è una controparte centrale; b. dopo nove mesi, per le operazioni in derivati in corso a tale data, se la perso- na tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che non è piccola; c. dopo 12 mesi, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi. 2 Per la comunicazione di operazioni in derivati negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione ciascun termi- ne di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi. 3 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo.
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Art. 131 Obblighi di riduzione dei rischi 1 Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l’articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza: a. dopo 12 mesi, per le operazioni in derivati in corso a tale data tra controparti non piccole e per le operazioni in derivati in corso a tale data con una picco- la controparte finanziaria; b. dopo 18 mesi, per tutte le altre operazioni in derivati in corso a tale data. 2 L’obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l’articolo 109 LInFi si applica, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, dopo
12 mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data.
3 L’obbligo di scambiare garanzie di cui all’articolo 110 LInFi si applica soltanto alle operazioni in derivati concluse dopo l’insorgere degli obblighi di cui ai capover- si 4 e 5.
4 L’obbligo di scambiare margini di variazione si applica:
a. dal 1° settembre 2016 alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera i 3000 miliardi di franchi; b. dal 1° settembre 2017 a tutte le altre controparti. 5 L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati cen- tralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo: a. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i
3000 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2016 fino al 31 agosto 2017;
b. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i
2250 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2017 fino al 31 agosto 2018;
c. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i
1500 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2018 fino al 31 agosto 2019;
d. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i
750 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2020.
6 La FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero.
Art. 132 Verifica L’obbligo di verifica da parte degli uffici di revisione di cui all’articolo 114 si appli- ca 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
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Art. 133 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48 e seguenti della legge federale del 25 giugno 198215 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’articolo 97 LInFi non si applica fino al 16 agosto 2017 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87.
Art. 134 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 1.
Art. 135 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
15 RS 831.40
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Allegato 1 (art. 134)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 3 luglio 200116 sul personale federale
4 Sono fatti salvi la legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario e il diritto penale.
2. Ordinanza del 22 agosto 200717 sui revisori
1 L’autorità di sorveglianza rilascia l’abilitazione a imprese di revisione sotto sorve- glianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti: a. banche secondo la legge dell’8 novembre 193418 sulle banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto se- condo la legge del 19 giugno 201519 sui mercati finanziari, borse e commer- cianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 199520 sulle borse, e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giu- gno 193021 sulle obbligazioni fondiarie;
Art. 11d cpv. 1, frase introduttiva 1 L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di banche, infra- strutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, commercianti di valori mobiliari e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie (art. 11a lett. a) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:
16 RS 172.220.111.3 17 RS 221.302.3 18 RS 952.0 19 RS 958.1 20 RS 954.1 21 RS 211.423.4
O sull’infrastruttura finanziaria RU 2015
3. Ordinanza del 23 settembre 199622 sulle tasse riscosse in applicazione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 58–60 Abrogati
4. Ordinanza del 30 novembre 200123 sull’adempimento di compiti di
polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia
Art. 6 cpv. 2 lett. f e h 2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati per- sonali alle seguenti autorità, a sostegno dell’adempimento dei loro compiti legali: f. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, a sostegno della sua at- tività di vigilanza svolta nell’ambito delle leggi sui mercati finanziari giusta l’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200724 sulla vigi- lanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; h. Abrogata
5. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200825
Art. 19 cpv. 2 lett. e e f 2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati perso- nali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all’adempimento dei compiti legali dell’autorità richiedente: e. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, a sostegno dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibi- li, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; f. Abrogata
22 RS 281.35 23 RS 360.1 24 RS 956.1 25 RS 360.2 26 RS 956.1
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6. Decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195727 concernente
misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali
Art. 2 cpv. 4 4 Nel caso di fondazioni nonché di titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200728 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari), non è necessario che la deliberazione sia approvata dall’autorità di vigilanza.
Art. 13 cpv. 3
3 L’organo amministrativo supremo (consiglio d’amministrazione, consiglio di
banca, gerenti, consiglio di fondazione od organi siffatti) può, prima o dopo il trasfe- rimento della sede, designare organi e rappresentanti speciali e conferire ai medesi- mi i poteri e i mandati che giudica necessari, ancorché non ne abbia avuto facoltà dall’assemblea generale o dalle autorità di vigilanza sulle fondazioni e sui titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.
Art. 16 cpv. 3 3 La gestione e la rappresentanza di titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari possono essere delegate soltanto con l’approvazione delle autorità di vigilanza, eccetto che una tale approvazione sia impossibile a causa di un’effettiva o imminente occupazione di tutto il territorio svizzero o di una parte di esso da parte di forze nemiche.
Art. 19 cpv. 3 3 La cessione fiduciaria e la costituzione di un trust o d’un altro organismo analogo devono essere sottoposte per approvazione all’autorità di vigilanza giusta l’articolo 84 del Codice civile29 ove trattisi del patrimonio di fondazioni oppure, ove trattisi del patrimonio dei titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari, all’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, eccetto che una tale approvazione sia impossibile a causa di un’effettiva o imminente occupazione di tutto il territorio svizzero o di una parte di esso da parte di forze nemiche.
27 RS 531.54 28 RS 956.1 29 RS 210
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7. Ordinanza del 3 dicembre 197330 concernente le tasse di bollo
Art. 23 cpv. 1 1 Le banche nel senso della legge federale dell’8 novembre 1934 31 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera, le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 201532 sull’infrastruttura finanziaria e le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie sono considerate, senza speciale prova, negoziatori di titoli registrati.
1 Le banche e le società finanziarie di carattere bancario nel senso della legge federa- le dell’8 novembre 193433 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera e le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 201534 sull’infrastruttura finanziaria sono negoziatori professionali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 della legge.
8. Ordinanza del 30 novembre 201235 sul CO2
1 L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto di persone incaricate di presentare offerte d’asta, di persone incaricate di convalidare le transazioni, nonché di persone incaricate di convalidare le offerte d’asta, se: b. l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni sono stati condannati per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emis- sioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario.
30 RS 641.101 31 RS 952.0 32 RS 958.1 33 RS 952.0 34 RS 958.1 35 RS 641.711
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9. Ordinanza del 19 dicembre 196636 sull’imposta preventiva
Art. 33 cpv. 2
2 La negoziazione delle quote in sedi di negoziazione o in sistemi
organizzati di negoziazione sarà sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto.
10. Ordinanza 2 del 10 maggio 200037 concernente la legge sul lavoro
Art. 34 Banche, commercio di valori mobiliari, infrastrutture del mercato finanziario e loro società fondate in comune Ai lavoratori occupati nelle banche, nel commercio di valori mobiliari, nelle infra- strutture del mercato finanziario e nelle loro società fondate in comune si applica l’articolo 4 per tutta la notte e per i giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo, sempreché il lavoro notturno e festivo siano necessari per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali.
11. Ordinanza del 30 aprile 201438 sulle banche
Art. 3a Società del gruppo importanti
Le funzioni di una società del gruppo sono importanti per le attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del commercio e del regolamento, nonché del diritto e della «compliance».
Art. 9 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 12, rimando tra parentesi, e cpv. 2bis 2bis La banca garantisce, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo, che siano conclusi nuovi contratti o apportate modifiche a contratti esistenti che sotto- stanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se la controparte ricono- sce il differimento della disdetta di contratti di cui all’articolo 30a LBCR.
36 RS 642.211 37 RS 822.112 38 RS 952.02
O sull’infrastruttura finanziaria RU 2015
Art. 66 lett. b Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare: b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello
stesso livello,
2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità
giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,
3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno
al gruppo possibilmente vicino al mercato;
Art. 69 cpv. 5 5 Per l’attuazione delle misure ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2bis la FINMA può accordare alle banche termini adeguati tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.
12. Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse 39
Art. 1 lett. a–i La presente ordinanza contiene: a. definizioni (art. 2–3); b.–e. Abrogate f. condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulle direzioni, i fondi propri, la ripartizione dei rischi, il rendiconto, l’obbligo di tenere un giornale e di comunicazione (art. 17–31); g. disposizioni sui commercianti esteri di valori mobiliari (art. 38–52); h. Abrogata i. disposizioni sul dominio dei commercianti da parte estera (art. 56);
Art. 4–16 Abrogati
39 RS 954.11
O sull’infrastruttura finanziaria RU 2015
Titolo prima dell’art. 30 Sezione 4: Obbligo di tenere un giornale e di comunicazione
Art. 30 Obbligo di tenere un giornale (art. 15 cpv. 1 LBVM) 1 Il commerciante tiene un giornale di tutti gli ordini ricevuti e di tutte le operazioni in valori mobiliari da lui effettuate. 2 L’obbligo di tenere un giornale si applica anche agli ordini e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negozia- zione. 3 L’obbligo di tenere un giornale si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4 La FINMA determina quali informazioni sono necessarie e in quale forma debbano
essere registrate.
Art. 31 Obbligo di comunicazione (art. 15 cpv. 2–4 LBVM) 1 Il commerciante comunica tutte le operazioni da lui effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Devono essere comunicati in particolare: a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati; b. il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione; c. il corso; e d. le informazioni per l’identificazione dell’avente economicamente diritto. 2 L’obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. 3 L’obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4 Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all’estero:
a. le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di nego- ziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all’obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LInFi o nell’ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se:
1. le operazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di va-
lori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione, e
2. la succursale o il partecipante estero sono autorizzati al commercio dal-
la competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
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b. le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, ef- fettuate in una sede di negoziazione estera riconosciuta.
5 Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.
Abrogati
Art. 56 Dominio estero (art. 37, art. 10 cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1I commercianti organizzati secondo il diritto svizzero sono ritenuti dominati dall’estero se persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti vi parte- cipano direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o vi eserci- tano altrimenti un influsso determinante.
2 Si considerano persone straniere:
a. le persone fisiche che non possiedono la nazionalità svizzera o un permesso di dimora in Svizzera; b. le persone giuridiche e le società di persone che hanno la loro sede all’estero oppure quelle con sede in Svizzera e dominate da persone di cui alla let- tera a. 3 I commercianti che passano sotto dominio estero devono chiedere l’autorizzazione della FINMA. Lo stesso dicasi dei commercianti dominati dall’estero in caso di cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.
4 I membri dell’amministrazione e della direzione del commerciante comunicano
alla FINMA tutti i fatti che lasciano presupporre un dominio estero del commercian- te o un cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determi- nanti.
Art. 58a Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015 1 Gli obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoverso 4 lettera d e capo- verso 2 devono essere adempiuti al più tardi 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Fino al 1° gennaio 2017 la deroga all’obbligo di comunicazione di cui all’artico- lo 31 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo di cui all’articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.
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13. Ordinanza del 15 ottobre 200840 sugli emolumenti e sulle tasse della
FINMA
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, lett. ater, aquater e aquinquies
1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di
vigilanza seguenti: ater. Abrogata aquater. ambito delle sedi di negoziazione (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA); aquinquies. ambito delle controparti centrali, dei depositari centrali, dei repertori di dati sulle negoziazioni e dei sistemi di pagamento (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA);
Art. 8 cpv. 6
6 Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a
valore aggiunto.
Art. 13 cpv. 3 3 Alla fine dell’assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.
Titolo prima dell’art. 16 Sezione 2: Grandi banche, altre banche e commercianti di valori mobiliari
Art. 16 cpv. 1 lett. c e 2
1 La tassa di base ammonta annualmente a:
c. Abrogata 2 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.
Art. 17 cpv. 1 1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finan- ziario quanto in quello delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari.
40 RS 956.122
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Art. 18 cpv. 2 2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annuncia- ti alle borse conformemente all’ordinanza della FINMA del 3 dicembre 2015 41 sull’infrastruttura finanziaria.
Art. 19 Le banche estere e i commercianti di valori mobiliari esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
Titolo prima dell’art. 19a Sezione 2a: Infrastrutture del mercato finanziario
Art. 19a Tassa di base 1 La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a: a. per le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione:
1. 300 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione
con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
2. 100 000 per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un
totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
3. 15 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione
con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi; b. per le controparti centrali:
1. 250 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio
di almeno 50 milioni di franchi,
2. 100 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio
inferiore a 50 milioni di franchi; c. 250 000 franchi per i depositari centrali; d. 60 000 franchi per i repertori di dati sulle negoziazioni; e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA secondo l’articolo 4 ca- poverso 2 della legge federale del 19 giugno 201542 sull’infrastruttura finan- ziaria:
1. 100 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo di
almeno 20 milioni di franchi,
41 RS 958.111 42 RS 958.1
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2. 60 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo infe-
riore a 20 milioni di franchi.
