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AS 2015 5643

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio

Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

Modifica del 14 dicembre 2015

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20031 sul tiro è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 3, 26 capoversi 1 e 2, 40 capoverso 1 lettera a,

41 capoverso 2 e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 20032 sul tiro,

Art. 2 cpv. 2 2 Per gli esercizi di tiro facoltativi del tiro fuori del servizio, la Confederazione conse-gna munizione a pagamento a un prezzo d’acquisto stabilito nell’allegato 7.

Art. 3 cpv. 4

4 Per i corsi d’istruzione dei giovani non sono consegnate armi in prestito.

Art. 4a Tiri storici 1 L’Aggruppamento Difesa sostiene i tiri storici. Su domanda, possono beneficiare di tale sostegno se: a. commemorano un evento importante della storia della Confederazione Sviz- zera; b. sono diretti da monitori di tiro; c. l’organizzazione responsabile dei tiri ha disciplinato la copertura assicura- tiva, compresa l’assicurazione di responsabilità civile.

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2 Le domande devono essere presentate, al più tardi tre mesi prima del tiro,

all’Aggruppamento Difesa allegando i documenti giustificativi secondo il capo- verso 1.

3 L’Aggruppamento Difesa decide in merito alle domande, alla consegna di muni-

zione a pagamento e ai premi della Confederazione.

Art. 5 Copertura assicurativa I partecipanti a tiri per giovani, a manifestazioni di tiro al di fuori delle società di tiro riconosciute e a tiri storici devono essere assicurati contro le conseguenze di infor- tuni e di danni materiali nonché le pretese in materia di responsabilità civile.

Art. 14 Sorveglianza 1 I monitori di tiro assumono la responsabilità dei tiri nell’ambito degli esercizi federali e degli esercizi di tiro facoltativi.

2 Essi eseguono il controllo della scarica.

Art. 20 cpv. 6 6 Gli altri tiratori eseguono gli esercizi federali con un’arma d’ordinanza o un’arma autorizzata secondo l’elenco dei mezzi ausiliari.

Art. 23 Marcatori Una persona può essere impiegata come marcatore a partire dall’anno in cui compie

15 anni.

Art. 25 Controllo 1 In occasione degli esercizi federali a 300 m il controllo d’entrata dev’essere ese- guito da un monitore di tiro. 2 Per quattro bersagli mobili o due bersagli elettronici a 300 m dev’essere impiegato almeno un monitore di tiro a 300 m. 3 Per cinque bersagli fissi a 25 o 50 m dev’essere impiegato almeno un monitore di tiro a 25/50 m. 4 Gli obbligati al tiro devono portare con sé l’invito a eseguire il tiro obbligatorio, il libretto di servizio, il libretto delle prestazioni o il libretto di tiro e un documento d’identità ufficiale. 5 La società di tiro verifica l’identità degli obbligati al tiro e determina se il pro- gramma obbligatorio non è già stato svolto presso un’altra società di tiro.

Art. 33 cpv. 3

3 Prima di emanare l’elenco consulta la FST.

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Art. 39 lett. f Le armi in prestito non possono essere consegnate ai tiratori: f. che hanno già ricevuto in proprietà dalla Confederazione un’arma dello stes- so tipo oppure che sono equipaggiati di una tale arma come arma personale;

Art. 42 e 44 Abrogati

Art. 45 cpv. 1, 3 e 4 1 I tiratori aventi diritto a un’arma in prestito ottengono un’arma in prestito se di- mostrano, al punto di ristabilimento della BLEs più vicino, che negli ultimi tre anni hanno eseguito due volte il programma obbligatorio e due volte il tiro in campagna con la corrispondente arma.

3 Abrogato

4 I tiratori aventi diritto a un’arma in prestito non incorporati nell’esercito ricevono l’arma personale in prestito se presentano un permesso d’acquisto di armi valido secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19973 sulle armi.

Art. 46 cpv. 5 5 La BLEs può riesaminare in ogni momento il diritto di conservare l’arma in presti- to. Emana le istruzioni necessarie.

Art. 48 cpv. 3 3 I fucili d’assalto in prestito sono approntati per la consegna dal punto di ristabili- mento della BLEs più vicino a partire dal 15 febbraio dell’anno del corso. La con- segna ha luogo soltanto a monitori dei giovani tiratori in grado di legittimarsi come tali e che presentano un documento d’identità ufficiale, oppure, dietro presentazione di un documento d’identità ufficiale, a una persona accreditata dal monitore dei giovani tiratori che ha effettuato l’ordinazione.

