AS 2017 1687
Comunicazione concernente la perdita d'oggetto dell'allegato 2 della legge federale sul diritto internazionale privato
Comunicazione concernente la perdita d’oggetto dell’allegato 2 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato
Con la sua entrata in vigore il 1° aprile 2017, la Convenzione dell’Aia del 5 luglio 20061 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario non sarà più applicata unilateralmente dalla Svizzera. A partire da tale data l’allegato 22 della legge federale del 18 dicembre 19873 sul diritto internazionale privato sarà quindi privo d’oggetto.
28 marzo 2017 Ufficio federale di giustizia
1 RS 0.221.556.1; RU 2017 2081 2 RU 2011 1771 3 RS 291
2017-0413 1687
Perdita d’oggetto dell’allegato 2 della legge federale del 18 dicembre 1987 RU 2017 sul diritto internazionale privato. Comunicazione