Art. 19b Tasse complementari L’importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue: a. nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera aquater, in ragione di due decimi dalla tassa complementa- re in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobi- liari; b. nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera aquinquies, in ragione di due decimi dalla tassa comple- mentare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
Art. 19c Calcolo delle tasse complementari 1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. 2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annun- ciati alle borse conformemente all’ordinanza della FINMA del 3 dicembre 201543 sull’infrastruttura finanziaria.
Art. 19d Ricavo lordo Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni44.
Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni45, dedotti i ricavi:
Art. 33 cpv. 3
3 La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto
ammonta a 50 000 franchi al massimo.
43 RS 958.111 44 RS 220 45 RS 220
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Art. 34 cpv. 1 e 2 1 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni46. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi. 2 Gli intermediari finanziari direttamente sottoposti che esercitano un’attività com- merciale possono dedurre le spese seguenti per il settore commerciale: a. la variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione nonché i costi per il materiale, se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo complessivo; b. i costi di acquisto o di produzione dei prodotti venduti, se il conto economi- co è compilato secondo il metodo del costo del venduto.
Abrogato
Art. 39b Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015 1 Dal 1° gennaio 2016 alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’artico- lo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 201547 sull’infrastruttura fi- nanziaria si applicano per quanto concerne la riscossione della tassa di base e della tassa complementare gli articoli 19a–19d. 2 Le infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 159 capoverso 2 della legge sull’infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momen- to del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.
Allegato n. 1: 1.1, 1.2 e 1.6–1.10
in franchi
1 Ambito delle banche
1.1 Decisione concernente il conferimento di un’autorizza-
zione in quanto banca o commerciante di valori mobiliari (art. 2 e 3 della legge dell’8 novembre 193448 sulle ban- che, LBCR; art. 10 della legge del 24 marzo 199549 sulle borse, LBVM) 10 000–100 000
1.2 Decisione concernente il conferimento di un’autorizza-
zione complementare per banche o commercianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qua- lificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 3 000–30 000
46 RS 220 47 RS 958.1 48 RS 952.0 49 RS 954.1
O sull’infrastruttura finanziaria RU 2015
...
1.6 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di
società o regolamenti di una banca o di un commerciante di valori mobiliari (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 500–10 000
1.7 Decisione in relazione a richieste di decisione prelimina-
re, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 120 segg. della legge del 19 giugno 201550 sull’infrastruttura finanziaria 3 000–30 000
1.8 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) per rappresen- tanze di banche estere e commercianti di valori mobiliari esteri 500–1 000
1.9 Procedura in relazione alla cessazione volontaria
dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) per banche, commercianti di valori mobiliari nonché succursali di banche estere e di commercianti di valori mobiliari esteri 3 000–30 000
1.10 Comunicazione della prevista istituzione di una presenza
o dell’avvio di un’attività all’estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 18 cpv. 5 LBVM) 3 000–30 000
Allegato n. 6 Abrogato
Allegato n. 8.1, 8.2 e 9.1
in franchi
8 Emolumenti generali
8.1 Decisione concernente una richiesta secondo gli artico-
li 42 o 43 LFINMA 3 000–15 000
8.2 Tassa per il riconoscimento di decreti d’insolvenza esteri 3 000–10 000
9 Esborsi
9.1 I costi per le fotocopie ammontano a 50 centesimi per
pagina
50 RS 958.1
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14. Ordinanza del 9 novembre 200551 sulla sorveglianza
Titolo prima dell’art. 203a Sezione 4: Fallimento
Le funzioni di una società del gruppo sono importanti per l’attività soggetta ad auto- rizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in par- ticolare nell’ambito della sottoscrizione di rischi, della gestione del portafoglio, della liquidazione dei danni, della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’in- formazione e degli investimenti patrimoniali.
Art. 206a Fallimento Le funzioni di una società del conglomerato sono importanti per l’attività soggetta ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della sottoscrizione di rischi, della gestione del portafo- glio, della liquidazione dei danni, della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione e degli investimenti patrimoniali.
51 RS 961.011
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Allegato 2 (art. 93)
Indicazioni da comunicare ai repertori di dati sulle negoziazioni
Legenda relativa alla colonna «Convalida per T / P / V»: T: Comunicazione di una transazione singola 52 O: Obbligatoria P: Comunicazione di una posizione53 R: Con riserva V: Comunicazione di una valutazione F: Facoltativa N: Non applicabile Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V
Parti contraenti T P V 1 Identificativo della Codice unico identificativo O O O «Legal Entity Identifier» (LEI) valido, controparte soggetta della controparte soggetta composto di 20 caratteri all’obbligo di comunica- all’obbligo di comunicazione zione 2 Identificativo della Codice unico identificativo O O F «Legal Entity Identifier» (LEI) composto controparte non soggetta della controparte non soggetta di 20 caratteri, anche già scaduto all’obbligo di comunica- all’obbligo di comunicazione Se non fosse disponibile un codice LEI: zione «Business Identifier Code» (BIC) confor- me alla norma ISO 9362:2014, composto di 11 caratteri Se non fossero disponibili né un codice LEI né un codice BIC: codice interno composto di 50 caratteri al massimo
52 Il campo «Livello della comunicazione» riporta il valore «T».
53 Il campo «Livello della comunicazione» riporta il valore «P».
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Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V
3 Nome della controparte Ditta o nome della controparte O O N Testo composto da 100 caratteri al massi- soggetta all’obbligo di soggetta all’obbligo di comu- mo comunicazione nicazione 4 Sede della controparte Dati relativi alla sede sociale, O O N Testo composto di 500 caratteri al massimo soggetta all’obbligo di inclusi recapito completo, comunicazione località e Paese della contro- parte soggetta all’obbligo di comunicazione 5 Settore di attività della Tipologia delle attività azien- O O N Per controparti finanziarie: controparte soggetta dali della controparte soggetta – A = banche secondo l’articolo 1 capo- all’obbligo di comunica- all’obbligo di comunicazione verso 1 della legge dell’8 novembre zione 193454 sulle banche – B = commercianti di valori mobiliari secondo l’articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 199555 sulle borse – C = imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo l’articolo 2 ca- poverso 1 della legge del 17 dicembre
200456 sulla sorveglianza degli assicu-
ratori – D = società madri di un gruppo finan- ziario o assicurativo o di un conglome- rato finanziario o assicurativo – E = direzioni dei fondi e gestori patri- moniali di investimenti collettivi di ca- pitale secondo l’articolo 13 capoverso 2
54 RS 952.0 55 RS 954.1 56 RS 961.01
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Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V lettere a e f della legge del 23 giugno
200657 sugli investimenti collettivi
(LICol) – F = investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol – G = istituti di previdenza e fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48 segg. della legge federale del 25 giugno
198258 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Per controparti non finanziarie: – H = petrolio e gas naturale – I = sostanze di base (chimica, materie prime) – J = aziende industriali (edilizia, elettro- nica, tecnica di produzione, trasporti ecc.) – K = beni di consumo (generi alimentari, elettrodomestici ecc.) – L = sanità – M = servizio alla clientela (viaggi, media ecc.) – N = telecomunicazioni – O = approvvigionamento (elettricità, acqua ecc.) – P = tecnologia (software e hardware) Per controparti centrali: – Q = controparte centrale
57 RS 951.31 58 RS 831.40
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Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V
6 Statuto della controparte Indicare se la controparte O O N FP = controparte finanziaria, che secondo soggetta all’obbligo di soggetta all’obbligo di comu- l’articolo 99 LInFi non è considerata comunicazione nicazione è una controparte piccola controparte finanziaria finanziaria o non finanziaria e FM = piccola controparte finanziaria se la controparte è considerata secondo l’articolo 99 LInFi piccola secondo gli articoli 98 e 99 LInFi NP = controparte non finanziaria secondo l’articolo 93 capoverso 3 LInFi, che non è considerata piccola controparte non finan- ziaria secondo l’articolo 98 LInFi NM = controparte non finanziaria secondo l’articolo 93 capoverso 3 LInFi Q = controparte centrale 7 Identificativo del sogget- Codice unico identificativo O O O «Legal Entity Identifier» (LEI) valido, to che effettua la comu- dell’impresa che effettua la composto di 20 caratteri nicazione comunicazione 8 Identificativo del parteci- Codice unico identificativo del R R N «Legal Entity Identifier» (LEI) composto Deve essere indicato obbligatoria- pante diretto della con- partecipante diretto della di 20 caratteri, anche già scaduto mente se la controparte soggetta troparte soggetta controparte soggetta all’obbligo di comunicazione non è all’obbligo di comunica- all’obbligo di comunicazione Se non fosse disponibile un codice LEI: un partecipante diretto e se si tratta di zione «Business Identifier Code» (BIC) confor- una transazione compensata central- me alla norma ISO 9362:2014 composto di mente.
11 caratteri
9 Valore soglia per la Indicare se la controparte O O N Y = al momento della comunicazione la compensazione soggetta all’obbligo di comu- controparte soggetta all’obbligo di comu- nicazione nel momento della nicazione ha superato il valore soglia comunicazione supera il valore secondo l’articolo 100 LInFi soglia secondo gli articoli 98 o N = la controparte soggetta all’obbligo di
99 LInFi che comporta comunicazione non ha superato il valore
l’obbligo di compensazione soglia secondo l’articolo 100 LInFi
O sull’infrastruttura finanziaria RU 2015
Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V
Sezione 2a — Tipo di contratto 10 Tassonomia del prodotto Tassonomia del codice unico O O N U = identificativo unico del prodotto L’ordine di successione dei valori identificativo del prodotto («Unique Product Identifier», UPI) secon- ammessi corrisponde al valore oggetto del contratto do gli standard internazionali riconosciuti previsto in base alla sua disponibilità. Se non fosse disponibile un codice UPI: I = «International Securities Identification Number» (ISIN) conforme alla norma ISO 6166:2013 Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN: A = «Alternative Instrument Identifier» (AII) secondo le direttive ESMA Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN né un codice AII: E = «Exchange Product Code» (EPC) asse- gnato dalla sede di negoziazione rilevante Se non fosse disponibile nessuno di tali codici: N = non disponibile C = «Classification of Financial Instru- ments» (CFI) secondo la norma ISO 10962:2015 11 Identificativo del prodot- Indicazione del codice unico O O N Codici validi secondo la tassonomia to identificativo del prodotto impiegata oggetto del contratto 12 Classe d’investimento Indicazione del tipo di sotto- O O N CO = materie prime / energia stante CR = crediti CU = valute EQ = diritti di partecipazione
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Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V
IR = tassi di interesse OT = altri derivati 13 Tipo di contratto Indicazione del tipo di contrat- O O N CD = contratti per differenza (CFD) to FR = operazione a termine su tassi d’interesse FU = «future» FW = «forward» OP = opzione SB = «spreadbet» ES = prodotto esotico 14 Tassonomia del sotto- Tassonomia del sottostante del O O N ISIN conforme alla norma ISO 6166:2013 L’ordine di successione dei valori stante contratto Se non fosse disponibile il codice ISIN: ammessi corrisponde al valore Codice del Paese conforme alla norma ISO previsto in base alla sua disponibilità. 3166:2013 se l’emittente del sottostante è uno Stato Se non fosse disponibile né un codice ISIN né un Codice del Paese: UPI secondo standard internazionali riconosciuti Se non fossero disponibili né un codice ISIN, né un Codice del Paese, né un codice UPI: Identificativo del paniere dei sotto- stanti oppure, se non disponibile, valore «NA», oppure, nel caso di indici senza ISIN: denominazione completa dell’indice In tutti gli altri casi: il valore «NA»
O sull’infrastruttura finanziaria RU 2015
Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V
15 Identificativo del sotto- Indicazione del codice unico O O O Codici identificativi validi secondo la stante identificativo del sottostante tassonomia impiegata del contratto Sezione 2b — Dettagli sulla transazione 16 Identificativo della Codice unico identificativo O O O Testo composto di 52 caratteri al massimo transazione della transazione, fornito dalla controparte che effettua la comunicazione su richiesta della controparte 17 Controparte soggetta Indicare se la controparte O O N B = acquirente Da determinare conformemente agli all’obbligo di comunica- soggetta all’obbligo di comu- S = venditrice standard internazionali riconosciuti. zione nicazione interviene come acquirente o venditrice 18 Riduzione del numero di Indicare se il contratto deriva O F N Y = viene comunicata la quantità che Nel caso di posizioni che rimangono contratti in essere («com- da una simile riduzione rimane quale transazione o posizione in a seguito di una compensazione pressione») seguito a una compressione («netting») di operazioni, questo N = la transazione o posizione comunicata campo rimane vuoto. non deriva da una compressione
19 Prezzo/tasso Prezzo di ogni derivato, O F N Valore decimale
escluse ev. commissioni e interessi maturati 20 Notazione del prezzo Modo in cui è espresso il O F N U = il prezzo è indicato quale valore prezzo assoluto P = il prezzo è indicato quale valore percentuale
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Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V
21 Valuta del prezzo La valuta in cui è espresso il R F N Nel caso di prezzi indicati quali valori prezzo, se applicabile assoluti, occorre indicare la valuta del prezzo conformemente alla norma ISO 4217:2008 o ad altri standard interna- zionali riconosciuti 22 Valore nominale 1 Attuale valore di riferimento O R N Valore decimale Da indicare obbligatoriamente se nel del contratto campo «Quantità» figura il valore «1».
