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AS 2016 1205

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 13 aprile 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 Abrogato

3 Il permesso per frontalieri UE/AELS vale in tutta la Svizzera.

3bis Abrogato

4 I cittadini dell’UE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.

Art. 8 Abrogato

Art. 10 e 11 Abrogati

1 RS 142.203

2015-3451 1205

O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2016

Art. 12, rubrica e cpv. 1–3 e 5 Abrogati

Art. 14 cpv. 2 Abrogato

Sezione 7 (art. 21) Abrogata

Art. 27 Abrogato

Art. 38 cpv. 4 e 5 Abrogati

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

13 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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