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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo)
Modifica del 25 settembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20141, decreta:
I La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 27 5. Rappresentanza 1 Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare nel procedimento esecutivo altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rap- presentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.
2 Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli
uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.
Art. 68d cpv. 2
2 Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nel-
l’esercizio dei diritti civili.
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II Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue:
Art. 198 lett. d La procedura di conciliazione non ha luogo: d. nelle cause di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica regi- strata;
Art. 229 cpv. 1 lett. a 1 Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e: a. sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa; oppure
Art. 230 cpv. 1 lett. b
1 Durante il dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se:
b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
Art. 250 lett. c n. 6, 7 e 13 La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: c. diritto societario:
6. fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o
mancanza di organi (art. 731b, 819, 908 e 941a CO),
7. fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a
soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società coope- rativa (art. 697 cpv. 4, 802 cpv. 4, 857 cpv. 3 e 958e CO),
13. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 258 cpv. 1, primo periodo Concerne soltanto il testo francese
Art. 305, frase introduttiva La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:
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Art. 317 cpv. 2 lett. b
2 Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:
b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
14 gennaio 2016.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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