23 Valore nominale 2 Nel caso di operazioni di F F N Valore decimale
scambio e di operazioni a termine su valute, l’attuale secondo valore di riferimento del contratto 24 Valuta nominale 1 Valuta del valore nominale O O N Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o Il valore in questo campo equivale altri standard internazionali riconosciuti alla valuta del «valore nominale 1». Per i contratti derivati su tassi di interesse esso corrisponde alla valuta nominale del «leg» 1. 25 Valuta nominale 2 Valuta del valore nominale. R R N Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o Da indicare obbligatoriamente se è Per i contratti derivati su tassi altri standard internazionali riconosciuti stato comunicato il valore nominale di interesse corrisponde alla 2. valuta nominale del «leg» 2 Per i derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale del «leg» 2. Per i contratti su valute corrisponde alla seconda valuta. 26 Valuta di consegna Valuta da consegnare, se R R N Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o Da indicare obbligatoriamente se il applicabile altri standard internazionali riconosciuti pagamento avviene in contanti.
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27 Moltiplicatore del prezzo Numero di unità dello strumen- O O N Valore decimale to finanziario contenute in un lotto di negoziazione, ad esempio il numero di derivati contenuti in un contratto negoziato in borsa 28 Quantitativo Numero dei contratti oggetto O O N Valore decimale Il valore «0» è ammesso soltanto nel della comunicazione caso in cui il campo «Tipo di comu- nicazione» riporti il valore «C».
29 Tipo di consegna Indicare se il contratto è O O N C = in contanti
regolato fisicamente o in P = fisica contanti O = a scelta della controparte 30 Data di conclusione Data in cui il contratto è stato O O N Formato della data e dell’ora conforme alla È possibile indicare sia il formato concluso norma ISO 8601:2004 tempo coordinato universale (UTC) sia l’ora locale svizzera. Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni. 31 Data di efficacia Data a partire dalla quale le O F N Formato della data conforme alla norma obbligazioni contrattuali ISO 8601:2004 entrano in vigore 32 Data di scadenza Data originaria di scadenza del O O N Formato della data conforme alla norma contratto oggetto della comu- ISO 8601:2004 nicazione. La cessazione anticipata non può essere comunicata in questo campo
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33 Data di cessazione Data di cessazione del contrat- R R N Formato della data conforme alla norma Questo campo va utilizzato in caso di to oggetto della comunicazione ISO 8601:2004 cessazione anticipata (comunicato mediante «Tipo di comunicazione» = «C») oppure in caso di compressione (comunicato mediante «Tipo di comunicazione» = «Z»). In tutti gli altri casi deve essere lasciato vuoto. 34 Scadenza per il computo Ultima data per il computo dei F F N Formato della data conforme alla norma sottostanti 8601:2004 35 Valore del contratto a Valutazione del contratto a F F O Valore decimale Da indicare obbligatoriamente se si prezzi correnti di mercato prezzi correnti di mercato o in comunica una valutazione. base a un modello 36 Valuta del valore del Valuta utilizzata per la valuta- F F O Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o Da indicare obbligatoriamente se si contratto a prezzi correnti zione a prezzi correnti di altri standard internazionali riconosciuti comunica una valutazione. di mercato mercato o in base a un modello 37 Data della valutazione Data dell’ultima valutazione a F F O Formato della data conforme alla norma Da indicare obbligatoriamente se si prezzi correnti di mercato o in ISO 8601:2004 comunica una valutazione. base a un modello 38 Ora della valutazione Ora dell’ultima valutazione a F F O Formato dell’ora conforme alla norma ISO Da indicare obbligatoriamente se si prezzi correnti di mercato o in 8601:2004 comunica una valutazione. base a un modello L’indicazione può essere fornita in formato tempo coordinato universale (UTC) o in ora locale svizzera. Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.
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39 Tipo di valutazione Indicare se la valutazione è F F O M = prezzo di mercato Da indicare obbligatoriamente se si stata effettuata a prezzi correnti O = prezzo standard comunica una valutazione. di mercato o in base a un modello 40 Livello di collateralizza- Indicare se è stata operata una O O F UN = nessuna collateralizzazione Il valore «UN» va impiegato se non zione collateralizzazione PC = collateralizzazione parziale sussiste un «Credit Support Agree- ment» (CSA) o un contratto di pegno PL = collateralizzazione unilaterale o se il contratto delle controparti non FC = collateralizzazione completa prevede il deposito di un margine iniziale («initial margin») né un margine di variazione («variation margin»). Il valore «PC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le controparti debbano predisporre regolarmente margini di variazione. Il valore «PL» va impiegato se una sola delle controparti è tenuta per contratto al deposito di un margine iniziale e/o di un margine di varia- zione. Il valore «FC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le controparti debbano predisporre un margine iniziale e regolarmente margini di variazione. Per derivati compensati da una controparte centrale va impiegato il valore «PL».
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41 Tipo di collateralizza- Se è stata operata una collate- R R F CSA = allegato di un contratto quadro in Il valore «CSA» corrisponde a un zione ralizzazione, occorre indicare cui è stipulata la collateralizzazione («Cre- pegno irregolare secondo il diritto se essa avviene sulla base di un dit Support Annex») svizzero. allegato di un contratto quadro «pledge» = contratto di pegno Il valore «pledge» corrisponde a un o sulla base di un contratto di pegno regolare secondo il diritto pegno svizzero. 42 Tipo di contratto quadro Indicazione del contratto F F N Testo composto di 50 caratteri al massimo Esempi: «ISDA-Master Agreement», quadro eventualmente utilizza- «Master Power Purchase and Sale to per il contratto oggetto della Agreement», «International ForEx comunicazione Master Agreement», «European Master Agreement» od ogni altro contratto quadro locale o interno. 43 Versione del contratto Indicazione dell’anno della F F N Testo composto di 20 caratteri al massimo Esempi: «1992», «2002». quadro versione del contratto quadro utilizzata per l’operazione comunicata, se applicabile Sezione 2c — Compensazione («clearing») 44 Obbligo di compensa- Indicare se per il contratto O N N Y = il contratto comunicato ed entrambe le zione oggetto della comunicazione e controparti in Svizzera sottostanno a un per entrambe le controparti obbligo di compensazione sussiste l’obbligo di compen- N = il valore «Y» non è pertinente sazione secondo gli art. 97 segg. LInFi 45 Data della compensa- Data della compensazione nel R F N Formato della data conforme alla norma Da indicare obbligatoriamente se si zione caso in cui il contratto sia stato ISO 8601:2004 tratta di una transazione compensata compensato tramite una da una controparte centrale. controparte centrale
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46 Identificativo della Indicazione del codice unico R F N «Legal Entity Identifier» (LEI) valido, Da indicare obbligatoriamente se si controparte centrale identificativo della controparte composto di 20 caratteri tratta di una transazione compensata centrale che ha compensato il Se non fosse disponibile un codice LEI: da una controparte centrale. contratto BIC conforme alla norma ISO 9362:2014 composto di 11 caratteri 47 Operazioni infragruppo Indicare se il contratto è stato O O N Y = la transazione è considerata concluso come operazione un’operazione infragruppo ai sensi infragruppo ai sensi dell’articolo 103 LInFi dell’articolo 103 LInFi N = il valore «Y» non è pertinente Sezione 2d — Tassi di interesse 48 Tipo di tasso di interesse, Indicare il tipo di tasso di R R N F = tasso fisso «leg» 1 interesse del «leg» 1 L = tasso variabile 49 Tipo di tasso di interesse, Indicare il tipo di tasso di R R N F = tasso fisso Da indicare obbligatoriamente per «leg» 2 interesse del «leg» 2 L = tasso variabile gli swap su interessi.
50 Tasso di interesse, Indicare il tasso fisso applica- R R N Valore decimale per gli interessi fissi Per i tassi di interesse variabili, va «leg» 1 bile al «leg» 1 o il tasso di Testo per gli interessi variabili indicato il nome del tasso di riferi- riferimento utilizzato per la mento e il periodo di riferimento nel fissazione periodica del tasso formato «Periodo di riferimento/tasso variabile, se applicabile di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»).
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51 Tasso di interesse, Indicare il tasso fisso applica- R R N Valore decimale per tassi fissi Da indicare obbligatoriamente per «leg» 2 bile al «leg» 2 o il tasso di Testo per tassi variabili gli swap su interessi. riferimento utilizzato per la Per i tassi di interesse variabili, va fissazione periodica del tasso indicato il nome del tasso di riferi- variabile, se applicabile mento e il periodo di riferimento nel formato «Periodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»). 52 Tasso di interesse usuale, Usanza applicata per il paga- R R N Indicazione del tasso di interesse usuale Da indicare obbligatoriamente per i «leg» 1 mento degli interessi nel secondo gli usi commerciali derivati su tassi di interesse. periodo di calcolo considerato, Formato: «giorni al mese/giorni se applicabile all’anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual» ecc.). 53 Tasso di interesse usuale, Usanza applicata per il paga- R R N Indicazione del tasso di interesse usuale Da indicare obbligatoriamente per gli «leg» 2 mento degli interessi nel secondo gli usi commerciali swap su interessi. periodo di calcolo considerato, Formato: «giorni al mese/giorni se applicabile all’anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual» ecc.). 54 Frequenza del pagamen- Frequenza del pagamento della R R N Numero intero più: Da indicare obbligatoriamente per i to, «leg» 1 «leg» 1, se applicabile Y = anno derivati su tassi di interesse. W = settimana Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non
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55 Frequenza del pagamen- Frequenza del pagamento del R R N Numero intero più: Da indicare obbligatoriamente per gli to, «leg» 2 «leg» variabile, se applicabile Y = anno swap su tassi di interesse. W = settimana Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non 56 Frequenza della revisione Frequenza della ridefinizione R R N Numero intero più: Da indicare obbligatoriamente per i del tasso di interesse, del tasso variabile del «leg» 1, Y = anno derivati su tassi di interesse. «leg» 1 se applicabile Esempi: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero W = settimana intero più piccolo (ad es. «1M» e non 57 Frequenza della revisione Frequenza della ridefinizione R R N Numero intero più: Da indicare obbligatoriamente per gli del tasso di interesse, del tasso variabile del «leg» 2, Y = anno swap su interessi. «leg» 2 se applicabile Esempi: «5Y», «3M» o «10D». W = settimana Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non Sezione 2e — Valute 58 Tasso di cambio a Tasso di cambio a termine alla R R N Valore decimale Da indicare obbligatoriamente per le termine data del pagamento operazioni di cambio a termine. 59 Base del tasso di cambio Coppia valutaria del tasso di R R N Coppia valutaria con valute conformi alla Da indicare obbligatoriamente per cambio norma ISO 4217:2008 o a un altro standard tutti i derivati valutari. internazionale riconosciuto, separate da Esempi: «USD/CHF», «CHF/EUR». una barra obliqua
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Sezione 2f — Materie prime In generale Indicazioni generali obbligatorie per tutti i derivati su materie prime 60 Materie prime sottostanti Indicazione del tipo di materie R R N AG = agricole prime che costituiscono il EN = energia sottostante del contratto FR = trasporto merci ME = metalli IN = indice EV = ambientali EX = esotiche o altro 61 Dettagli sulle materie Dettagli sulla pertinente R R N GO = cereali / semi oleosi prime materia prima oltre alle indica- DA = prodotti lattiero-caseari zioni del campo 60 LI = animali vivi FO = prodotti forestali SO = «softs» DR = merci solide WT = merci liquide OI = petrolio NG = gas naturale CO = carbone EL = energia elettrica IE = interenergia PR = metalli preziosi NP = metalli non preziosi
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WE= clima EM = emissioni OT = altro Energia Da indicare obbligatoriamente se il campo «Punto o zona di consegna» deve essere indicato 62 Punto o zona di consegna Punti di consegna delle aree di R R N «Energy Identification Code» (EIC) Da indicare obbligatoriamente se il mercato composto di 16 caratteri punto di consegna o la zona di consegna si trova in Europa e «Detta- gli sulle materie prime» = «NG» o «EL». 63 Punto di interconnessione Indicazione dei confini o dei R R N Testo composto di 50 caratteri al massimo punti di confine di un contratto di trasporto
