AS 2017 2307
Ordinanza sulle strutture dell'esercito
Ordinanza sulle strutture dell’esercito (OStrE)
del 29 marzo 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 60 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2 prima metà del periodo nonché 6 lettera c dell’Organizzazione sull’esercito del 18 marzo 20162 (OEs), ordina:
Art. 1 Strutture dell’esercito Le strutture dell’esercito sono definite nell’allegato 1 fino al livello di corpo di truppa.
Art. 2 Armi Le Armi dell’esercito sono: a. la fanteria; b. le truppe blindate; c. l’artiglieria; d. le truppe d’aviazione; e. le truppe di difesa contraerea; f. le truppe del genio; g. le truppe d’aiuto alla condotta; h. le truppe di salvataggio; i. le truppe della logistica; j. le truppe sanitarie; k. la polizia militare;
RS 513.11
2015-1390 2307
Strutture dell’esercito. O RU 2017
l. le truppe di difesa NBC; m. le forze speciali.
Art. 3 Servizi ausiliari I servizi ausiliari dell’esercito sono: a. il servizio di stato maggiore generale; b. il Servizio informazioni militare; c. l’assistenza spirituale dell’esercito; d. il Servizio psicopedagogico; e. il servizio territoriale; f. il servizio di prontezza.
Art. 4 Grandi Unità Sono Grandi Unità: a. le Forze terrestri; b. le divisioni territoriali; c. il comando della polizia militare; d. le Forze aeree; e. le brigate meccanizzate; f. la brigata logistica; g. la brigata d’aiuto alla condotta; h. la brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree.
Art. 5 Formazioni di professionisti Le formazioni di professionisti dell’esercito sono: a. il comando d’impiego della polizia militare; b. il comando d’impiego della polizia militare servizio di sicurezza; c. il distaccamento speciale della polizia militare; d. il distaccamento d’impiego d’eliminazione di munizioni inesplose e smina- mento; e. il distaccamento d’esplorazione dell’esercito.
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Strutture dell’esercito. O RU 2017
Art. 6 Militari non incorporati in una formazione Non sono incorporati in una formazione: a. le persone assegnate all’esercito ai sensi dell’articolo 6 LM; b. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare beneficiarie di un congedo per l’estero; c. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo; d. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che presentano una situazione personale particolare ai sensi dell’articolo 66 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 concernente l’obbligo di prestare ser- vizio militare e che per tale ragione non possono, provvisoriamente, essere impiegate in una funzione presso la truppa; e. i militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, ma che per motivi d’effettivo non possono essere in- corporati in una formazione; f. gli addetti alla difesa accreditati; g. i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; h. il personale militare che ha adempiuto il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; i. i militari nell’anno del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio mi- litare.
Art. 7 Disposizioni transitorie Per la durata massima del periodo transitorio secondo l’articolo 6 lettera c OEs: a. in deroga all’articolo 2 lettera b numero 2 OEs, il comando forze speciali è direttamente subordinato al Comando Operazioni; b. in deroga all’articolo 2 lettera b numero 5 OEs, non è costituito alcun Co- mando Impiego delle Forze aeree; c. in deroga all’articolo 2 lettera c OEs, non è costituito alcun Comando Sup- porto; d. in deroga all’articolo 2 lettera d numero 2 OEs, la Formazione d’addestra- mento della difesa contraerea è direttamente subordinata alle Forze aeree; e. in deroga all’articolo 2 lettera d numero 2 OEs, sono costituite sei formazio- ni d’addestramento.
Art. 8 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
3 RS 512.21
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Strutture dell’esercito. O RU 2017
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
29 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Strutture dell’esercito. O RU 2017
Allegato 1 (art.1
Strutture dell’esercito 1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Capo dell’esercito Stato maggiore dell’esercito Comando Operazioni Servizio informazioni militare Forze terrestri Centro di competenza sistemi di condotta e specialistici Battaglione di stato maggiore delle Forze terrestri 20 Brigata meccanizzata 1 Battaglione di stato maggiore della brigata meccanizzata 1 Battaglione di blindati 12 Battaglione meccanizzato 17 Battaglione meccanizzato 18
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Strutture dell’esercito. O RU 2017
1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Battaglione di zappatori carristi 1 Battaglione d’esplorazione 1 Gruppo d’artiglieria 1 Brigata meccanizzata 4 Battaglione di stato maggiore della brigata meccanizzata 4 Battaglione d’esplorazione 4 Battaglione d’esplorazione 5 Gruppo d’artiglieria 10 Gruppo d’artiglieria 49 Battaglione di pontonieri 26 Brigata meccanizzata 11 Battaglione di stato maggiore della brigata meccanizzata 11 Battaglione di blindati 13 Battaglione meccanizzato 14 Battaglione meccanizzato 29 Battaglione di zappatori carristi 11
