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AS 2016 3799

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 31 ottobre 2016

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modi- ficato come segue:

N. 7

Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

14 Patate, patate da semina comprese e prodotti a base 22 250

di patate, di cui:

14.1 Patate, patate da semina comprese 18 250

14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale 20 000

per le patate destinate alla valorizzazione [2]

14.1.2 Aumento temporaneo del contingente doganale 10 000

per le patate destinate alla valorizzazione [3]

14.1.3 Aumento temporaneo del contingente doganale 15 000

per le patate da tavola [4]

14.1.4 Aumento temporaneo del contingente doganale 8500

per le patate da tavola [5]

14.1.5 Aumento temporaneo del contingente doganale 3500

per le patate da semina [6]

14.1.6 Aumento temporaneo del contingente doganale 10 000

per le patate destinate alla valorizzazione [7]

14.1.7 Aumento temporaneo del contingente doganale 15 000

per le patate destinate alla valorizzazione [8]

1 RS 916.01

2016-2669 3799

O sulle importazioni agricole RU 2016

Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

14.1.8 Aumento temporaneo del contingente doganale 5000

per le patate destinate alla valorizzazione [9]

14.2 Prodotti a base di patate 4000

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire. [2] applicabile dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 [3] applicabile dal 1° marzo 2016 al 30 giugno 2016 [4] applicabile dal 1° febbraio 2016 al 15 giugno 2016 [5] applicabile dal 15° aprile 2016 al 15 giugno 2016 [6] applicabile dal 1° febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 [7] applicabile dal 15° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 [8] applicabile dal 15° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 [9] applicabile dal 15° novembre 2016 al 31 dicembre 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2016.

31 ottobre 2016 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

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