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AS 2017 197

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla promozione dell'innovazione fondata sulla scienza

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla promozione dell’innovazione fondata sulla scienza

Concluso l’11 novembre 2016 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2017

Il Consiglio federale Svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, nell’intento di consolidare le relazioni amichevoli tra i due Stati limitrofi nel settore della pro- mozione dell’innovazione fondata sulla scienza; e di rafforzare i rapporti, già stretti, tra i centri di ricerca e i partner attuatori nel set- tore dell’innovazione svizzeri e del Liechtenstein, hanno convenuto quanto segue:

1 Scopo dell’Accordo

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein nel settore della promozione dell’innovazione, allo scopo di favorire, nell’interesse dell’economia e della società dei due Stati limitrofi, l’innovazione fondata sulla scienza e consentire ai partner attuatori svizzeri e del Liechtenstein di cooperare, indipendentemente dalla loro provenienza, con i centri di ricerca di entrambi i Paesi che sono maggiormente qualificati per la realizzazione dei rispettivi progetti.

2 Competenze

Gli organi incaricati dell’attuazione del presente Accordo sono: – in Svizzera, la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), dal

2018 Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione, Innosuisse (di

seguito «CTI»);

RS 0.420.514.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 2017 197).

2016-2279 197

Promozione dell’innovazione fondata sulla scienza. Acc. con il Liechtenstein RU 2017

– nel Principato del Liechtenstein, l’Ufficio dell’economia pubblica (Amt für Volkswirtschaft, di seguito «AVW»). I due organi comunicano direttamente tra loro.

3 Prestazioni della CTI

3.1 Valutazione delle domande di sussidio

La CTI valuta le domande di sussidio trasmesse direttamente o per il tramite dell’AVW dai seguenti partner di progetti di innovazione: a. centri di ricerca del Liechtenstein e partner attuatori del Liechtenstein; b. centri di ricerca del Liechtenstein e partner attuatori svizzeri; e c. centri di ricerca svizzeri e partner attuatori del Liechtenstein. La CTI valuta le domande sulla base del diritto svizzero. Nel caso di partenariati di progetto secondo le lettere a e b, la CTI trasmette il risul- tato della valutazione all’AVW. L’AVW avvia la procedura relativa al finanziamen- to sotto la sua responsabilità sulla base del diritto del Liechtenstein. Nei casi di cui alla lettera c, la CTI può assumere il finanziamento dei progetti se una parte importante dei vantaggi economici è a favore della Svizzera. Negli altri casi trasmette il risultato della valutazione all’AVW, che successivamente avvia la procedura relativa al finanziamento sulla base del diritto del Liechtenstein.

3.2 Assistenza scientifica

La CTI garantisce l’assistenza scientifica sulla base del diritto svizzero ai progetti di cui al numero 3.1 lettere a–c promossi dall’AVW e ne rende conto all’AVW.

4 Prestazioni dell’AVW

L’AVW trasmette alla CTI per valutazione le domande di sussidio ricevute. La CTI fattura all’AVW un importo forfetario per singolo caso, calcolato secondo le disposizioni dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 20102 sull’indennità dei mem- bri della CTI, per la valutazione di ogni domanda di sussidio per progetti di cui al numero 3.1 lettere a e b, nonché per l’assistenza scientifica a un progetto promosso dall’AVW. Per le domande di sussidio di cui al numero 3.1 lettera c, le prestazioni sono fatturate soltanto se l’AVW assume il finanziamento del progetto.

2 RS 172.327.7

Promozione dell’innovazione fondata sulla scienza. Acc. con il Liechtenstein RU 2017

5 Protezione dei dati

La collaborazione nel quadro del presente Accordo è soggetta alle pertinenti disposi- zioni nazionali in materia di protezione dei dati.

6 Entrata in vigore, durata e disdetta

Le Parti si notificano l’adempimento delle rispettive condizioni interne necessarie per l’entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secon- do mese successivo a detta notifica. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica. Il presente Accordo è concluso per un periodo di quattro anni. Le Parti verificano l’Accordo dopo due anni dall’entrata in vigore. Il presente Accordo può essere disdetto da entrambe le Parti contraenti per la fine dell’anno, rispettando un preavviso di un anno.

7 Composizione delle controversie

Le questioni inerenti all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo sono com- poste in via amichevole mediante negoziati.

Fatto a Berna l’11 novembre 2016, in doppio esemplare originale in lingua tedesca.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Il segretario di Stato per la formazione, Il ministro dell’interno, la ricerca e l’innovazione della giustizia e dell’economia Mauro Dell’Ambrogio Thomas Zwiefelhofer

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