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AS 2015 5619

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore delle manifestazioni culturali e dei progetti destinati al grande pubblico

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore delle manifestazioni culturali e dei progetti destinati al grande pubblico

del 25 novembre 2015

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Art. 1 Obiettivi Il sostegno di manifestazioni culturali e progetti ha lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico alla diversità culturale.

Art. 2 Strumenti 1 Sono sostenuti le manifestazioni culturali e i progetti speciali che suscitano l’interesse del grande pubblico per determinati aspetti della creazione culturale, segnatamente le feste nell’ambito della cultura popolare o le giornate d’azione di portata nazionale. 2 Il sostegno è finalizzato a progetti. Non sono erogati sussidi ricorrenti. Non sussi- ste alcun diritto a un sostegno. 3 La presente ordinanza non si applica alle manifestazioni culturali e ai progetti che l’Ufficio federale della cultura (UFC) svolge da sé o a cui partecipa in termini di organizzazione e finanziamento. Per tali manifestazioni e progetti le richieste pos- sono essere presentate soltanto in seguito alla pubblicazione del bando di concorso da parte dell’UFC. I dettagli sono disciplinati nel bando.

Art. 3 Requisiti formali di promozione

1 Le manifestazioni e i progetti devono avere un irradiamento nazionale ai sensi

dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu.

2 Devono mirare a un pubblico di almeno 10 000 persone.

3 Devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa

adeguata.

RS 442.128 1 RS 442.1

2015-2461 5619

Regime di promozione 2016 in favore delle manifestazioni culturali RU 2015 e dei progetti destinati al grande pubblico. O del DFI

Art. 4 Requisiti materiali di promozione Si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità artistica o contenutistica; b. rilevanza, in particolare in riferimento alla percezione della diversità cultu- rale e all’accesso a forme espressive culturali in Svizzera; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. numero di partecipanti; e. rapporto costo-utilità; f. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Art. 5 Procedura di presentazione delle richieste 1 L’UFC decide circa l’erogazione di contributi a progetti basandosi sulle richieste inoltrategli entro il 31 ottobre 2015. 2 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promozio- ne e contenere tutte le informazioni necessarie con riferimento ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere una descrizione della manifestazione o del proget- to con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.

Art. 6 Ordine di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 7 Oneri I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti; d. presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rap- porto finale e un conto di chiusura.

Regime di promozione 2016 in favore delle manifestazioni culturali RU 2015 e dei progetti destinati al grande pubblico. O del DFI

Art. 8 Entrata in vigore e validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 Ha effetto fino al 31 agosto 2016.

25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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