Art. 50 Abrogato

Art. 51 cpv. 1 e 2 1 I comitati delle società di tiro sono responsabili che le armi consegnate in prestito per l’istruzione dei giovani tiratori e per l’istruzione dei giovani al tiro alla pistola siano sottoposte a manutenzione, custodite e impiegate correttamente. 2 È consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori che hanno compiuto 17 anni un fucile d’assalto in prestito soltanto se privo dell’otturatore.

3 RS 514.54

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Art. 53 cpv. 1

1 Con le armi d’ordinanza oppure con le armi ammesse secondo l’elenco dei mezzi

ausiliari, in tutti gli esercizi di tiro e in tutti i corsi d’istruzione di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sul tiro può essere sparata soltanto munizione d’ordinanza non modi- ficata oppure munizione ammessa secondo l’elenco dei mezzi ausiliari.

Art. 55 Centro di fornitura La munizione per il tiro fuori del servizio è consegnata dall’Aggruppamento Difesa.

Art. 58, rubrica, cpv. 2 lett. c e 3 Consegna

2 Sono eccettuati:

c. Abrogata 3 Lo scambio di munizione tra società di tiro riconosciute è consentito fino a 5000 colpi per genere di munizione.

Art. 78 Esecuzione

1 L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Emana le istruzioni necessarie e l’elenco dei mezzi ausiliari.

II

1 Gli allegati 1, 4 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 7 secondo la versione qui annessa.

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III L’ordinanza dell’11 dicembre 20034 sugli ufficiali di tiro è modificata come segue:

Allegato 1 n. 1, 2, 13 e 23

Circondari di tiro federali Circondario Cantoni Regioni, distretti

1 GE, VD VD: Nyon, Morges, Ouest Lausannois

2 VD Lausanne, Aigle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Jura-Nord

vaudois, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d’Enhaut 13 AG

23 Soppresso

Allegato 2

Indennità degli UFT e delle commissioni cantonali di tiro

N. 1.5, frase introduttiva, 1.6, 1.7 e 1.8 1.5 Se debitamente comprovati, per lavori d’ufficio in genere, lo studio di atti, l’allestimento di rapporti e perizie, i lavori di preparazione di riunioni, la ve- rifica di rapporti di tiro, i controlli delle munizioni ecc., comprese le relative spese d’ufficio, le spese telefoniche, le spese per il fax, le spese per le ripro- duzioni ecc., possono essere corrisposte le indennità giornaliere massime seguenti:

1.6 Per i lavori di preparazione e di chiusura dei corsi concernenti i corsi per

monitori di tiro e i corsi di ripetizione per monitori dei giovani tiratori può essere corrisposta per ogni corso al massimo una mezza indennità giornalie- ra. 1.7 Agli UFT attivi nei circondari di tiro nei quali sono parlate due lingue nazio- nali l’Aggruppamento Difesa può inoltre concedere annualmente il versa- mento di un’indennità giornaliera al massimo in caso di ricorso a traduttori esterni. 1.8 Le indennità giornaliere di cui al numero 1.5 possono essere ridotte o stral- ciate (art. 53 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro) in caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di mancato rispetto dei termini.

4 RS 512.313

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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

14 dicembre 2015 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

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Allegato 1 (art. 17 cpv. 4)

Esercizi federali

N. 14 cpv. 1, 3 e 8 1 Ogni foglio di stand deve essere compilato interamente. Inoltre, le indicazioni richieste devono essere marcate con una «x» nella pertinente rubrica. Nel caso degli obbligati al tiro, l’etichetta adesiva dell’invito a eseguire il tiro obbligatorio dev’essere incollata sul foglio di stand. Se manca l’invito scritto a eseguire il pro- gramma obbligatorio, tutti i dati devono essere rilevati dal libretto di servizio. 3 Soltanto i monitori di tiro possono correggere le iscrizioni sui fogli di stand. Le iscrizioni errate vengono cancellate con una riga, le correzioni sono iscritte accanto o sopra e autenticate con la firma (visto di correzione). Il numero di cartucce acqu- istate, sparate e restituite dev’essere iscritto sul foglio di stand dal monitore di tiro e dal capo munizioni. 8 Il tiratore certifica con la firma sul retro del foglio di stand l’osservanza dell’ordine concernente le munizioni.

N. 2 cpv. 1 e 3

1 Gli esercizi comprendono:

Esercizio Genere di fuoco Bersagli N. dei colpi

1 fuoco colpo per colpo A 5 punti 5

2 fuoco colpo per colpo B 4 punti 5

3 fuoco rapido B 4 punti 5

1 × 2 colpi e 1 × 3 colpi mostrati

alla fine

4 fuoco rapido B 4 punti 5

1 × 5 colpi mostrati alla fine

Totale 20

3 Abrogato

N. 4 cpv. 3

3 Il fuoco rapido è sparato su comando.

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Allegato 4 (art. 54, 56 cpv. 2 e 58 cpv. 2)

Ordinazione e restituzione della munizione

N. 11 cpv. 2 2 I comitati d’organizzazione (CO) che organizzano una manifestazione di tiro per incarico della FST inviano la loro ordinazione all’Aggruppamento Difesa presen- tando un attestato d’assicurazione.

N. 2

2 Fornitura di munizioni da parte del Centro logistico di Thun,

sede esterna del deposito centrale di Uttigen (Cen log Es-TH/AS ZL Uttigen) Organizza- Gruppo Ordinazione/ Termine Fornitura Restituzione Fatturazione zione destinatario

21 A, B, Aggruppa- secondo bollettino di lista di sgom- Aggruppa-

FST C* mento le prescrizio- consegna del bero/docu- mento Difesa (o in sostitu- Difesa ni della FST Cen log mento di zione, da Es-TH/AS trasporto al parte del CO ZL Uttigen Cen log della perti- Es-TH /AS ZL nente mani- Uttigen. Tutta festazione) la munizione rimanente va interamente resa

Per l’acquisto di munizione per un importo superiore a 30 000 franchi occorre presentare all’Aggruppamento Difesa una garanzia bancaria per la totalità dell’importo valevole fino al pagamento della fattura oppure versare un acconto pari al 50 per cento dell’ammontare della munizione ordinata. * A = esercizi federali, B = gare di tiro della società, C = feste di tiro

Organizza- Gruppo Ordinazione/ Termine Fornitura Restituzione Fatturazione zione destinatario

22 A, B AFS entro il bollettino di conteggio via

Società di 20. 9. consegna del rendiconto tiro ricono- dell’anno Cen log Es- annuo delle sciute precedente TH /AS ZL prestazioni della Uttigen Confederazione e munizione C AFS istruzioni Aggruppamento della FST Difesa

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Organizza- Gruppo Ordinazione/ Termine Fornitura Restituzione Fatturazione zione destinatario

Ordinazioni A, B AFS entro il conteggio via suppletive 10. 9. rendiconto dell’anno annuo della in corso società

23 C Aggruppa- 3 mesi bollettino tutta la muni- Aggruppamento

Manifesta- mento prima della di consegna zione rima- Difesa zioni di tiro Difesa manifesta- del Cen log nente va al di fuori zione Es-TH /AS interamente delle società ZL Uttigen resa di tiro

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Allegato 6 (art. 64 e 65 cpv. 1)

Indennità

N. 1 cpv. 2 lett. a e b

2 L’indennità ammonta a due franchi:

a. per ogni programma obbligatorio (PO) eseguito con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 03 da:

1. militari, eccettuate le persone assegnate all’esercito,

2. UFT,

3. presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,

4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,

5. partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani;

b. per ogni tiro in campagna eseguito da partecipanti secondo gli articoli 17 e 18, di nazionalità svizzera, con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equi- paggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 03;

N. 2 cpv. 2 lett. a e b, 3, 4 e 5 lett. b

2 Le indennità per il PO ammontano a:

a. 50 franchi come contributo di base annuale; b. 20,50 franchi per ogni PO eseguito con il F ass 90, la pistola 75 oppure, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 03 da:

1. militari, eccettuate le persone assegnate all’esercito,

2. UFT,

3. presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,

4. partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,

5. partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani;

3 L’indennità per il tiro in campagna eseguito con il F ass 90 o 57 oppure con la pistola 75, la pistola 49 o la pistola 03 ammonta a 10 franchi per ogni partecipante secondo gli articoli 17 e 18 di nazionalità svizzera.

4 Le indennità per i corsi dei giovani tiratori ammontano a:

a. 40 franchi come contributo di base per ogni corso; b. 56 franchi per ogni giovane tiratore per i corsi 1 e 2 assolti; c. 60 franchi per ogni giovane tiratore per i corsi 3 e 4 assolti; d. 64 franchi per ogni giovane tiratore per i corsi 5 e 6 assolti.

5 Le indennità per i corsi di tiro per ritardatari ammontano a:

b. 20,50 franchi per ogni PO assolto nel corso;

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Allegato 7 (art. 2 cpv. 2)

Prezzo di vendita della munizione d’ordinanza 1 Il prezzo di vendita della munizione d’ordinanza per armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco è stabilito come segue: a. cartuccia per fucile 90 (cart F 90): 30 centesimi; b. cartuccia per fucile 11 (cart F 11): 30 centesimi; c. cartuccia per pistola 14 (cart pist 14): 30 centesimi.

2 I prezzi comprendono l’imposta sul valore aggiunto.

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