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AS 2017 7499

Ordinanza sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d'allarme

Ordinanza sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme (O SM CF CENAL)

Modifica del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 maggio 20081 sullo stato maggiore del Consiglio federale Cen- trale nazionale d’allarme è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme (OSMCN)

Ingresso visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’organizzazione dell’esercito del 18 marzo 20162;

Art. 7 cpv. 1, 2 lett. b, 3 e 5 1 I dipendenti dell’UFPP soggetti all’obbligo di prestare servizio militare la cui funzione civile corrisponde a una particolare funzione dello Stato maggiore (funzio- ne specifica dello SM) sono incorporati nello Stato maggiore in tale funzione speci- fica. Essi possono essere vincolati contrattualmente a prestare i necessari servizi d’istruzione entro due anni dall’incorporazione.

2 Su richiesta del comandante dello Stato maggiore possono esservi incorporati:

b. i dipendenti dell’UFPP soggetti all’obbligo di prestare servizio militare la cui funzione civile non corrisponde a una funzione specifica dello Stato maggiore;

2017-1054 7499

Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme. O RU 2017

3 Per l’incorporazione di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare in funzioni specifiche di stato maggiore, in deroga all’articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 22 novembre 20173 sull’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), devono essere assolti i servizi d’istruzione citati nell’appendice alla presente ordinanza. 5 In deroga all’articolo 109 capoverso 3 OOPSM, la durata dell’incorporazione nello Stato maggiore di capitani e ufficiali superiori per i quali non è previsto un perfezio- namento dipende dalle esigenze dello Stato maggiore.

Art. 9 cpv. 1 1 Il comandante dello Stato maggiore stabilisce anno per anno i servizi d’istruzione dello Stato maggiore e la loro durata d’intesa con il direttore dell’UFPP e comunica tempestivamente le date ai membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio.

Art. 12 Differimento del servizio Indipendentemente dalla prestazione di servizio secondo l’articolo 11, le domande di differimento del servizio dei membri dello Stato maggiore sono trattate e giudicate dal comandante. Sono applicabili le istruzioni dell’Aggruppamento Difesa sulle procedure di differimento del servizio.

Art. 13 Promozione Per la promozione in funzioni specifiche di stato maggiore di suoi membri sog- getti all’obbligo militare, in deroga all’articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 1 OOPSM4, devono essere assolti i servizi d’istruzione citati nell’appendice alla pre- sente ordinanza.

Art. 14 Controlli militari In deroga all’articolo 4 capoverso 2 e all’allegato 1 numero 1.8.98 dell’ordinanza del 16 dicembre 20095 sui sistemi d’informazione militari, i dati dei membri dello Stato maggiore concernenti le conoscenze particolari acquisite nella vita civile, come lingue o formazione particolare, possono essere rilevati senza previo consenso delle persone interessate.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

3 RS 512.21 4 RS 512.21 5 RS 510.911

Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme. O RU 2017

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme. O RU 2017

Allegato (art. 7 cpv. 3 e 13)

Incorporazione e promozione dei membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio militare in funzioni specifiche di stato maggiore

1 Disposizioni generali

1.1 Per le funzioni specifiche di stato maggiore non indicate nella seguente

tabella valgono le condizioni di promozione e incorporazione statuite

1.2 A seconda della provenienza o della futura funzione dei partecipanti, il

comandante dello Stato maggiore, d’intesa con lo stato maggiore di condotta dell’esercito, invece di un corso di stato maggiore può prevedere un servizio di uguale durata in seno all’Amministrazione nell’interesse della CENAL.

2 Funzioni specifiche di stato maggiore

Per i gradi esposti di seguito devono essere assolti i seguenti servizi d’istruzione:

Grado Funzione Servizio d’istruzione

1. ten o I ten Specialista C SM I, parte 1

2. cap o magg Specialista o esperto/a C SM I, parte 2

3. maggiore sost cdt C cond II, parte 1

4. magg o ten col Specialista, esperto/a o capo intervento C SM II, parte 1/2

5. ten col sost cdt C cond II, parte 2

6. col cdt C cond II

Legenda: ten tenente I ten primo tenente cap capitano magg maggiore ten col tenente colonnello col colonnello C SM Corso di Stato maggiore C cond Corso di condotta

6 RS 512.21