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AS 2018 3379

Ordinanza sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero

Ordinanza sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero (OACata)

Modifica del 28 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20011 sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero è modifi- cata come segue:

Ingresso visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19762 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20024 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «regioni frontaliere» è sostituito con «zone limitrofe di Paesi confinanti».

2 Concerne soltanto il testo tedesco

3 Negli articoli 14, 16 capoverso 1 e 17 «accordi internazionali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «trattati internazionali».

2018-0104 3379

Aiuto in caso di catastrofe all’estero. O RU 2018

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina per quanto concerne l’aiuto in caso di catastrofe all’estero: a. l’impiego e il coordinamento dei mezzi civili e militari della Confedera- zione; b. il coordinamento di detti mezzi con quelli dei Cantoni.

Art. 2 lett. abis, b e d Nella presente ordinanza, si intende per: abis. aiuto in caso di catastrofe: prestazioni per la gestione delle catastrofi e la preparazione alle catastrofi; b. zone limitrofe di Paesi confinanti: zone di Paesi confinanti con la Svizzera in un raggio di circa 30 km dal confine nazionale; d. mezzi: l’insieme delle squadre di soccorso e de- gli specialisti a disposizione, inclusi l’equipaggiamento, i mezzi di soccorso, i mezzi di approvvigionamento e le presta- zioni.

Art. 6 Forme d’assistenza L’aiuto in caso di catastrofe fornito dalla Svizzera può rivestire segnatamente le forme seguenti: a. invio di singoli specialisti, segnatamente per compiti di accertamento e di consulenza; b. invio di squadre di soccorso; c. fornitura di mezzi di soccorso e di approvvigionamento; d. messa a disposizione o impiego di mezzi di trasporto e di mezzi speciali; e. fornitura di prestazioni finanziarie.

Art. 6a Trattati internazionali 1 Il DFAE può concludere trattati internazionali nel settore dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può concludere trattati internazionali per interventi di cui all’arti- colo 10 capoverso 2 lettera a in virtù dell’articolo 150a LM. 3 Gli uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali di portata limitata nonché accordi di diritto pubblico o privato nel settore dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero purché i crediti siano stati stanziati.

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Aiuto in caso di catastrofe all’estero. O RU 2018

Art. 7 cpv. 2, primo periodo Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 8 Mezzi militari 1 Su richiesta del delegato, possono essere impiegati mezzi militari per compiti di accertamento e di consulenza nonché per operazioni di salvataggio e di aiuto alla sopravvivenza. I provvedimenti più estesi sono di competenza del Consiglio fede- rale.

2 Il Comando Operazioni (Cdo Op) può ammettere nel pool dei volontari per le

operazioni di assistenza umanitaria dell’esercito i militari che hanno terminato la scuola reclute. 3 Un’operazione di soccorso transfrontaliera spontanea con mezzi militari può essere ordinata soltanto dal DDPS d’intesa con il DFAE. 4 Il Cdo Op decide l’equipaggiamento dei militari impiegati. Questi ultimi sono di massima disarmati.

Art. 9 cpv. 3 Abrogato

Art. 10 Decisione d’intervento 1 Il delegato decide gli interventi di soccorso della Confederazione in caso di cata- strofe. Può chiedere presso autorità federali l’impiego dei mezzi di cui dispongono.

2 Gli interventi di militari sono decisi da:

a. il DDPS su proposta del DFAE: in caso di interventi urgenti di fino a

100 militari disarmati; il DDPS ne informa successivamente il Consiglio fe-

derale; b. il Consiglio federale su proposta del DDPS e del DFAE: in tutti gli altri casi. 3 In caso di interventi della Catena svizzera di salvataggio, il Cdo Op mette diretta- mente a disposizione del delegato i mezzi militari disponibili. Esso ordina la messa di picchetto e decide in merito alla convocazione per gli interventi.

Art. 11 cpv. 2

2 Il Cdo Op designa il comandante dell’aiuto militare in caso di catastrofe.

Quest’ultimo e il responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a disposizione, sul posto, del capo dell’intervento. Essi sono rispettivamente respon- sabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile.

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Aiuto in caso di catastrofe all’estero. O RU 2018

Art. 16 cpv. 3

3 I dipartimenti federali finanziano l’impiego dei loro mezzi. Il DFAE si assume

inoltre le rimanenti spese accessorie relative all’intervento all’estero, segnatamente per: a. i trasporti di personale verso e dal luogo di intervento; b. l’alloggio e il vitto sul posto; c. il materiale supplementare.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

28 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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