AS 2017 5077
Decisione n. 3/2015 del Consiglio recante modifica delle Appendici dell'Allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 3/2015 del Consiglio recante modifica delle Appendici dell’Allegato P (Trasporti terrestri)
Adottata il 25 agosto 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 agosto 2015
Traduzione Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione1 per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo2 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra; considerato l’articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare le Appendici dell’Allegato P (Trasporti terrestri) della Con- venzione; considerata la raccomandazione che il comitato dei trasporti terrestri ha espresso nel proprio rapporto al Consiglio ai fini della modifica dell’appendice all’allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione, decide:
1. L’Appendice 1 all’Allegato P della Convenzione è modificata come segue:
a) dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 561/2006 nella sezione 2 è ag- giunto il seguente testo: – Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, GU L
80 del 23.3.2002, pag. 35.
– Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1 o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità