AS 2017 6589
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Modifica del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. d e 6 cpv. 4 Abrogati
Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. g nonché 2
1 In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L’UFSPO ripartisce le diverse
offerte nei seguenti gruppi di utenti: g. Abrogata
2 Abrogato
Art. 13 cpv. 1 lett. c e 18 Abrogati
Art. 19 Esperti G+S Gli esperti G+S formano i monitori G+S, i coach G+S e altri esperti G+S.
Art. 22 cpv. 5 lett. b
5 Gli organi che accordano l’autorizzazione sono:
b. per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte del GU 6: l’UFSPO.
1 RS 415.01
2017-0097 6589
O sulla promozione dello sport RU 2017
Art. 23 cpv. 1 lett. d e 4 nonché 24 cpv. 2, secondo periodo Abrogati
Art. 29 cpv. 2
2 Sostengono attivamente G+S con un’adeguata promozione. L’UFSPO può mettere
a disposizione del materiale promozionale.
Art. 41 cpv. 3 lett. bbis
3 I contributi federali sono destinati:
bbis. all’elaborazione di programmi per la promozione delle giovani leve e dello sport di punta;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr