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AS 2017 5865

Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas

Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

del 25 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni; in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/4265 (regola- mento [UE] sugli apparecchi a gas): a. l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti; b. l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

RS 930.116 5 Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

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3 La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi. 4 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza. 5 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli appa- recchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza. 6 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio 1 Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se: a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas7 e all’allegato I menzionato in tale disposizione. 2 Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se: a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all’allegato I menzionato in tale diposizione.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

1 Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per

apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del

6 RS 930.111

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

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regolamento (UE) sugli apparecchi a gas8 e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. 3 All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta seg- naletica nonché, eventualmente, sull’accessorio o sulla sua targhetta si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione. 4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza: a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accredita- mento e sulla designazione (OAccD); b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale. 5 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici 1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas10: a. fabbricanti: articolo 7; b. mandatari: articolo 8; c. importatori: articolo 9; d. distributori: articolo 10. 2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorve- glianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

9 RS 946.512

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

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Art. 5 Definizione delle norme tecniche La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per appa- recchi a gas è retta dagli articoli 19–29 OSPro11.

Art. 7 Modifica di altri atti normativi L’OSPro12 è modificata come segue: Art. 1 lett. c Abrogata Sezione 4 (art. 12– 18) Abrogata Allegati 1–3 Abrogati

Art. 8 Disposizioni transitorie

1 Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il

diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018. 2 Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.

Art. 9 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

2 L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

11 RS 930.111 12 RS 930.111

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Allegato (art. 1 cpv. 4 e 5)

Concordanza terminologica e diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas13 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza: a. Espressioni tedesche

UE Svizzera

Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Unionsmarkt Schweizer Markt EU-Rechtsvorschriften Rechtsvorschriften Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur Stand der Technik Stand des Wissens und der Technik EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung Gerät Gasgerät Ausrüstung Ausrüstung für Gasgeräte Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1 Publikation nach Artikel 1 Absatz 3

b. Espressioni francesi

UE Svizzera

Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

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UE Svizzera

Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante AuAutorité de désignation Etat d’avancement de la technique Etat des connaissances et de la technique Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type Appareil Appareil à gaz Équipement Équipement pour appareils à gaz Communication selon l’art. 4, par. 1 Publication selon l’art. 1, par. 3

c. Espressioni italiane

UE Svizzera

Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro Paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Stato della tecnica Stato della scienza e della tecnica Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo Apparecchi Apparecchi a gas Accessori Accessori per apparecchi a gas Comunicazione ai sensi dell’articolo 4 Pubblicazione di cui all’articolo paragrafo 1 1 capoverso 3

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2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli

apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero: Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Ordinanza del 25 novembre Parlamento europeo e del Consiglio, del 2015 sui prodotti elettrici a 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione bassa tensione delle legislazioni degli Stati membri relative alla (OPBT, RS 734.26) messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. Direttiva 2014/30/UE: direttiva 2014/30/UE del Ordinanza del 25 novembre Parlamento europeo e del Consiglio, del 2015 sulla compatibilità elet- 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione tromagnetica delle legislazioni degli Stati membri relative alla (OCEM, RS 734.5) compatibilità elettromagnetica, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79. Direttiva 2009/125/CE: direttiva 2009/125/CE Art. 8 cpv. 1 e 2 della legge del Parlamento europeo e del Consiglio, del sull’energia del 26 giugno 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un qua- 1998 (LEne, RS 730.0) e dro per l’elaborazione di specifiche per la proge- disposizioni di cui al capitolo 3 ttazione ecocompatibile dei prodotti connessi dell’ordinanza sull’energia del all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. 7 dicembre 1998 (OEn, RS 730.01) Regolamento (UE) n. 305/2011: regolamento (UE) Ordinanza del 27 agosto 2014 n. 305/2011 del Parlamento europeo e del sui prodotti da costruzione Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni (OProdC, RS 933.01) armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. Direttiva 2014/53/UE: direttiva 2014/53/UE del Ordinanza del 25 novembre Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2015 sugli impianti di teleco- 2014, concernente l’armonizzazione delle municazione legislazioni degli Stati membri relative alla messa (OIT, RS 784.101.2) a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62. Regolamento (CE) n. 1935/2004: regolamento Ordinanza del 16 dicembre (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del 2016 sui materiali e gli oggetti Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i (RS 817.023.21) materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

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Direttiva 98/83/CE: articolo 2 della direttiva Articolo 2 lettera a 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, dell’ordinanza del DFI del concernente la qualità delle acque destinate al con- 16 dicembre 2016 sull’acqua sumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11)

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