64 Tipo di carico Identificazione dell’ultimo R R N BL = carico di base
profilo di consegna corrispon- PL = carico di punta dente ai periodi di consegna per ogni giorno OP = fuori picco BH = ore blocco SH = «shaped» OT = altro
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65 Data e ora di inizio della Data e ora di inizio della R R N Formato della data e dell’ora conformi alla È possibile indicare sia il formato consegna consegna norma ISO 8601:2004 tempo coordinato universale (UTC) sia l’ora locale svizzera. Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio dei dati sulle negoziazioni. 66 Data e ora della fine della Data e ora della fine della R R N Formato data e ora conformi alla norma È possibile indicare sia il formato consegna consegna ISO 8601:2004 tempo universale coordinato (UTC) sia l’ora locale svizzera. Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni. 67 Capacità oggetto del Quantità per ogni intervallo di R R N Testo composto di 50 caratteri al massimo contratto tempo tra le consegne
68 Numero di unità Quantità giornaliera od oraria R R N KW
secondo la materia prima sottostante KWh/d MW GW Therm/d KTherm/d MTherm/d
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69 Prezzo per quantità per Se applicabile, prezzo per R R N Valore decimale
intervallo di tempo quantità per intervallo di tempo Sezione 2g — Opzioni Da indicare obbligatoriamente per tutte le opzioni non esotiche
70 Tipo di opzione Indicazione del tipo di opzione R R N P = «put»
O = altro 71 Stile dell’opzione (eser- Indicazione dello stile con cui R R N A = americano cizio) è esercitata l’opzione B = bermudiano E = europeo S = asiatico O = altro
72 Prezzo di esercizio Prezzo di esercizio R R N Valore decimale
(limite minimo/massimo) dell’opzione espresso nella corrispondente valuta di riferimento o quantità di riferimento Sezione 2h — Derivati su crediti 73 Rango Ordine di priorità dei crediti R R N SR = non postergato Da indicare obbligatoriamente per sottostanti nella graduatoria SB = postergato derivati su crediti. OT = altro
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74 Premio / coupon Il premio / coupon annuo del R R N Valore decimale Da indicare obbligatoriamente per contratto, in percentuale del derivati su crediti. valore nominale 75 Data dell’ultimo evento Data dell’ultimo evento credi- R R N Formato della data conforme alla norma Da indicare obbligatoriamente per creditizio tizio dei crediti sottostanti ISO 8601:2004 derivati su crediti. 76 Identificativo dell’indice Numero di serie dell’indice di R R N Testo composto di 10 caratteri al massimo Da indicare obbligatoriamente per riferimento, se applicabile derivati su crediti aventi un indice quale sottostante. 77 Fattore dell’indice Fattore di adeguamento R R N Numero intero composto di 3 caratteri al Da indicare obbligatoriamente per dell’indice di riferimento in massimo derivati su crediti aventi un indice relazione a eventi creditizi quale sottostante. passati Sezione 2i — Modifiche della comunicazione 78 Tipo di comunicazione Indicazione del tipo di comuni- O O O N = la transazione viene comunicata per la Da utilizzare per la prima comunica- cazione prima volta zione di una transazione o posizione, se il tipo di comunicazione «X» non è pertinente. Un’operazione su derivati OTC che dopo la chiusura viene compensata il giorno stesso da una controparte centrale deve essere comunicata almeno come transazione compensata centralmente. La comunicazione delle transazioni dello stesso giorno e precedenti la compensazione è ammessa ma non obbligatoria. Un’operazione su derivati OTC non compensata il giorno stesso o addirit- tura non compensata centralmente
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Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V deve essere comunicata almeno in base al suo status, alla fine del giorno di negoziazione. La comunicazione delle transazioni dello stesso giorno e precedenti la compensazione è ammessa ma non obbligatoria. I «block trade» (una grande posizione negoziata complessivamente e ripartita successivamente) non ripartiti lo stesso giorno vanno comunicati. Se la ripartizione avviene il giorno stesso, è possibile rinunciare alla comunicazione del «block trade». Le ripartizioni devono essere comu- nicate in entrambi i casi. Indicare se la comunicazione si X = la transazione viene comunicata per la Alla fine della giornata, la somma riferisce a un singola transa- prima volta ed è previsto di trasferirla il delle transazioni deve essere comuni- zione o posizione giorno stesso in una posizione cata come posizione tramite il campo «Level» = «P». In tal modo non è più necessario comunicare le singole transazioni in forma compressa. Questo tipo di comunicazione è previsto innanzitutto per i derivati negoziati in borsa («Exchange Traded Derivatives», ETDs) e i «Contracts for Difference» (CFDs). I derivati negoziati in borsa e com- pensanti mediante una controparte centrale sottostanno all’obbligo di comunicazione soltanto nella fase della compensazione centralizzata (ripartizione compensata centralmen-
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Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V te, cosiddetta «cleared allocation»). I passaggi precedenti non sottostanno ancora all’obbligo di comunicazione. M = rettifica di indicazioni errate, integra- zione di indicazioni mancanti o aggiorna- mento di posizioni E = la comunicazione è stata effettuata per Ad es. la doppia comunicazione della sbaglio e dovrebbe essere cancellata stessa transazione con un diverso «Identificativo della conclusione della transazione». C = scadenza anticipata/annullamento del Una scadenza già prestabilita non va contratto comunicata. Per la comunicazione di correzioni va indicato «Tipo di segnalazione» = «M». Z = compressione di un’operazione su Per le compressioni giusta l’art. 108 derivati OTC lettera d LInFi. La transazione è con ciò terminata. V = comunicazione di una valutazione Comunicazione continua delle valutazioni di cui all’art. 109 LInFi. La prima comunicazione di una valutazione può avvenire tramite «Tipo di comunicazione» = «N» oppure in una comunicazione succes- siva tramite «Tipo di comunicazione» Per le operazioni compensate da una controparte centrale va impiegata la
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Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V valutazione della controparte centra- le. Per le operazioni che secondo la legge non devono essere valutate non va comunicata alcuna valutazione. D = adeguamento dell’«Identificativo della conclusione della transazione», se al momento della comunicazione non era ancora definita L = adeguamenti risultanti da determinati Tutti gli eventi verificatisi durante il eventi verificatisi durante il periodo di periodo di validità di derivati nego- validità del contratto e per i quali non vi ziati in borsa vanno sempre segnalati sono altri valori pertinenti (cosiddetti a livello di posizione. «lifecycle event») Uno di questi eventi è ad esempio l’esercizio parziale di un’opzione che riduce l’intera posizione in questa opzione. 79 Livello della comunica- O O N T = transazione Una nuova comunicazione riguardo a zione P = posizione una posizione va effettuata soltanto se questa ha subito modifiche. È ammesso comunicare operazioni in derivati soltanto a livello della transazione.
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Allegato 3 (art. 103 cpv. 4)
Calcolo dell’entità del margine iniziale per un «netting set»
1 Il margine iniziale di un «netting set» si calcola in base alla formula se-
guente: margine iniziale netto = 0.4 * margine iniziale lordo + 0.6 * NGR * margine iniziale lordo
2 dove:
2.1 per margine iniziale netto si intende l’importo ridotto dei margini iniziali
richiesti per tutti i contratti su derivati con una controparte inclusi in un «net- ting set»; 2.2 per NGR si intende il rapporto tra netto e lordo, calcolato dividendo il valore netto di sostituzione di un «netting set» con una controparte (dividendo) per il valore lordo di sostituzione dello stesso «netting set» (divisore);
2.3 per valore netto di sostituzione di un «netting set» si intende la somma dei
valori di mercato di tutte le operazioni. Non sono ammessi valori negativi;
2.4 per valore lordo di sostituzione di un «netting set» si intende la somma dei
valori di mercato di tutte le operazioni di cui agli articoli 109 LInFi e
99 OInFi indicati con valori positivi nel «netting set».
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Allegato 4 (art. 105 cpv. 1)
Riduzioni di valore applicabili alle garanzie Classe di rating Durata Riduzione di Riduzioni di Riduzioni di Riduzioni di secondo gli residua valore in valore in percen- valore in percen- valore in percen- allegati 2– percentuale tuale applicabili a tuale applicabili a tuale applicabili a
4 OFoP applicabile a garanzie secondo garanzie secondo garanzie secondo
garanzie sotto l’art. 104 cpv. 1 l’art. 104 cpv. 1 l’art. 104 cpv. 1 forma di lett. b lett. c e d lett. e ed f versamenti in contanti
nd nd 0 nd nd 15
1 o 2 oppure ≤ 1 anno 0.5 1
1 per titoli di
credito a > 1 anno e 2 4 breve termine ≤ 5 anni ≥ 5 anni 4 8
3 o 4 oppure ≤ 1 anno 1 2
2 o 3 per nd nd
titoli di > 1 anno e 3 6 credito a ≤ di 5 anni breve termine ≥ 5 anni 6 12
5 qualsiasi 15 nessuna
durata riduzione residua ammessa
I titoli che rientrerebbero nelle classi di rating 6 o 7 secondo l’allegato 2 OFoP59 di regola non sono riconosciuti come garanzie.
59 RS 952.03
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Allegato 5 (art. 105 cpv. 3)
Standard quantitativi e qualitativi minimi per le garanzie
1 Standard quantitativi minimi
1.1 Se la solvibilità dei titoli di credito è valutata da un’agenzia di rating auto- rizzata, si possono indicare le stime della volatilità per ogni categoria di titoli. 1.2 Le categorie di titoli devono essere delimitate in considerazione del tipo di emittente del titolo, del suo rating, della durata residua e della «modified du- ration». Le stime della volatilità devono essere rappresentative rispetto ai ti- toli effettivamente compresi nella categoria in questione. 1.3 Per gli altri titoli di credito o titoli azionari riconosciuti come garanzia le riduzioni di valore devono essere calcolate singolarmente per ogni titolo.
1.4 Le volatilità delle garanzie e dei disallineamenti valutari devono essere
stimate separatamente. Le volatilità stimate non possono tener conto delle correlazioni tra esposizioni non garantite, garanzie e tassi di cambio.
1.5 Se le riduzioni di valore sono calcolate per mezzo di stime proprie, devono
essere adempiuti i seguenti requisiti quantitativi: 1.5.1 Nel calcolo della riduzione di valore deve essere applicato un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento.
1.5.2 La durata minima di detenzione è di 10 giorni operativi.
1.5.3 Se la frequenza delle rivalutazioni è superiore a un giorno, la riduzione
minima di valore deve essere graduata in funzione del numero di giorni ope- rativi tra due rivalutazioni applicando la formula seguente: dove: H = riduzione di valore da applicare HM = riduzione di valore in caso di rivalutazione giornaliera NR = effettivo numero di giorni operativi tra due rivalutazioni TM = durata minima di detenzione fissata per l’operazione in questione. 1.5.4 È necessario considerare la scarsa liquidità degli attivi di qualità inferiore. Nei casi in cui la durata di detenzione fissata risulta eccessivamente ridotta rispetto alla liquidità delle garanzie, la durata di detenzione deve essere au- mentata. Le banche devono riconoscere i casi in cui dati storici sottovalutano la potenziale volatilità, in particolare nel caso di un regime di ancoraggio va- lutario. In questi casi i dati devono essere sottoposti a uno stress test.
1.5.5 Il periodo campione scelto per il calcolo delle riduzioni di valore deve
ammontare ad almeno un anno. Se le singole osservazioni giornaliere sono ponderate in modo diverso, il periodo campione medio ponderato deve am-
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montare ad almeno un anno (vale a dire che i singoli valori devono risalire, nella media ponderata, almeno a un anno prima).
1.5.6 I dati devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi. Se le condizioni di
mercato lo richiedono, il loro aggiornamento va eseguito senza indugio.
2 Standard qualitativi minimi
2.1 I dati sulle volatilità stimate e sui periodi di detenzione devono essere utiliz- zati nel processo giornaliero di gestione dei rischi della banca.
2.2 Le banche devono assicurare che i requisiti richiesti nel presente allegato
vengano trasposti in modo corretto nelle direttive, nelle procedure e nei con- trolli interni concernenti il sistema di misurazione dei rischi.
2.3 Il sistema di misurazione dei rischi deve essere applicato congiuntamente ai
limiti di credito interni.
2.4 Nell’ambito del processo interno di revisione, il sistema di misurazione dei
rischi deve essere sottoposto periodicamente a una verifica da parte di un or- gano indipendente. La verifica deve comprendere quantomeno i seguenti aspetti:
2.4.1 l’integrazione della misurazione dei rischi nella gestione quotidiana dei
rischi; 2.4.2 la convalida di ogni modifica rilevante operata nella procedura di misurazio- ne dei rischi;
2.4.3 l’esattezza e la completezza dei dati relativi alle posizioni;
2.4.4 l’esame della coerenza, della tempestività e dell’attendibilità delle fonti utilizzate per i modelli interni nonché dell’indipendenza di tali fonti; e
2.4.5 l’esattezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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