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AS 2017 3715

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

Modifica del 5 luglio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 86, rubrica e cpv. 3 Operazioni non considerate (art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi) 3 Le operazioni in derivati a cui partecipa l’emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono soddi- sfatte le seguenti condizioni: a. l’operazione in derivati serve esclusivamente a coprire i rischi di tasso o di cambio per l’aggregato di copertura che derivano dal titolo di credito coperto; b. l’operazione in derivati non cessa in caso di apertura di una procedura di risanamento o di fallimento nei confronti dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura; c. la controparte dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giu- ridico dell’aggregato di copertura ha almeno lo stesso rango dei creditori dei titoli di credito coperti; sono fatti salvi i casi in cui:

1. la controparte è la parte inadempiente o interessata, o

2. la controparte rinuncia alla parità di rango;

1 RS 958.11

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d. le altre operazioni in derivati concluse nel quadro del «netting set» sono col- legate all’aggregato di copertura; e. la quota di garanzia dell’aggregato di copertura ammonta almeno al 102 per cento.

Art. 100 Obbligo di scambiare garanzie (art. 110 LInFi)

1 Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene

sotto forma di: a. un margine iniziale adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del prezzo di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di inadempienza di una controparte; e b. un margine di variazione adeguato al fine di tutelare i partner della transa- zione contro il rischio corrente di variazione del prezzo di mercato dopo l’esecuzione della transazione. 2 Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compen- sati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicura- tivo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo. 3 L’obbligo di cui al capoverso 2 sussiste di volta in volta durante l’intero anno

civile successivo.

Art. 100a Deroghe all’obbligo di scambiare garanzie (art. 110 LInFi)

1 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se:

a. la garanzia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi; b. all’operazione partecipano piccole controparti non finanziarie. 2 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali se questi devono essere versati per la componente valutaria dei derivati su valute per i quali, a una data prestabilita e secondo un metodo predefinito, il valore nominale e gli interessi in una valuta sono scambiati contro il valore nominale e gli interessi in un’altra valuta. 3 Se una delle controparti di un’operazione in derivati è un emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti, alle condizioni di cui all’articolo 86 capoverso 3 tale controparte può convenire con la sua controparte:

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a. la rinuncia a uno scambio di margini iniziali; o b. che l’emittente del titolo di credito coperto o il soggetto giuridico dell’aggregato di copertura non versi alcun margine di variazione e la con- troparte versi margini di variazione in contanti.

Art. 100b Riduzione dei margini iniziali (art. 110 LInFi) 1 Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massi- mo. 2 L’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanzia- rio o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo. 3 Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo.

Art. 101 Momento del calcolo e del versamento del margine iniziale (art. 110 LInFi) 1 Il margine iniziale deve essere calcolato la prima volta il giorno operativo succes- sivo all’esecuzione dell’operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato regolar- mente, ma almeno ogni 10 giorni operativi. 2 Se le due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve essere effettuato in base al «netting set» del giorno precedente. Se le due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve basarsi sulle transazioni nel «netting set» eseguite il giorno precedente entro le ore 16 secondo l’ora del fuso orario in cui le ore 16 scoccano prima. 3 Il margine iniziale deve essere versato il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.

Art. 101a Momento del calcolo e del versamento del margine di variazione (art. 110 LInFi) 1 I margini di variazione devono essere ricalcolati almeno ogni giorno operativo.

2 La valutazione dell’operazione in corso di cui all’articolo 109 LInFi funge da base di calcolo. Per il resto si applica per analogia l’articolo 101 capoverso 2. 3 I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capo- verso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato. 4 In deroga al capoverso 3, è consentito versare i margini di variazione entro due giorni operativi dal giorno del calcolo se: a. una controparte, che non è tenuta a versare un margine iniziale, ha prestato garanzie supplementari prima del giorno del calcolo e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. nel calcolo delle garanzie supplementari si tiene conto di un intervallo

di confidenza unilaterale del 99 per cento applicato al pertinente perio-

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do con rischio di margine per la valutazione delle operazioni in derivati OTC da garantire,

2. il periodo con rischio di margine è pari almeno al numero di giorni che

intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, compresi questi due giorni; o b. le controparti hanno versato margini iniziali tenendo conto di un periodo con rischio di margine che copre almeno i seguenti periodi:

1. il periodo che intercorre tra l’ultimo versamento dei margini di

variazione e la possibile inadempienza della controparte, più i giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, e

2. il periodo che è stimato necessario per sostituire le operazioni in

derivati OTC interessate o per coprire i rischi a esse connesse.

Art. 102 Trattamento del margine iniziale (art. 110 LInFi)

1 Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.

2 I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca cent- rale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che li versa o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate. 3 I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte che versa il margine iniziale. 4 Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se un contratto assicura che il riutilizzo non pregiudica la garanzia né la realizzazione. 5 La controparte beneficiaria e il terzo depositario devono separare i margini iniziali non ricevuti in contanti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che: a. il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte benefi- ciaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e b. la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria o del terzo depositario.

Art. 103 cpv. 6 Abrogato

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Art. 104 cpv. 1 lett. h

1 Sono garanzie consentite:

h. le quote di fondi in valori mobiliari secondo l’articolo 53 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi se:

1. le quote sono valutate quotidianamente, e

2. i fondi in valori mobiliari investono esclusivamente in valori patrimo-

niali secondo le lettere a–g o in derivati che coprono tali valori patri- moniali.

Art. 105 cpv. 2

2 Un’ulteriore riduzione dell’8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:

a. la valuta del margine iniziale versato è diversa da quella convenuta per il corrispondente pagamento in caso di risoluzione; b. la valuta del margine di variazione non versato in contanti è diversa da quel- le convenute per il margine di variazione nel contratto derivato, nell’accordo quadro di compensazione o nell’allegato sulla garanzia.

1 Fatti salvi i capoversi 2, 2bis e 2ter, per le operazioni transfrontaliere l’obbligo di scambiare garanzie sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all’obbligo di scambio sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera. 2bis La controparte svizzera può rinunciare al versamento di margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che: a. gli accordi di compensazione o di garanzia non possono essere giuridica- mente applicati con certezza in ogni momento nei confronti della controparte estera; o b. gli accordi di separazione delle garanzie non corrispondono a standard inter- nazionali riconosciuti. 2ter Essa può rinunciare ad esigere il versamento di margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se sono soddisfatte le condizioni di cui al capover- so 2bis lettera a o b e se: a. un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che la raccolta dei margini iniziali e di variazione della controparte estera con- formemente alle disposizioni della LInFi o della presente ordinanza non sarebbe possibile; e b. il rapporto tra le transazioni non garantite, sia in corso che concluse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di esigere margini iniziali e di variazione, e

2 RS 951.31

O sull’infrastruttura finanziaria RU 2017

tutte le operazioni in derivati OTC è inferiore al 2,5 per cento; le operazioni infragruppo non sono incluse nel calcolo.

1 Gli obblighi di cui agli articoli 27, 28 capoversi 2–4, 30 capoversi 2 e 3, 31, 40 secondo periodo e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° gennaio 2018. 1bis Gli obblighi di registrazione e di comunicazione secondo gli articoli 36 capover- so 2 e 37 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° ottobre 2018. I fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamen- te entro il 31 dicembre 2018. 1ter Le succursali estere di commercianti svizzeri di valori mobiliari e i partecipanti esteri di una sede di negoziazione devono adempiere i loro obblighi di cui agli articoli 36 capoverso 2 e 37 capoversi 1 lettera d e 2 al più tardi dal 1° gennaio 2019.

3 L’obbligo di scambiare garanzie di cui all’articolo 110 LInFi si applica soltanto alle operazioni in derivati concluse dopo l’insorgere degli obblighi di cui ai capo- versi 4–5bis. 5 L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati cen- tralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo: a. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i

3000 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2016;

b. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i

2250 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2017;

c. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i

1500 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2018;

d. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i

750 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2019;

e. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 supera di volta in volta gli 8 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2020. 5bis Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica dal 4 gennaio 2020.

Art. 133 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento 1 Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48– 60a della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la

3 RS 831.40

O sull’infrastruttura finanziaria RU 2017

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’arti- colo 97 LInFi non si applica fino al 16 agosto 2018 alle operazioni in derivati effet- tuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87. 2 Il Dipartimento federale dell’interno può prorogare il termine di cui al capoverso 1

per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero.

II L’allegato 4 è sostituito dalla versione seguente: Allegato 4 (art. 105 cpv. 1)

Riduzioni di valore applicabili alle garanzie Classe di rating Durata Riduzione di Riduzioni di Riduzioni di Riduzioni di Riduzioni secondo gli residua valore in % valore in % valore in % valore in % di valore per i allegati 2–4 applicabile a applicabili a applicabili a applicabili a fondi in valori OFoP4 garanzie sotto garanzie garanzie garanzie mobiliari forma di secondo secondo secondo versamenti in l’art. 104 l’art. 104 l’art. 104 contanti cpv. 1 lett. b cpv. 1 lett. c cpv. 1 lett. e ed ed f

n. a. n. a. 0 n. a. n. a. 15 Riduzione di valore

1 o 2 oppure ≤ 1 anno n. a. 0,5 1 n. a. applicabile

1 per titoli di ai valori

credito a > 1 anno e 2 4 patrimoniali breve ≤ 5 anni investiti termine (media ≥ 5 anni 4 8 ponderata)

3 o 4 oppure ≤ 1 anno 1 2

2 o 3 per

titoli di > 1 anno e 3 6 credito a ≤ 5 anni breve termine ≥ 5 anni 6 12

5 qualsiasi 15 nessuna

durata riduzione ammessa

I titoli che rientrerebbero nelle classi di rating 6 o 7 secondo l’allegato 2 OFoP di regola non sono riconosciuti come garanzie.

4 RS 952.03

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III L’ordinanza del 2 dicembre 19965 sulle borse è modificata come segue:

Art. 58a Disposizione transitoria della modifica del 5 luglio 2017 1 Gli obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoversi 1 lettera d e 2 devo- no essere adempiuti al più tardi dal 1° ottobre 2018. I fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamente entro il 31 dicembre 2018. 2 Le succursali estere di commercianti svizzeri di valori mobiliari devono adempiere i loro obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoversi 1 lettera d e 2 al più tardi dal 1° gennaio 2019.

3 Fino al 31 dicembre 2017 la deroga all’obbligo di comunicazione di cui

all’articolo 31 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.

5 luglio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 RS 954.11

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