AS 2015 5613
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 per la lotta contro l'illetteratismo
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 per la lotta contro l’illetteratismo
del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Art. 1 Definizione Per illetteratismo s’intende l’incapacità di leggere e capire un testo semplice o di utilizzare e trasmettere un’informazione scritta nel quotidiano.
Art. 2 Obiettivi Il sostegno di organizzazioni nell’ambito della lotta contro l’illetteratismo ha lo scopo di promuovere la creazione di strutture persistenti, segnatamente mediante: a. la connessione degli attori nazionali interessati e lo scambio di conoscenze a livello nazionale e internazionale; b. la sensibilizzazione, in particolare degli intermediari e degli interessati, alla problematica dell’illetteratismo; c. la garanzia della qualità dell’offerta attraverso la formazione e la costante formazione continua degli insegnanti.
Art. 3 Contributi strutturali 1 Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni che perse- guono almeno due degli obiettivi di cui all’articolo 2.
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Art. 4 Requisiti formali di promozione Le organizzazioni di cui all’articolo 3 devono: a. svolgere attività di pubblica utilità; b. essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu;
RS 442.126 1 RS 442.1
2015-2462 5613
Regime di promozione 2016 per la lotta contro l’illetteratismo. O del DFI RU 2015
c. dimostrare che la lotta contro l’illetteratismo rientra nei loro obiettivi e atti- vità principali; d. essere attive in modo continuativo da almeno tre anni; e. trovarsi in una situazione finanziaria che permette loro uno svolgimento a lungo termine delle attività; f. essere connesse a livello internazionale e disposte a collaborare tra loro.
Art. 5 Procedura 1 Le organizzazioni già sostenute negli anni 2012–2015 possono ricevere un contri- buto strutturale per l’anno 2016 commisurato all’anno 2015, con riserva dell’appro- vazione del credito e a condizione che adempiano ancora i requisiti formali di pro- mozione. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi strutturali. Vi disciplina segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 6 Oneri I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i contributi strutturali concessi.
Art. 7 Entrata in vigore e validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2016.
25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset