AS 2016 799
Decisione n. 1/2015 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 novembre 2015 relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2015 del Comitato misto per l’agricoltura relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell’allegato 4 dell’Accordo
Adottata il 19 novembre 2015 Entrata in vigore il 1° gennaio 2016
Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato 4 mira ad agevolare gli scambi, tra le Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Detto allegato è stato integra- to da diverse appendici in forza degli articoli 1, 2 e 4. (3) Le appendici 1, 2 e 4 dell’allegato 4 sono state sostitute dalla decisione n. 1/2010 del Comitato misto per l’agricoltura. (4) Dall’entrata in vigore della decisione n. 1/2010, le disposizioni legislative delle Parti in campo fitosanitario sono state modificate in alcuni punti che interessano l’Accordo. (5) La legislazione delle Parti stabilisce le condizioni relative ai controlli di vege- tali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice 1, originari di paesi terzi, che sono svolti in un luogo diverso dai punti di entrata nei rispettivi territori. È opportuno precisare le condizioni relative a tali controlli quando entrambe le Parti sono interessate. (6) È pertanto opportuno modificare le appendici 1, 2 e 4 dell’allegato 4, decide:
1 Dal testo originale francese (RO 2016 799).
2 RS 0.916.026.81
2015-2153 799
Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2015 RU 2016
Art. 1 Le appendici 1 e 2 dell’allegato 4 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo ripor- tato nell’allegato I della presente decisione. L’appendice 4 dell’allegato 4 dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli è sostituita dal testo riportato nell’allegato II della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Fatto a Berna, il 19 novembre 2015.
Per il comitato misto per l’agricoltura: Il presidente e capo della delegazione svizzera, Adrian Aebi Il capo della delegazione dell’Unione europea, Lorenzo Terzi Il segretario del Comitato, Thomas Maier
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Allegato I «Appendice 1
Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti
A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario
1. Vegetali e prodotti vegetali
1.1. Vegetali, dei generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
1.2. Vegetali delle specie Beta vulgaris L. e Humulus lupulus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi. 1.3. Vegetali delle specie stolonifere o tuberose di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione. 1.4. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, e di Casimi- roa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1.6. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
1.7. Legno proveniente dall’Unione che ha conservato in tutto o in parte la
superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole plac- che, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno: a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e b) corrispondente a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio3, di cui alla tabella seguente:
3 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomencla- tura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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Codice NC Descrizione
44011000 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili
44012200 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di
conifere ex 44013080 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglome- rati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
44031000 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser-
vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 440399 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 44042000 Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchet- ti di legno, appuntiti, non segati per il lungo ex 440199 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.
2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Sta- ti membri dell’Unione o della Svizzera garantiscono che la relativa produ- zione è nettamente separata da quella degli altri prodotti.
2.1 Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) dei generi
Abies Mill. e di Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus offi- cinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ver- bena e altri vegetali di specie erbacee (ad eccezione dei vegetali della fami- glia delle Graminacee) destinati alla piantagione (ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi).
2.2 Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla
piantagione, escluse le sementi.
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2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae,
con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.
2.4 Vegetali di Palmae destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro
superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
2.5 Vegetali, sementi e bulbi:
a) Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium por- rum L., destinati alla piantagione; b) Sementi di Medicago sativa L; c) Sementi di Helianthus annuus L., di Solanum lycopersicum L. e di Pha- seolus L.
3. Bulbi, cormi, tuberi e rizomi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus
flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia can- dicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladio- lus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort.), Hya- cinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L., destinati alla piantagione, prodotti da operatori autorizzati a produrre per la vendita a professionisti della produzione vegetali, esclusi i vegetali, i pro- dotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell’Unione o della Svizzera garantiscono che la loro produzione è netta- mente separata da quella di altri prodotti.
B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano 1. Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, ma comprese le se- menti di: Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Se- cale e X Triticosecale originarie di Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti d’America, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium por- rum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.
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2. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti e delle sementi) di:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypso- phila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quer- cus L., Solidago L., e fiori recisi di Orchidiacee; – conifere (Coniferales); – Acer saccharum Marsh., originari di Stati Uniti d’America e Canada, – Prunus L., originari di paesi extraeuropei; – fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Ro- sa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei; – ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.; – foglie di Manihot esculenta Crantz; – rami recisi di Betula L., con o senza foglie; – rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongo- lia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan; – Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Keller- man, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L.
2.1 Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi) di Aegle
Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clau- sena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Ve- pris Comm.
3. Frutti di:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Momordi- ca L. e Solanum melongena L; – Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei; – Capsicum L.
4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
– conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei – Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.; – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ori- ginari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica
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popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan; – Betula L., originaria di Canada e Stati Uniti d’America.
6. Legname ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva
2000/29/CE del Consiglio4, che: a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 44160000, e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante un trattamento termico che ha consentito di raggiungere una tempera- tura minima di 176 °C per 20 minuti, – Platanus, L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario dell’Armenia e degli Stati Uniti d’America, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superfi- cie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conser- vato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti d’America, – conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Ka- zakistan, Russia e Turchia, – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Ma- xim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie ro- tonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan, – Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada; e b) corrisponde a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte se- conda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:
Codice NC Descrizione
44011000 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili
44012100 Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di prote- zione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.1.2000, pag. 1).
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Codice NC Descrizione
44012200 Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in parti-
celle ex 44013040 Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 44013080 Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
44031000 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser-
vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
440320 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno
o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di con- servazione
440391 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato,
privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 440399 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.) o betulla (Betula L.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser- vazione
44039951 Tronchi per sega di betulla (Betula L.) grezzi, anche scortecciati,
privati dell’alburno o squadrati
44039959 Legno di betulla (Betula L.) grezzo, anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
440710 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfo-
gliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
440791 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo,
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 440793 Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
440795 Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo,
tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
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Codice NC Descrizione
ex 440799 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
440810 Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti
mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in paral- lelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno,
compreso il legname da bottaio
94060020 Costruzioni prefabbricate in legno
7. Terra e mezzo di coltura
a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito interamente o par- zialmente da terra o da sostanze organiche solide, quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba; b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito inte- ramente o parzialmente da materiali indicati alla lettera a) oppure costi- tuito parzialmente da sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi: – Turchia, – Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia e Ucraina, – paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghani-
stan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America.
C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario
1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere
accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro dell’Unione.
1.1 Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi
nessuno;
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1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
nessuna;
1.3 Sementi
nessuna;
1.4 Frutti
nessuno;
1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale,
con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avan- zi o cascami di legno: a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e b) corrispondente a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte se- conda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:
Codice NC Descrizione
44011000 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili
44012200 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di
conifere ex 44013080 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomera- ti in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
44031000 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser-
vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 440399 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 44042000 Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchet- ti di legno, appuntiti, non segati per il lungo ex 440799 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.
2. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell’Unione
che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera nessuno;
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3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata
l’importazione in uno Stato membro dell’Unione Vegetali, esclusi frutti e sementi nessuno;
4. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell’Unione di
cui è vietata l’importazione in Svizzera Vegetali del genere: Cotoneaster Ehrh.5 Photinia davidiana (Dcne.) Cardot6
5 In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l’ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera. 6 In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l’ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera.
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Appendice 2
Legislazioni7
Disposizioni dell’Unione: – Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata – Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano – Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che ricono- sce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità – Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabili- sce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vege- tali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro re- gistrazione – Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il tra- sporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti non- ché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione – Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America – Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada – Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Con- siglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico – Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autoriz- za gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essicca- to in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristi-
7 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimen- to a tale atto quale modificato al più tardi l’1.7.2015.
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che del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in for- no (kiln dried) – Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autoriz- za gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essicca- to in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabili- sce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale – Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di es- sa – Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata – Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminen- te pericolo fitosanitario – Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le con- dizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vege- tali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi – Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny – Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le mi- sure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
– Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. – Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che auto- rizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Con-
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siglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea – Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che au- torizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pi- nus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone – Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino – Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Co- munità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali con- trolli – Modalità di applicazione: se il luogo di entrata dei vegetali, dei prodotti ve- getali e degli altri oggetti elencati nell’appendice 1 provenienti da un paese terzo è situato nel territorio di una delle Parti e il luogo di destinazione è si- tuato nel territorio dell’altra Parte, i controlli fitosanitari, d’identità e dei do- cumenti di importazione sono eseguiti nel luogo di entrata in assenza di un accordo specifico tra le autorità competenti del punto d’entrata e del punto di destinazione. In caso di accordo specifico tra le autorità competenti del pun- to d’entrata e del punto di destinazione, questo deve essere un accordo scrit- to – Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che deter- mina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consi- glio – Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell’Argentina o del Brasile – Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che auto- rizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune dispo- sizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda
l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antipa- rassitari o da inquinanti organici persistenti – Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America – Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomo- nas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora
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angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) – Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José – Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabi- lisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) – Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE – Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabili- sce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffu- sione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell – Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scien- tifici e per lavori di selezione varietale – Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada – Decisione di esecuzione 2011/787/CE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto – Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la dif- fusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) – Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. – Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la dif- fusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gent-
ner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) – Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry) (2012/697/UE) – Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
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– Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adot- tare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utiliz- zato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina – Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposi- zioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Liba- no – Decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Ci- trus), per quanto concerne il Sud Africa – Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della di- rettiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato pri- vo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. origina- rio degli Stati Uniti d’America – Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisi- to del certificato sanitario relativo all’organismo nocivo Phytophthora ramo- rum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America – Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell’Unione in cui la presenza è confermata – Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa – Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri
– Decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d’America – Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune dispo- sizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il mate- riale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di
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munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipar- timento della difesa degli Stati Uniti – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Disposizioni della Svizzera: – Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20) – Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1) – Ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1) – Ordinanza dell’UFAG del 24 marzo 2015 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India (RS 916.207.142.3) – Decisione di portata generale dell’UFAM del 1° maggio 2015 concernente l’applicazione dello standard ISPM15 alle importazioni con imballaggi di legno (fosc.ch 83 2126275) – Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l’introduzione e la diffusione del genere Pomacea (Perry) (FF 2013 5917) – Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Taki- kawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (FF 2013 5911) – Decisione generale dell’UFAG del 16 marzo 2015 concernente le misure ri- guardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596) – Direttiva n. 1 dell’UFAG del 1° gennaio 2012 all’attenzione dei servizi fito- sanitari cantonali e dell’organizzazione incaricata dei controlli concernenti la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera rosto- chiensis e Globodera pallida) – Guida relativa alla gestione del nematode del pino (Bursaphelenchus xylo- philus) dell’UFAM del 30 marzo 2015»
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Allegato II «Appendice 48
Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali
Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.
Disposizioni dell’Unione: – Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, rela- tivo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Disposizioni della Svizzera: – Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, allegato 12 (RS 916.20)»
8 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimen- to a tale atto quale modificato al più tardi l’1.7.2015.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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