AS 2017 2795
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta MendrisioVarese
Testo originale
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese
Concluso il 14 marzo 2017 Entrato in vigore il 14 marzo 2017
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, in applicazione dell’articolo 2 paragrafi 2 e 3 della Convenzione tra la Confedera- zione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (Convenzione quadro), firmata a Berna l’11 marzo 19611, hanno deciso di concludere un Accordo relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese2, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. I controlli italiani e svizzeri possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Mendrisio–Varese e viceversa. 2. Il controllo si estende a tutte le persone che varcano il confine sui treni designati ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, compresi i bagagli trasportati.
Art. 2 1. Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni circolanti sul per- corso designato all’articolo 1 paragrafo 1, nonché i locali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, messi a loro disposizione. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona. 2. Nelle stazioni di Mendrisio e Varese, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sui marciapiedi o nei locali della stazione messi a loro disposi- zione a tale scopo, le persone fermate, le merci e i mezzi di prova sequestrati.
RS 0.631.252.945.461.9 1 RS 0.631.252.945.460 2 Ai sensi dell’art. 4 par. 1 della Convenzione quadro, la zona situata sul territorio italiano in base al presente Accordo viene aggregata al Comune di Stabio.
2017-0141 2795
Controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese. Acc. con l’Italia RU 2017
3. Le persone fermate, le merci e i mezzi di prova sequestrati possono essere ricon- dotti nello Stato limitrofo «con uno dei treni successivi circolanti sullo stesso per- corso».
4. Gli agenti in servizio fruiscono del trasporto gratuito sul percorso indicato
all’articolo 1 paragrafo 1. 5. La Confederazione Svizzera mette a disposizione degli agenti italiani, per gli adempimenti previsti al paragrafo 2, un locale nella stazione di Mendrisio. Agli stessi fini, la Repubblica Italiana mette a disposizione degli agenti svizzeri un locale nella stazione di Varese.
Art. 3 Per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori e al loro bagaglio eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d’uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano terminato il controllo.
Art. 4 1. La Direzione delle Dogane del IV circondario di Lugano da una parte e la Dire- zione dell’Ufficio delle Dogane di Varese dall’altra regolano di comune accordo le questioni di dettaglio, d’intesa con le autorità ferroviarie, in particolare quelle relati- ve ai treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e all’utilizzo delle zone. 2. Gli agenti di grado più elevato in servizio in loco sono autorizzati ad adottare di comune accordo le misure ritenute necessarie al momento o per brevi periodi, spe- cialmente per eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione del control- lo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.
Art. 5
1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.
2. L’Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte, con un preavviso di sei mesi che decorrono dalla data di ricevimento della notifica al ricevente e con effetto dal primo giorno del mese successivo. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti o futuri, derivanti da norme doganali che la Repubblica Italiana deve rispettare quale Stato Membro dell’Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati Membri dell’Unione europea.
Fatto in due originali in lingua italiana.
Controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese. Acc. con l’Italia RU 2017
Roma, il 14 marzo 2017 Roma, il 14 marzo 2017
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Italiana: Christian Bock Giuseppe Peleggi
Controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio–Varese. Acc. con l’Italia RU 2017