AS 2016 3313
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del 16 settembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. f
2 Non sono versati contributi per:
f. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell’articolo 55 capoverso
1 lettera j dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti.
Art. 3 cpv. 1 lett. b
1 I contributi per singole colture sono versati se:
b. nell’azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre
19983 sulla terminologia agricola (OTerm); e
Art. 4 cpv. 3 3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio da un lato e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori dall’altro è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.
2016-1137 3313
O sui contributi per singole colture RU 2016
Art. 6 cpv. 2 2 Se i pagamenti diretti che l’Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine e coltivate per tradizione familiare non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all’articolo 54 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti, essi sono dedotti dai contributi per singole colture.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 910.13