AS 2016 1291
Ordinanza del DDPS sul personale per gli impieghi destinati a proteggere persone e oggetti all'estero (OPers-POE-DDPS)
Ordinanza del DDPS sul personale per gli impieghi destinati a proteggere persone e oggetti all’estero (OPers-POE-DDPS)
del 4 maggio 2016
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), vista l’ordinanza del 6 giugno 20141 sul personale per gli impieghi di truppe destinate a proteggere persone e oggetti all’estero (OPers-POE), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina, per il rapporto di lavoro del personale militare impiegato per proteggere persone e oggetti all’estero, le competenze per le decisioni del datore di lavoro, per l’assistenza nonché per la definizione dell’indennità d’impiego.
Art. 2 Competenze dell’Aggruppamento Difesa
1 L’Aggruppamento Difesa (Aggruppamento D) è l’organo competente per le deci-
sioni del datore di lavoro e per l’assistenza al personale impiegato. È fatta salva la competenza della Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) secondo l’articolo 3.
2 L’Aggruppamento D adempie in particolare i compiti seguenti:
a. prepara il personale all’impiego e lo assiste durante l’impiego (art. 4 cpv. 1 OPers-POE); b. assiste il personale dopo l’impiego per quanto concerne le conseguenze dell’impiego (art. 4 cpv. 1 OPers-POE); c. procura, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i documenti di viaggio e di legittimazione necessari (art. 5 OPers- POE);
RS 519.11 1 RS 519.1
2014-1605 1291
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d. assicura che il personale venga sottoposto a visite mediche e che vengano eseguiti i necessari trattamenti profilattici e terapeutici. Decide se una perso- na già sottoposta a visita medica o a trattamenti debba sottoporsi a ulteriori visite mediche (art. 7 OPers-POE); e. disciplina il rapporto di lavoro del personale impiegato con un contratto di diritto pubblico di durata determinata. Nel caso sia già stato concluso un contratto di lavoro, disciplina gli accordi specifici all’impiego in un com- plemento a tale contratto (art. 8 OPers-POE); f. definisce lo stipendio sulla base delle valutazioni della funzione nel caso di nuove assunzioni e stabilisce l’assegnazione delle indennità di funzione agli impiegati della Confederazione (art. 9 cpv. 2 e 10 cpv. 2 OPers-POE); g. presenta alla SG-DDPS una domanda motivata per la concessione di un’indennità d’impiego per un determinato impiego e provvede al suo ver- samento una volta approvata la domanda (art. 11 cpv. 4 OPers-POE); h. verifica regolarmente l’importo dell’indennità d’impiego e, in caso di muta- mento delle condizioni d’impiego, dei rischi o dei costi, presenta alla SG- DDPS una domanda motivata di adeguamento dell’importo dell’indennità d’impiego e provvede al suo versamento dopo una volta approvata la do- manda (art. 11 cpv. 4 OPers-POE); i. comunica alla cassa pensioni il nuovo guadagno assicurato nel caso in cui lo stipendio annuo determinante di un impiegato della Confederazione subisca una modifica a causa dell’impiego (art. 12 cpv. 2 OPers-POE).
Art. 3 Competenze della SG-DDPS La SG-DDPS è competente per le decisioni e i compiti seguenti: a. su richiesta dell’Aggruppamento D e previa consultazione del DFAE, decide in merito all’importo dell’indennità d’impiego e in merito all’adeguamento dell’importo dell’indennità d’impiego in caso di mutamento delle condizioni d’impiego o dei rischi; b. su richiesta dell’Aggruppamento D, può concedere al personale impiegato una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50esimo anno di età se l’impiego dura a lungo e le condizioni d’impiego so- no difficoltose; c. su richiesta dell’Aggruppamento D e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, conclude assicurazioni complementari adeguate le cui presta- zioni relative alle spese di cura, all’invalidità e al decesso superano quelle dell’assicurazione militare; d. su richiesta dell’Aggruppamento D, può versare al personale impiegato un’indennità di 5000 franchi al massimo per gli oggetti personali danneg- giati, rubati o persi a causa dell’impiego e senza colpa della persona interes- sata, sempre che il danno non sia risarcito da terzi;
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e. d’intesa con il DFAE, può autorizzare in singoli casi persone che partecipa- no o hanno partecipato a un impiego, a divulgare a titolo eccezionale espe- rienze di servizio.
Art. 4 Importo dell’indennità d’impiego
1 L’importo dell’indennità d’impiego è determinato in base all’intensità:
a. delle condizioni d’impiego, valutate secondo i criteri seguenti:
1. disponibilità,
2. isolamento,
3. condizioni climatiche,
4. privazioni,
5. stress fisico e psichico;
b. dei rischi, valutati secondo i criteri seguenti:
1. sicurezza nella zona d’impiego,
2. autonomia,
3. compiti durante l’impiego,
4. minaccia sul posto,
5. rischi per la vita e l’integrità fisica; e
c. dei costi supplementari determinati dall’impiego.
2 I criteri e le intensità sono stabiliti nell’allegato.
3 L’importo dell’indennità d’impiego è determinato da un grado di intensità se
almeno tre criteri vi corrispondono. Se questo caso si presenta più volte, viene definita un’intensità nell’ambito di una considerazione complessiva.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.
4 maggio 2016 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
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Allegato (art. 4)
Importo dell’indennità d’impiego Intensità Normale Lievemente accentuata Fortemente accentuata Estremamente elevata Criteri
Condizioni d’impiego Disponibilità: 5 giorni/settimana, orari di 5 a 6 giorni/settimana, 7 giorni/settimana, carico di Carico di lavoro estrema- lavoro regolari, prontezza carico di lavoro medio 9 – lavoro medio fino a 16 ore al mente elevato, prontezza all’impiego normale 12 ore al giorno, prontezza giorno, prontezza all’impiego all’impiego permanente all’impiego lievemente fortemente accentuata accentuata Isolamento: Nessun isolamento, il personale La libera organizzazione del L’organizzazione del tempo L’organizzazione del tempo impiegato può muoversi libera- tempo libero è possibile, le libero è possibile soltanto in libero è impossibile, riposo mente nella zona d’impiego vacanze sono pianificabili un quadro limitato, riposo nel sul sito d’impiego, le vacan- durante l’impiego Camp, le vacanze durante ze durante l’impiego non l’impiego non sono possibili sono possibili Clima: Condizioni climatiche ordinarie Condizioni climatiche Condizioni climatiche difficili Condizioni climatiche molto difficoltose difficili Privazioni: Nessuna privazione (ampie Privazioni modeste (spazio Forti privazioni (nessuno Privazione massima (nessu- libertà personali) privato disponibile) spazio privato disponibile) na libertà personale, la vita si svolge all’interno della truppa) Stress fisico e psichico: Sollecitazione normale Sollecitazione lievemente Sollecitazione fortemente Sollecitazione estremamente accentuata accentuata elevata
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Intensità Normale Lievemente accentuata Fortemente accentuata Estremamente elevata Criteri
Rischi Sicurezza nella zona Le autorità politiche del Paese Le autorità politiche del Le autorità politiche del Paese Le autorità politiche del d’impiego: d’impiego nonché le loro forze Paese d’impiego nonché le d’impiego nonché le loro forze Paese d’impiego nonché le militari e di polizia esercitano il loro forze militari e di militari e di polizia esercitano loro forze militari e di controllo e hanno anche la polizia esercitano in larga uno scarso controllo e non polizia esercitano un control- volontà e la capacità di sostenere misura il controllo e hanno hanno nemmeno la capacità di lo minimo o non esercitano le azioni del personale impiegato anche la volontà e la capaci- sostenere le azioni del perso- alcun controllo e non sono in tà di sostenere le azioni del nale impiegato grado di sostenere le azioni personale impiegato del personale impiegato Autonomia: Il sostegno da parte del livello Il sostegno da parte del Il sostegno da parte del livello Il livello superiore non può superiore sul posto è garantito livello superiore sul posto è superiore sul posto è per lo più praticamente fornire soste- in gran parte garantito limitato gno sul posto Compiti durante l’impiego: Singoli compiti, onere di coordi- Pochi compiti, onere di Più compiti paralleli, onere di Compiti complessi e artico- namento normale coordinamento lievemente coordinamento fortemente lati, onere di coordinamento accentuato accentuato estremamente elevato Minaccia sul posto: Minaccia minima Minaccia lievemente accen- Minaccia fortemente accentua- Minaccia estremamente tuata ta elevata Rischi per la vita e l’integrità Rischi minimi per la vita e Rischio lievemente accen- Rischio fortemente accentuato Rischio estremamente personale: l’integrità personale tuato per la vita e l’integrità per la vita e l’integrità perso- elevato per la vita e personale nale l’integrità personale
Costi supplementari connessi con l’impiego Costi supplementari Costi supplementari normali Costi supplementari Costi supplementari molto più Costi supplementari personali: lievemente più elevati elevati estremamente elevati Importo giornaliero in 20.– 50.– 80.– 110.– franchi:
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