AS 2016 1783
Ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale
Ordinanza concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, OIAF)
Modifica del 3 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 dicembre 20111 sull’informatica nell’Amministrazione federale è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 13 Capitolo 4 Partecipazione della Confederazione all’armonizzazione delle applicazioni tecniche per la giustizia e la polizia
Art. 13 1 I servizi federali che gestiscono applicazioni tecniche per la giustizia e la polizia cooperano con i Cantoni allo scopo di armonizzare tali applicazioni, 2 Le modalità della cooperazione, in particolare la creazione di organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, sono disciplinate in convenzioni con i Cantoni. 3 In virtù della presente ordinanza e conformemente alla pertinente convenzione con i Cantoni, i dipartimenti interessati possono concludere convenzioni d’esecuzione concernenti singoli progetti. Al riguardo badano al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. 4 I dipartimenti interessati informano gli organi comuni sui progetti correnti e futuri inerenti alle applicazioni tecniche per la giustizia e la polizia e garantiscono che tali applicazioni siano conformi alle decisioni degli organi comuni.
1 RS 172.010.58
2016-1055 1783
O sull’informatica nell’Amministrazione federale. RU 2016
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr