Lexipedia

AS 2016 3647

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 18 ottobre 2016

82112 Estetista AFC

Kosmetikerin EFZ/Kosmetiker EFZ Esthéticienne CFC/Esthéticien CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:

I L’ordinanza della SEFRI del 12 dicembre 20061 sulla formazione professionale di base di estetista con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Preambolo La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr), ordina:

Art. 5 lett. b La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: b. approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;

2016-1458 3647

Formazione professionale di base Estetista con AFC. O della SEFRI RU 2016

Art. 10 Piano di formazione 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2 Il piano di formazione:

a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter- mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz- zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione profes- sionale di base; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distri- buzione.

Art. 13 cpv. 1–4 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda

persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base.

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 14 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

Formazione professionale di base Estetista con AFC. O della SEFRI RU 2016

2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una

volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 14a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della forma- zione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità can- tonale.

Art. 16 cpv. 1 lett c e cpv. 2 1 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione profes- sionale di base: c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo

dell’estetista AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17

cpv. 1).

2 Abrogato

Art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

1 L’esame finale è superato se:

b. Abrogata

3 Per nota scolastica relativa all’insegnamento professionale si intende la

media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

Art. 21 cpv. 2 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «estetista AFC».

Formazione professionale di base Estetista con AFC. O della SEFRI RU 2016

Titolo prima dell’art. 22 Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per estetisti AFC

Art. 22 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione per estetisti AFC ha la seguente composizione: a. quattro rappresentanti dell’Associazione professionale svizzera d’estetica (APSE); b. un rappresentante dell’Association Suisse des Esthéticiennes avec Certificat Fédéral de Capacité (ASE CFC); c. un rappresentante dell’Associazione Estetiste della Svizzera Italiana (AESI); d. due o tre rappresentanti dei docenti delle scuole professionali; e. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Can- toni.

2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli appren- dimenti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 24a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 ottobre 2016 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di estetista prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2016, la portano a termine in base al diritto anteriore.

Formazione professionale di base Estetista con AFC. O della SEFRI RU 2016

2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per estetista entro il 31 dicembre 2021, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

18 ottobre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente

Formazione professionale di base Estetista con AFC. O della SEFRI RU 2016

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) | Lexipedia | Lexipedia