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Battaglione d’esplorazione 11 Gruppo d’artiglieria 16 Divisione territoriale 1 Ufficio di coordinazione 1 Battaglione di stato maggiore della divisione territoriale 1 Battaglione di fanteria 13 Battaglione di fanteria 19 Battaglione di carabinieri 1 Battaglione di carabinieri 14 Battaglione di fanteria di montagna 7 Battaglione del genio 2 Battaglione di salvataggio 1 Comando della Patrouille des Glaciers Divisione territoriale 2 Ufficio di coordinazione 2 Battaglione di stato maggiore della divisione territoriale 2 Battaglione di fanteria 11 Battaglione di fanteria 20
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Battaglione di fanteria 56 Battaglione di fanteria 97 Battaglione del genio 6 Battaglione di salvataggio 2 Divisione territoriale 3 Ufficio di coordinazione 3 Battaglione di stato maggiore della divisione territoriale 3 Battaglione di fanteria di montagna 29 Battaglione di fanteria di montagna 30 Battaglione di fanteria di montagna 48 Battaglione di fanteria di montagna 91 Battaglione del genio 9 Battaglione di salvataggio 3 Divisione territoriale 4 Ufficio di coordinazione 4 Battaglione di stato maggiore della divisione territoriale 4 Battaglione di fanteria 61 Battaglione di fanteria 65
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Battaglione di fanteria di montagna 85 Battaglione di carabinieri di montagna 6 Battaglione del genio 23 Battaglione di salvataggio 4 Comando della polizia militare Comando d’impiego della polizia militare Comando d’impiego della polizia militare servizio di sicurezza Comando d’impiego della polizia militare ricerca e protezione Centro di competenza della polizia militare Battaglione della polizia militare 1 Battaglione della polizia militare 2 Battaglione della polizia militare 3 Battaglione della polizia militare 4 Forze aeree Centrale operativa delle Forze aeree, ivi compre- sa la squadra di trasporto aereo 4
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Comando d’aerodromo 2, ivi compresi: – la squadra di trasporto aereo 2 – il gruppo di trasporto aereo 2 – la squadra di trasporto aereo 3 – il gruppo di trasporto aereo 3 Comando d’aerodromo 4 Comando d’aerodromo 7 Comando d’aerodromo 11, ivi compresi: – la squadra d’aviazione 11 – il gruppo d’aerodromo 11 – la squadra d’aviazione 14 – il gruppo d’aerodromo 14 – la squadra di trasporto aereo 1 – il gruppo di trasporto aereo 1 Comando d’aerodromo 13, ivi compresi: – la squadra d’aviazione 13 – il gruppo d’aerodromo 13 Brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree Comando di droni 84 Gruppo radar mobile delle Forze aeree 2 Gruppo d’attività informative delle Forze aeree 1 Gruppo d’attività informative delle Forze aeree 2 Formazione d’addestramento della difesa contraerea 33
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Gruppo di difesa contraerea media 32 Gruppo di difesa contraerea media 34 Gruppo di difesa contraerea media 45 Gruppo di missili leggeri di difesa contraerea 1 Gruppo di missili leggeri di difesa contraerea 5 Gruppo di missili leggeri di difesa contraerea 7 Gruppo mobile di missili di difesa contraerea 4 Gruppo mobile di missili di difesa contraerea 11 Centro di competenza SWISSINT Comando forze speciali Battaglione di stato maggiore del comando forze speciali Battaglione di granatieri 20 Battaglione di granatieri 30 Comando del Centro d’istruzione delle forze speciali Base logistica dell’esercito Brigata logistica 1 Battaglione della logistica 21 Battaglione della logistica 51
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Battaglione della logistica 52 Battaglione della logistica 92 Battaglione della logistica 101 Battaglione di supporto logistico 61 Battaglione circolazione e trasporto 1 Battaglione dell’infrastruttura 1 Battaglione d’ospedale 2 Battaglione d’ospedale 5 Battaglione d’ospedale 66 Battaglione d’ospedale 75 Battaglione della logistica sanitaria 81 Battaglione di supporto sanitario 9 Ambito sanitario Base d’aiuto alla condotta dell’esercito Brigata d’aiuto alla condotta 41 Comando Sistemi/Istruzione dei quadri/Supporto Battaglione d’aiuto alla condotta 41 Battaglione QG 11
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Strutture dell’esercito. O RU 2017
1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Battaglione QG 22 Battaglione QG 25 Battaglione di onde direttive 4 Battaglione di onde direttive 16 Battaglione di onde direttive 17 Battaglione di onde direttive 21 Battaglione di onde direttive 32 Gruppo d’elettronica 46 Gruppo GE 51 Gruppo GE 52 Comando Istruzione Comando del Centro d’istruzione dell’esercito Istruzione superiore dei quadri dell’esercito Comando della Scuola di stato maggiore generale Comando della Scuola centrale Comando dell’Accademia militare Comando della Scuola per sottufficiali di profes- sione dell’esercito
