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AS 2016 625

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a corrente debole

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a corrente debole (Ordinanza sulla corrente debole)

del 30 marzo 1994 (RU 1994 1185; RS 734.1)

Art. 3

Invece di:

1 Messa a terra d’impianto: la messa a terra di un impianto ad alta tensione.

2 Detentore d’impianto: il detentore responsabile (proprietario, affittuario, locatario ecc.) di un impianto elettrico. 3 Messa a terra d’esercizio: la messa a terra necessaria per l’esercizio di un impianto elettrico a corrente debole. 4 Corto circuito verso terra: collegamento, dovuto a un difetto o a un arco, fra una parte d’impianto attiva del circuito elettrico d’esercizio e la terra o una parte messa a terra. 5 Messa a terra: l’insieme degli elettrodi di terra e delle linee di messa a terra colle- gati tra di loro, comprese le condutture metalliche dell’acqua, le armature di fonda- zioni, le guaine metalliche di cavi, i conduttori di terra e altre condutture metalliche. 6 Linea di messa a terra: la linea che stabilisce il collegamento diretto o indiretto tra le parti degli impianti da mettere a terra e gli elettrodi di terra. 7 Impianto ad alta tensione: impianto elettrico la cui tensione nominale è superiore a

1000 V tensione alternata o a 1500 V tensione continua.

8 Zona d’alta tensione: la zona costituita dalla zona dell’officina e dalla zona di tran- sizione. 9 Impianto a bassa tensione: impianto elettrico la cui tensione nominale non supera i

1000 V tensione alternata o i 1500 V tensione continua.

2016-0423 625

O sulla corrente debole. Correzione RU 2016

10 Impianto elettrico a corrente debole: impianto elettrico che, secondo l’articolo 2 capoverso 1 della LIE, normalmente non produce correnti pericolose per le persone o per le cose. 11 Impianto elettrico a corrente forte: impianto elettrico per la produzione, la tra- sformazione, la conversione, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione dell’elet- tricità che, secondo l’articolo 2 capoverso 2 della LIE, è alimentato da correnti o nel quale si verificano, in caso di perturbazioni prevedibili, correnti che possono mettere in pericolo le persone o provocano danni alle cose.

Leggasi: Le definizioni contenute nella presente ordinanza significano:

1. Messa a terra d’impianto: la messa a terra di un impianto ad alta tensione.

2. Detentore d’impianto: il detentore responsabile (proprietario, affittuario, lo- catario ecc.) di un impianto elettrico. 3. Messa a terra d’esercizio: la messa a terra necessaria per l’esercizio di un impianto elettrico a corrente debole. 4. Terra di riferimento: parte del terreno situata a distanza tale della zona di influenza degli elettrodi di terra che tra due punti qualsiasi non possano pro- dursi tensioni significative dovute alle correnti di terra. 5. Corto circuito verso terra: collegamento, dovuto a un difetto o a un arco, fra una parte d’impianto attiva del circuito elettrico d’esercizio e la terra o una parte messa a terra. 6. Messa a terra: l’insieme degli elettrodi di terra e delle linee di messa a terra collegati tra di loro, comprese le condutture metalliche dell’acqua, le arma- ture di fondazioni, le guaine metalliche di cavi, i conduttori di terra e altre condutture metalliche. 7. Linea di messa a terra: la linea che stabilisce il collegamento diretto o indi- retto tra le parti degli impianti da mettere a terra e gli elettrodi di terra.

8. Impianto ad alta tensione: impianto elettrico la cui tensione nominale è

superiore a 1000 V tensione alternata o a 1500 V tensione continua. 9. Zona d’alta tensione: la zona costituita dalla zona dell’officina e dalla zona di transizione.

10. Impianto a bassa tensione: impianto elettrico la cui tensione nominale non

supera i 1000 V tensione alternata o i 1500 V tensione continua. 11. Impianto elettrico a corrente debole: impianto elettrico che, secondo l’arti- colo 2 capoverso 1 della LIE, normalmente non produce correnti pericolose per le persone o per le cose.

O sulla corrente debole. Correzione RU 2016

12. Impianto elettrico a corrente forte: impianto elettrico per la produzione, la trasformazione, la conversione, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione dell’elettricità che, secondo l’articolo 2 capoverso 2 della LIE, è alimentato da correnti o nel quale si verificano, in caso di perturbazioni prevedibili, cor- renti che possono mettere in pericolo le persone o provocano danni alle cose.

23 febbraio 2016 Cancelleria federale

O sulla corrente debole. Correzione RU 2016