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AS 2017 2303

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs)

del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 93 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20142, decreta:

Art. 1 Effettivo regolamentare dell’esercito

1 L’esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette

all’obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.

2 L’effettivo regolamentare e l’effettivo reale non comprendono:

a. le reclute; b. il personale del Centro di competenza sport dell’esercito, della giustizia mili- tare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio fede- rale e dei distaccamenti d’esercizio dei Cantoni; c. i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicu- rezza; d. i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; e. il personale dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Can- toni.

Art. 2 Articolazione dell’esercito L’esercito si articola in: a. capo dell’esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell’esercito;

RS 513.1

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b. Comando Operazioni, comprendente:

1. il Servizio informazioni militare,

2. le Forze terrestri, comprendenti tre brigate meccanizzate e il comando

forze speciali,

3. quattro divisioni territoriali,

4. il comando polizia militare,

5. le Forze aeree, comprendenti il Comando Impiego Forze aeree e una

brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree,

6. il Centro di competenza SWISSINT;

c. Comando Supporto, comprendente:

1. la Base logistica dell’esercito, comprendente una brigata logistica e la

Sanità militare,

2. la Base d’aiuto alla condotta, comprendente una brigata d’aiuto alla

condotta; d. Comando Istruzione, comprendente:

1. l’Istruzione superiore dei quadri,

2. cinque formazioni d’addestramento,

3. il personale dell’esercito.

Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all’autorità di comando dell’esercito. 2 I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

Art. 4 Competenze del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale determina la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione. 2 Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell’esercito e disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori. 3 Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguata- mente rappresentati negli organi di comando superiori.

Art. 5 Competenze del DDPS 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti della sua struttura. 2 Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell’esercito.

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3 Provvede affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano incorporate in

funzioni adeguate.

Art. 6 Disposizione transitoria Dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell’esercito. Per un periodo transitorio massi- mo di cinque anni disciplina in particolare: a. il trasferimento delle singole formazioni di truppa nella nuova organizza- zione dell’esercito; b. i cambiamenti di incorporazione e le nuove incorporazioni che il passaggio rende necessari; c. l’articolazione dell’esercito.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20023 è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo

20164 della legge militare del 3 febbraio 1995.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

3 RU 2003 4027, 2004 5047 5257, 2007 2971, 2009 3131 6921

4 RU 2017 2297. Entra in vigore il 1° gennaio 2018.

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