AS 2017 7307
Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS)
Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS)
del 30 novembre 2017
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 40 dell’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina, per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari, negli ambiti della promozione della pace, del raffor- zamento dei diritti dell’uomo, dell’aiuto umanitario e dell’istruzione di truppe stra- niere all’estero: a. l’esame d’idoneità dei candidati; b. l’istruzione del personale; c. il rapporto di lavoro e le competenze.
2 Nella misura in cui non preveda o non ammetta espressamente eccezioni, essa si
applica imperativamente anche al personale militare che assolve l’istruzione o effettua l’impiego. 3 Gli articoli 1 capoverso 1 lettere a e b, 2–9, 12, 13 capoverso 2, 14 e 15 si applica- no anche ai militari che effettuano l’istruzione o l’impiego come servizio militare computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione o come servizio militare volontario.
RS 172.220.111.91 1 RS 172.220.111.9
2017-1525 7307
Personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento RU 2017
Sezione 2: Esame d’idoneità per la promozione della pace
Art. 2 Esecuzione dell’esame d’idoneità 1 Il Centro di competenza SWISSINT può invitare o, nel caso in cui non sia ancora stato adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, chiamare in servizio candidati per: a. l’esame d’idoneità di base in un centro di reclutamento; b. l’esame d’idoneità specifico alla funzione nel Centro di competenza SWISSINT. 2I comandanti dei centri di reclutamento sono competenti per l’esecuzione dell’esame d’idoneità di base. Il comandante del Centro di competenza SWISSINT è competente per l’esecuzione dell’esame d’idoneità specifico alla funzione. 3 I membri di formazioni militari di professionisti con impieghi specialistici sono inoltre soggetti alla selezione e all’esame d’idoneità del rispettivo comando.
Art. 3 Oggetto dell’esame d’idoneità 1 Con l’esame d’idoneità si intende valutare il profilo dei requisiti dei candidati e accertare l’idoneità di base all’impiego nel servizio di promovimento della pace.
2 I candidati sono sottoposti nell’ambito:
a. dell’esame d’idoneità di base a esami, accertamenti e valutazioni riguar- danti:
1. il loro stato di salute,
2. le loro attitudini fisiche: resistenza, forza, velocità e capacità di coordi-
namento, 3. le loro attitudini intellettuali e la loro personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione, attenzione, flessibilità, scrupolosità, autoconsapevolezza e inclinazioni personali,
4. la loro psiche: salute psichica, assenza di disturbi ansiosi, autoconsape-
volezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializza- re,
5. la loro competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società,
nella comunità e nel gruppo,
6. il loro potenziale a svolgere funzioni di quadro,
7. le loro conoscenze linguistiche;
b. dell’esame d’idoneità specifico alla funzione a esami e valutazioni riguar- danti:
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1. la presenza di circostanze personali particolari secondo l’ordinanza del
22 novembre 20172 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM),
2. la loro idoneità all’esercizio di determinate funzioni di truppa o di qua-
dro, nella misura in cui non risultino dal profilo dei requisiti generali secondo la lettera a.
Art. 4 Definizione dei profili dei requisiti Il Centro di competenza SWISSINT: a. definisce i profili dei requisiti in collaborazione con il Comando del reclu- tamento dell’Aggruppamento Difesa; b. può ordinare in collaborazione con il Comando del reclutamento del- l’Aggruppamento Difesa ulteriori esami necessari per l’impiego in una zona di missione specifica.
Art. 5 Luogo e durata dell’esame d’idoneità 1 L’esame d’idoneità di base si svolge nei centri di reclutamento regionali e dura un giorno.
2 L’esame d’idoneità specifico alla funzione si svolge nel Centro di competenza
SWISSINT e dura un giorno. 3 Per il personale aeronavigante e i paracadutisti nonché per gli specialisti delle Forze aeree l’esame d’idoneità medico si svolge presso l’Istituto di medicina aero- nautica e dura due giorni al massimo.
Art. 6 Computabilità Nella misura in cui il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione non è adempiuto, tutti i giorni necessari per l’esame d’idoneità a favore del servizio di promovimento della pace secondo l’OOPSM3 sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
Sezione 3: Istruzione del personale
Art. 7 Istruzione specifica all’impiego 1 Dopo l’esame d’idoneità, a seconda della funzione, il personale destinato a impie- ghi negli ambiti della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo, dell’aiuto umanitario e dell’istruzione di truppe straniere all’estero assolve: a. un’istruzione specifica all’impiego per membri di contingenti;
2 RS 512.21 3 RS 512.21
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b. un’istruzione specifica all’impiego per il personale impiegato individual- mente. 2 L’istruzione specifica all’impiego può essere svolta interamente o in parte al di fuori del Centro di competenza SWISSINT.
Art. 8 Computabilità Nella misura in cui il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione non è ancora adempiuto, l’istruzione specifica all’impiego secondo l’articolo 43 capover- so 1 della legge militare del 3 febbraio 19954 (LM) dà diritto al soldo ed è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
Art. 9 Servizi d’istruzione secondo l’OOPSM Se un servizio d’istruzione secondo l’OOPSM5 coincide totalmente o in parte con un impiego, l’organo incaricato ordina un differimento del servizio per motivi militari.
Sezione 4: Rapporto di lavoro e competenze
Art. 10 Rapporto di lavoro
1 L’istruzione e l’impiego sono disciplinati in contratti di lavoro separati.
2 Dall’istruzione assolta non è desumibile alcun diritto a un’assunzione per un im- piego. 3 Eccettuati i militari di professione ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 LM6, per la durata del rapporto di lavoro il personale è equiparato ai militari a contratto tempo- raneo ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 LM. Esso non è sottoposto all’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20037 concernente il personale militare.
Art. 11 Durata del contratto di lavoro 1 Il contratto di lavoro per l’istruzione è limitato alla durata di detta istruzione.
2 Il contratto di lavoro per l’impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell’impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è limitato a un anno al massimo. 3 Se l’istruzione o l’impiego sono effettuati in parte come servizio militare computa- to sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione, il contratto di lavoro è concluso per il resto del periodo d’istruzione o d’impiego.
4 RS 510.10 5 RS 512.21 6 RS 510.10 7 RS 172.220.111.310.2
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4 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato un’unica volta, di comune intesa. In casi particolari motivati il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa può autorizzare un’ulteriore proroga. 5 Un singolo contratto di lavoro o contratti di lavoro successivi senza interruzioni non possono avere complessivamente una durata superiore a dieci anni.
Art. 12 Grado militare
1 Nell’ambito dell’istruzione e dell’impiego il personale riveste di principio:
a. il grado che ha rivestito sinora nell’esercito; b. il grado che rivestiva al momento del suo proscioglimento dall’obbligo mili- tare; c. il grado di soldato se non è mai stato militare.
2 Sono fatti salvi:
a. la nomina a ufficiale specialista giusta l’articolo 104 LM8; b. il conferimento a tempo determinato di un altro grado giusta l’articolo 75 capoverso 2 lettera c OOPSM9.
Art. 13 Competenze relative alle decisioni del datore di lavoro e all’assistenza del personale
1 Per le decisioni del datore di lavoro sono competenti le autorità secondo
l’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 200110 sul personale federale e i disciplina- menti emanati in virtù della stessa. 2 Il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa secondo l’allegato 1 dell’ordi- nanza del 25 novembre 199811 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione è competente per l’assistenza del personale.
Art. 14 Qualificazione e proposta Per la qualificazione e la proposta di personale nell’istruzione e nell’impiego si applicano per analogia gli articoli 73 e 74 OOPSM12.
Art. 15 Annuncio all’amministrazione competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare del personale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare Il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa annuncia all’amministrazione competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare i dati personali del perso-
8 RS 510.10 9 RS 512.21 10 RS 172.220.111.3 11 RS 172.010.1 12 RS 512.21
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nale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare e la durata del suo statuto di personale militare.
Art. 16 Giorni lavorativi e giorni di riposo durante l’impiego 1 Se nel contratto di lavoro non è convenuto diversamente, nel luogo d’impiego vige una settimana di sei giorni lavorativi e un giorno di riposo. 2 In casi straordinari, il comandante o il capo della missione nel luogo d’impiego può derogare in via transitoria a questa regola. Di conseguenza, i giorni lavorativi supplementari prestati devono essere compensati durante l’impiego con tempo libero della medesima durata.
Art. 17 Vacanze
1 Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il diritto alle vacanze di cui
all’articolo 24 OPers-PRA è ridotto in maniera proporzionale.
2 Al personale il cui rapporto di lavoro quale impiegato del DDPS è mantenuto
durante l’impiego, il diritto alle vacanze risultante da tale rapporto di lavoro è ridotto in maniera proporzionale alla durata dell’impiego, sempre che durante l’impiego siano prese vacanze sulla base dell’OPers-PRA. 3 Per calcolare la proporzionalità si considera l’anno di dodici mesi e il mese di
30 giorni.
4 Non sono considerati giorni di vacanza:
a. i giorni di riposo ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1; b. i giorni di congedo ai sensi dell’articolo 26 OPers-PRA; c. i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra la Svizzera e il luogo d’impiego all’inizio e al termine dell’impiego; d. i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra il luogo del congedo e il luogo d’impiego.
Art. 18 Congedo per fare e disfare i bagagli Per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al temine dell’impiego il personale ha diritto a un determinato numero di giorni di congedo. Questi consistono in: a. una mezza giornata lavorativa, per impieghi che durano fino a 14 giorni civili; b. un giorno lavorativo, per impieghi che durano da 15 a 30 giorni civili; c. un giorno lavorativo e mezzo, per impieghi che durano da 31 a 120 giorni civili; d. due giorni lavorativi, per impieghi che durano più di 120 giorni civili.
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Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 25 agosto 200913 sul personale impiegato per la promo- zione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è abro- gata.
Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
30 novembre 2017 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
13 RU 2009 4773, 2010 6099
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