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AS 2017 6589

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del 15 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d e 6 cpv. 4 Abrogati

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. g nonché 2

1 In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L’UFSPO ripartisce le diverse

offerte nei seguenti gruppi di utenti: g. Abrogata

2 Abrogato

Art. 13 cpv. 1 lett. c e 18 Abrogati

Art. 19 Esperti G+S Gli esperti G+S formano i monitori G+S, i coach G+S e altri esperti G+S.

Art. 22 cpv. 5 lett. b

5 Gli organi che accordano l’autorizzazione sono:

b. per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte del GU 6: l’UFSPO.

1 RS 415.01

2017-0097 6589

O sulla promozione dello sport RU 2017

Art. 23 cpv. 1 lett. d e 4 nonché 24 cpv. 2, secondo periodo Abrogati

Art. 29 cpv. 2

2 Sostengono attivamente G+S con un’adeguata promozione. L’UFSPO può mettere

a disposizione del materiale promozionale.

Art. 41 cpv. 3 lett. bbis

3 I contributi federali sono destinati:

bbis. all’elaborazione di programmi per la promozione delle giovani leve e dello sport di punta;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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