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AS 2016 2629

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

del 4 dicembre 2015 (RU 2015 5699; RS 814.600)

Art. 27 cpv. 1 lett. a Concerne soltanto il testo francese

Invece di: Art. 3 lett. j Nella presente ordinanza s’intende per: j. impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sotto- posti a un procedimento di decomposizione aerobica;

Art. 6 cpv. 1 lett. b 1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indica- zioni seguenti e li sottopongono all’UFAM: b. gli impianti per i rifiuti di rifiuti edili, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

Art. 17 cpv. 2 2 Se le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti edili sul can- tiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei.

2016-1905 2629

O sui rifiuti. Correzione RU 2016

Art. 19 cpv. 3 lett. b

3 Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i

requisiti di cui all’allegato 3 numero 2. Fa eccezione il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 2.3: b. nell’ambito del risanamento del sito inquinato in cui è prodotto il materiale; se necessario, il trattamento del materiale dev’essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.

Allegato 5 pto. 1 lett. d d. i detriti provenienti da piazze di deposito.

Leggasi: Art. 3 lett. j Nella presente ordinanza s’intende per: j. impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sotto- posti a un procedimento di decomposizione anaerobica;

Art. 6 cpv. 1 lett. b 1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indica- zioni seguenti e li sottopongono all’UFAM: b. gli impianti per il trattamento di rifiuti edili, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

Art. 17 cpv. 2 2 Se le condizioni di lavoro non permettono di separare i restanti rifiuti edili sul cantiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei.

Art. 19 cpv. 3 lett. b

3 Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i

requisiti di cui all’allegato 3 numero 2. Fa eccezione il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 2.3: b. nell’ambito del risanamento del sito contaminato in cui è prodotto il mate- riale; se necessario, il trattamento del materiale dev’essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.

Allegato 5 pto. 1 lett. d d. i materiali detritici provenienti da bacini di ritenuta.

19 luglio 2016 Cancelleria federale

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