AS 2017 6013
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo). Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo. Decisione III/7 del 4 giugno 2004
Traduzione
Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo Decisione III/7 del 4 giugno 2004
Adottato a Cavtat dagli Stati parte alla Convenzione il 4 giugno 2004 Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 20121 Strumento di accettazione depositato dalla Svizzera il 15 marzo 2013 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 ottobre 2017
La Riunione delle Parti, riferendosi alla sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione2 e al paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia; desiderando modificare la Convenzione ai fini di migliorarne ulteriormente l’appli- cazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all’ambiente; accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dal gruppo speciale creato in occa- sione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di lavoro per la valutazione dell’impatto am- bientale; prendendo atto della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 19983 e ricordando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003; prendendo inoltre atto degli strumenti giuridici pertinenti della Comunità europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE; consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell’appendice I rafforzerà l’importanza delle valutazioni dell’impatto ambientale a livello regionale;
1 RU 2017 6011 2 RS 0.814.06 3 RS 0.814.07
2010-1524 6013
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo. Dec. III/7 RU 2017
considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell’impatto ambientale; incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contri- buisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all’applicazione delle disposizioni della Convenzione. 1. Conferma che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell’entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, in particolare l’adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l’esame del rispetto degli obblighi e le misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall’adozione e dall’entrata in vigore del presente emendamento. 2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attività relative alla Convenzione, in particolare l’elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l’esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non è entrato in vigore per tale Parte.
3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
a) All’articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita: «11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a de- terminare il contenuto del fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale, la Parte colpita deve poter partecipare alla procedura, secondo modalità ade- guate». b) All’articolo 8, dopo «Convenzione» inserire: «e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti». c) All’articolo 11, sostituire il paragrafo 2 lettera c con un nuovo testo che recita: «c) richiedono, se del caso, i servizi e la cooperazione di organi competenti aventi l’esperienza pertinente per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;». d) Alla fine dell’articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano: «g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione; h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all’applicazione della presente Convenzione.» e) All’articolo 14 paragrafo 4 sostituire il secondo periodo con un nuovo testo che recita: «Esse entrano in vigore nei confronti delle Parti che le hanno ratificate, ap- provate o accettate il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà rice- vuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti alla data della loro adozione.»
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo. Dec. III/7 RU 2017
f) Dopo l’articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita: «Art. 14bis Esame di conformità
1. Le Parti esaminano la conformità delle disposizioni della presente Con-
venzione sulla base della relativa procedura d’esame, non conflittuale e orientata all’assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L’esame è basato tra l’altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.
2. La procedura di conformità delle disposizioni può essere applicata a ogni
protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.» g) Sostituire l’appendice I della Convenzione con l’appendice della presente decisione. h) All’appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita: «3. I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis, a ogni pro- tocollo alla Convenzione.»
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo. Dec. III/7 RU 2017
Appendice
Lista delle attività
1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente
lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno. 2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt; b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori4 (ad eccezione degli impianti di ricer- ca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) impianti destinati: – alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari, – al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente ra- dioattivi, – alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati, – esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi, – esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combu- stibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quel- lo di produzione. 4. Grandi impianti per l’elaborazione primaria della ghisa e dell’acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l’estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione
dell’amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l’anno, per i mate- riali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l’anno e per altre utilizzazioni dell’amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l’anno.
6. Impianti chimici integrati.
4 Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi con- taminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell’impianto.
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo. Dec. III/7 RU 2017
7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade5 e di linee ferroviarie per il traffi- co ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti6 muniti di una pista prin- cipale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri; b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lun- ghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri. 8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici. 9. Porti commerciali nonché vie d’acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. 10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimen- to, trattamento chimico o messa in discarica; b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi. 13. Impianti per la fabbricazione di pasta di carta, carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all’aria al giorno. 14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metal- lici o carbone. 15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas. 16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfici.
5 Ai fini della presente Convenzione, - Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l’accesso alle pro- prietà confinanti non è consentito e che: a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l’una dall’altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi; b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale; c) è specificamente segnalata come autostrada. «Strada espressa (superstrada)» indica una strada riservata alla circolazione automobilisti- ca, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata. 6 Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo. Dec. III/7 RU 2017
18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l’anno; e b) in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluvia- li con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. 19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.
20. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
– 85 000 posti per polli da carne; – 60 000 posti per galline; – 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); – 900 posti per scrofe. 21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
(centrali eoliche).
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo. Dec. III/7 RU 2017
Campo d’applicazione il 17 ottobre 2017 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 12 maggio 2006 23 ottobre 2017 Austria 14 settembre 2006 23 ottobre 2017 Bulgaria 25 gennaio 2007 23 ottobre 2017 Cipro 15 febbraio 2017 23 ottobre 2017 Croazia 11 febbraio 2009 23 ottobre 2017 Danimarcaa 25 luglio 2017 23 ottobre 2017 Estonia 12 aprile 2010 23 ottobre 2017 Finlandia 19 febbraio 2014 23 ottobre 2017 Francia 22 novembre 2011 23 ottobre 2017 Germania 22 febbraio 2017 23 ottobre 2017 Italia 18 giugno 2016 23 ottobre 2017 Lettonia 23 marzo 2016 23 ottobre 2017 Liechtenstein 12 maggio 2015 23 ottobre 2017 Lituania 22 marzo 2011 23 ottobre 2017 Lussemburgo 4 maggio 2007 23 ottobre 2017 Malta 28 maggio 2014 23 ottobre 2017 Montenegro 9 luglio 2009 23 ottobre 2017 Norvegia 24 febbraio 2010 23 ottobre 2017 Paesi Bassi 14 aprile 2009 23 ottobre 2017 Polonia 11 gennaio 2012 23 ottobre 2017 Portogallo 9 marzo 2012 23 ottobre 2017 Repubblica Ceca 18 aprile 2007 23 ottobre 2017 Romania 3 maggio 2016 23 ottobre 2017 Serbia 21 marzo 2016 23 ottobre 2017 Slovacchia 29 maggio 2008 23 ottobre 2017 Slovenia 25 marzo 2014 23 ottobre 2017 Spagna 6 aprile 2009 23 ottobre 2017 Svezia 30 marzo 2006 23 ottobre 2017 Svizzera 15 marzo 2013 23 ottobre 2017 Ungheria 29 maggio 2009 23 ottobre 2017 Unione europea 18 gennaio 2008 23 ottobre 2017 a Il secondo emendamento non si applica alle Isole Färöer né alla Groenlandia.
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo. Dec. III/7 RU 2017