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1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Formazione d’addestramento della fanteria Battaglione d’intervento della fanteria 104 (204) Centro di competenza servizio alpino dell’esercito, ivi compreso gruppo di specialisti di montagna 1 Centro di competenza musica militare, ivi compresa la fanfara dell’Esercito svizzero Formazione d’addestramento dei blin- dati/dell’artiglieria Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC Battaglione d’intervento d’aiuto in caso di catastrofe 104 (204) Centro di competenza NBC/KAMIR, ivi com- presi: – il laboratorio di difesa NBC 1 – il battaglione di difesa NBC 10 Centro di competenza sport dell’esercito Formazione dell’aiuto alla condotta Formazione d’addestramento della logistica Centro di competenza servizio veterinario e animali dell’esercito, ivi compreso gruppo veterinario e animali dell’esercito 13
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Strutture dell’esercito. O RU 2017
1. Livello dell’articolazione 2. Livello dell’articolazione 3. Livello dell’articolazione Livello della struttura
Personale dell’esercito Comando del reclutamento
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Strutture dell’esercito. O RU 2017
Allegato 2 (art. 8)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 26 novembre 20034 sull’organizzazione dell’esercito;
2. l’ordinanza del 29 marzo 19955 concernente il Servizio psicopedagogico
dell’esercito.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 19986 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione
Allegato 1 lett. B n. IV./1.4
IV. Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS)
1.4 Gruppe Verteidigung
Groupement Défense Aggruppamento Difesa Gruppa da defensiun
1.4.1 Armeestab (A Stab)
Etat-major de l’armée (EM A) Stato maggiore dell’esercito (SM Es) Stab da l’armada (StA)
4 RU 2003 4731, 2004 5047, 2005 5253, 2007 79 5253, 2008 6449, 2009 6499, 2010 6101, 2011 6195, 2012 3415 6985, 2013 4465 5 RU 1995 3514, 2009 6667 6 RS 172.010.1
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Strutture dell’esercito. O RU 2017
1.4.2 Kommando Operationen (Kdo Op)
Commandement des Opérations (Cdmt Op) Comando Operazioni (Cdo Op) Commando d’Operaziuns (Cdo Op)
1.4.3 Logistikbasis der Armee (LBA)
Base logistique de l’armée (BLA) Base logistica dell’esercito (BLEs) Basa da logistica da l’armada (BLA)
1.4.4 Führungsunterstützungsbasis (FUB)
Base d’aide au commandement (BAC) Base d’aiuto alla condotta (BAC) Basa d’agid al commando (BAC)
1.4.5 Kommando Ausbildung (Kdo Ausb)
Commandement de l’Instruction (Cdmt Instr) Comando Istruzione (Cdo Istr) Commando d’Instrucziun (Cdo Instr)
2. Ordinanza del 7 marzo 20037 sull’organizzazione del Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Art. 11 Unità amministrative subordinate e loro funzioni All’Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: a. Stato maggiore dell’esercito:
1. assiste il capo dell’esercito nella direzione dell’Aggruppamento Difesa,
2. gestisce l’attuazione delle direttive del capo del DDPS in seno
all’Aggruppamento Difesa su mandato del capo dell’esercito,
3. dirige lo sviluppo delle forze armate e lo sviluppo aziendale, la pianifi-
cazione dell’armamento e le risorse dell’Aggruppamento Difesa; b. Comando Operazioni:
1. prepara gli impieghi e le operazioni dell’esercito conformemente alle
direttive del capo dell’esercito,
2. assicura la prontezza all’impiego dell’esercito,
3. è responsabile del Servizio informazioni militare;
c. Base logistica dell’esercito:
1. fornisce prestazioni logistiche e sanitarie per l’istruzione,
2. appoggia gli impieghi dell’esercito con prestazioni logistiche e sanita-
rie,
3. fornisce prestazioni logistiche e sanitarie a favore di terzi;
7 RS 172.214.1
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d. Base d’aiuto alla condotta:
1. pianifica e gestisce le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione a favore dell’esercito nel quadro dell’istruzione, degli esercizi e degli impieghi,
2 pianifica e gestisce le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione a favore del Governo federale e della gestione nazionale delle cri- si,
3. assicura la prontezza delle infrastrutture e delle truppe per la salvaguar-
dia della capacità di condotta dell’esercito,
4. fornisce prestazioni a livello di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per parti dell’Amministrazione federale e per terzi,
5. fornisce prestazioni a favore dell’infrastruttura di condotta, dei metodi
di condotta, della sicurezza delle informazioni e della guerra elettronica nonché, per quanto concerne gli effetti dell’attività nel cyberspazio, per l’insieme dell’aiuto alla condotta dell’esercito e per il supporto tecnico della gestione nazionale delle crisi; e. Comando Istruzione:
1. è responsabile dell’istruzione militare di base nelle formazioni d’adde-
stramento e nei centri di competenza a esso subordinati, nonché nell’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito,
2. emana direttive in materia di istruzione per l’istruzione militare di base
nell’esercito,
3. è responsabile della gestione degli impieghi e delle carriere, nonché
dell’istruzione degli ufficiali e dei sottufficiali di professione dell’eser- cito,
4. emana direttive per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio
militare nell’ambito del Personale dell’esercito.
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