AS 2016 1511
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti
del 6 maggio 2016
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi di promozione
Art. 1 Obiettivi dell’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri L’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri ha lo scopo di: a. promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qua- lità; b. riconoscere gli operatori culturali per le loro prestazioni culturali, segnata- mente le loro opere, i loro progetti e la loro attività di mediazione; c. ottenere un effetto promozionale a favore degli operatori culturali premiati e delle loro prestazioni culturali; d. sensibilizzare il grande pubblico nei confronti della creazione culturale sviz- zera eccezionale.
Art. 2 Obiettivi degli acquisti L’acquisto di opere d’arte e di lavori di design ha lo scopo di: a. promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qua- lità; b. documentare lo sviluppo della creazione svizzera di arte e design; c. arricchire gli arredi dei locali di proprietà della Confederazione; d. promuovere l’attività espositiva di istituzioni di terzi mediante prestiti.
RS 442.123 1 RS 442.1
2016-0557 1511
Regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri RU 2016
Sezione 2: Strumenti di promozione
Art. 3 Assegnazione di Premi svizzeri e Gran Premi svizzeri 1 I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nelle discipline culturali arti visive (compresa l’architettura), design, letteratura, danza, teatro e musica. 2 I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nel quadro di cerimonie pubbliche. Le prestazioni culturali premiate sono presentate al pubblico in forma opportuna.
3 Non sussiste alcun diritto a un Premio svizzero o a un Gran Premio svizzero.
Art. 4 Acquisti
1 Sono acquistati opere d’arte e lavori di design.
2 Se il prezzo d’acquisto supera i 100 000 franchi, l’opera d’arte può essere acquista- ta in comune con un’istituzione di terzi. La quota di comproprietà della Confedera- zione corrisponde al 50 per cento. 3 Le opere d’arte acquistate servono per arredare i locali della Confederazione o sono date a istituzioni di terzi a titolo di prestito a lungo termine o per esposizioni temporanee. 4 Per partecipare a un’acquisizione comune o a un prestito, le istituzioni di terzi devono: a. essere finanziate prevalentemente mediante contributi statali; b. possedere collezioni importanti, aperte al pubblico e custodite secondo un elevato standard di conservazione; c. essere membro dell’Associazione dei musei svizzeri. 5 Se la Collezione d’arte della Confederazione non fa valere un uso proprio, i lavori di design sono dati in prestito al Museo di arti applicate di Zurigo, al mudac di Losanna o ad altri musei terzi. All’occorrenza, il Museo nazionale svizzero ha accesso ai prestiti depositati in detti musei.
Sezione 3: Requisiti di promozione
Art. 5 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri 1 Possono concorrere all’assegnazione dei Premi svizzeri gli operatori culturali di cittadinanza svizzera e gli operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) disciplina i dettagli nel bando di concorso, segnatamente:
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a. le categorie di premi nelle singole discipline culturali; b. il montepremi; c. i termini d’inoltro delle domande; d. il formato d’inoltro; e e. il consenso all’utilizzo da parte dell’UFC delle opere per pubblicazioni che sono in relazione diretta con i Premi svizzeri.
Art. 6 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri 1 I Gran Premi svizzeri sono assegnati a operatori culturali di cittadinanza svizzera e a operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.
2 Chi riceve un Gran Premio svizzero, accettando il riconoscimento, acconsente
all’utilizzo da parte dell’UFC delle sue opere a fini editoriali che sono in diretta relazione con il Gran Premio svizzero.
Sezione 4: Criteri di promozione
Art. 7 Criteri di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri Le opere d’arte con cui gli operatori culturali concorrono ai Premi svizzeri sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a. qualità; b. irradiamento; c. attualità; d. forza innovatrice.
Art. 8 Criteri di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri I Gran Premi svizzeri sono assegnati sulla base dei seguenti criteri: a. qualità della prestazione culturale; b. irradiamento della prestazione culturale; c. carriera artistica dell’operatore culturale.
Art. 9 Criteri di promozione per gli acquisti 1 Opere d’arte e lavori di design sono acquistati sulla base dei seguenti criteri:
a. qualità dell’opera d’arte o del lavoro di design; b. importanza dell’operatore culturale;
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c. opportunità in relazione all’inserimento nella Collezione d’arte della Confe- derazione; d. richieste di potenziali interessati a un prestito. 2 Per gli acquisti di opere d’arte in comune con un’istituzione di terzi sono determi- nanti i seguenti criteri supplementari: a. qualità eccezionale dell’opera d’arte; b. irradiamento internazionale dell’operatore culturale; c. coerenza dell’opera d’arte in relazione al profilo della collezione dell’istitu- zione di terzi; d. visibilità dell’opera d’arte per un vasto pubblico nel quadro dell’esposizione permanente o di esposizioni temporanee ricorrenti; e. citazione della comproprietà da parte della Confederazione Svizzera.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 10 Procedura per l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri 1 L’UFC bandisce i Premi svizzeri per le singole discipline sul suo sito Internet. Il bando di concorso è pubblicato anche in altri organi di pubblicazione adeguati.
2 Nelladisciplina della musica i vincitori sono proposti da esperti nominati
dall’UFC, nella disciplina del teatro dall’apposita giuria.
3 L’UFC assegna i Gran Premi svizzeri senza bando di concorso.
Art. 11 Procedura per gli acquisti L’UFC acquista opere d’arte e lavori di design senza bando di concorso su racco- mandazione della Commissione federale d’arte o della Commissione federale del design.
Art. 12 Ordine di priorità Nel decidere circa l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri nonché degli acquisti si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità a chi soddisfa al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
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Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del DFI del 25 novembre 20152 concernente il regime di promozione
2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti è abrogata.
Art. 14 Disposizione transitoria Per le procedure non concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
Art. 15 Entrata in vigore e validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.
6 maggio 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
2 RU 2015 5601
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