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AS 2018 4081

Decisione N. 1/2018 del Comitato misto UE-Svizzera che reca modifica degli allegati e protocolli dell'accordo tra la Confederazion Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo

Accordo del 10 ottobre 1989 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita Decisione n. 1/2018 del Comitato misto UE-Svizzera1 che reca modifica degli allegati e protocolli dell’accordo e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo

Adottata il 3 luglio 2018 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 luglio 2018

Testo originale Il Comitato misto UE-Svizzera, visti l’articolo 39 e l’articolo 40, paragrafo 3, dell’accordo tra la Comunità economi- ca europea e la Confederazione Svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita2 («Accordo»); vista la decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-Svizzera, del 18 luglio 20013, che reca modifica degli allegati e protocolli dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazio- nale delle parti contraenti con detto accordo; considerando quanto segue: (1) all’Unione europea («Unione») hanno aderito nuovi Stati membri, la cui adesione impone talune modifiche tecniche dell’allegato III dell’Accordo; (2) alcuni atti giuridici adottati dall’Unione e dalla Svizzera tra il 18 luglio 2001 e 3 luglio 2018 richiedono un adeguamento degli allegati e dei protocolli dell’Accordo; (3) alcuni atti giuridici adottati dalla Svizzera non richiedono, sulla base di un’analisi, un adeguamento dell’Accordo, ha adottato la presente decisione:

RS 0.961.11

1 Già Comitato misto CE-Svizzera.

2 RS 0.961.1; RU 1992 1894; GU CE L 205 del 27.6.1991, pag. 3.

3 RU 2002 3056; GU CE L 291 dell’8.11.2001, pag. 52.

2018-3396 4081

Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Dec. n. 1/2018 RU 2018

Art. 1 In seguito agli atti giuridici adottati dall’Unione e dalla Svizzera tra il 18 luglio 2001 e 3 luglio 2018 e per tener conto dell’adesione all’Unione di nuovi Stati membri, l’Accordo è così modificato:

1. l’elenco delle forme giuridiche ammesse di cui all’allegato III, parte B,

dell’Accordo è sostituito dall’elenco di cui all’allegato III, parte A, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4;

2. il protocollo n. 1 dell’Accordo è così modificato:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 Definizione del margine di solvibilità Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede centrale nel territorio dell’Unione è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 100 e 101 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede centrale nel territorio della Confederazione Svizzera è il capitale obiettivo, che è definito, assieme a concetti correlati quali la valutazione delle attività e delle passività e il capitale di rischio del test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test– SST), dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori6 e dall’ordinanza sulla sorveglianza7.» ;

4 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibi- lità II) (GU UE L 335 del 17.12.2009, pag. 1), da ultimo modificata dalla direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigi- lanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mer- cati) (GU UE L 153 del 22.5.2014, pag. 1), e da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU UE L 354 del 23.12.2016, pag. 37). 5 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibi- lità II) (GU UE L 335 del 17.12.2009, pag. 1), modificata dalla direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU UE L 153 del 22.5.2014, pag. 1), e modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU UE L 354 del 23.12.2016, pag. 37). 6 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 2005 5269), modificata da ultimo il 19 giugno 2015 (RU 2015 5339). 7 Ordinanza sulla sorveglianza (RU 2005 5305), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2015 5413).

Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Dec. n. 1/2018 RU 2018

b) l’articolo 2 è soppresso; c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 Definizione del fondo di garanzia Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede centrale nel territorio dell’Unione è costituito dal requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129 della direttiva 2009/138/CE8. Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede centrale nel territorio della Confe- derazione Svizzera è costituito dal capitale minimo (livello più basso di intervento) del test svizzero di solvibilità.» ; d) l’articolo 4 è soppresso;

3. Il paragrafo 2.3, del protocollo n. 3 dell’Accordo è sostituito dal seguente:

«2.3 Ai fini del presente Accordo il controvalore in franchi svizzeri degli importi espressi in euro corrisponde alla relazione 1 euro = 1,14 franchi svizzeri.».

Art. 2 I seguenti atti giuridici dell’Unione sono compatibili con l’Accordo: – direttiva 2009/138/CE9; – regolamento delegato 2015/35/UE della Commissione, nella versione pub- blicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 gennaio 201510; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 201511;

8 Modificata dalla direttiva 2014/51/UE e modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2341. 9 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibi- lità II) (GU UE L 335 del 17.12.2009, pag. 1), modificata dalla direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità eu- ropea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU UE L 153 del 22.5.2014, pag. 1), e modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37). 10 Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU UE L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

11 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015,

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all’approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 76 del 20.3.2015, pag. 13).

Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Dec. n. 1/2018 RU 2018

– regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 201512; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, nella versio- ne pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 201513; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, nella versio- ne pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 201514; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, nella versio- ne pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 201515; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, nella versio- ne pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 201516; – decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, nella versione pub- blicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 settembre 201517;

12 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello inter- no di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 76 del 20.3.2015, pag. 19). 13 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell’autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 76 del 20.3.2015, pag. 23). 14 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell’autorità di vigilanza, dell’uso di parametri specifici dell’impresa 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 79 del 25.3.2015, pag. 8). 15 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell’approvazione, da parte dell’autorità di vigilanza, dell’uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 79 del 25.3.2015, pag. 12). 16 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l’applicazione di un aggiustamento di congruità conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 79 del 25.3.2015, pag. 18). 17 Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull’equiva- lenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicura- zione in vigore in Svizzera in conformità all’articolo 172, paragrafo 2, all’articolo 227,

paragrafo 4, e all’articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 248 del 24.9.2015, pag. 95).

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– regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novem- bre 201518; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novem- bre 201519; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novem- bre 201520; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novem- bre 201521; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novem- bre 201522; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novem- bre 201523;

18 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle ammini- strazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trat- tate come esposizioni verso l’amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 295 del 12.11.2015, pag. 3). 19 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l’adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 295 del 12.11.2015, pag. 5). 20 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 295 del 12.11.2015, pag. 9). 21 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all’autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 295 del 12.11.2015, pag. 11). 22 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l’analisi dei rating creditizi esterni in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 295 del 12.11.2015, pag. 16). 23 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’indice azionario per l’aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 295 del 12.11.2015, pag. 18).

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– regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novem- bre 201524; – decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, nella versione pub- blicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 201525; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 dicem- bre 201526; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 dicem- bre 201527; – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 dicem- bre 201528; – regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, nella versio- ne pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 febbraio 201629;

24 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all’euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 295 del 12.11.2015, pag. 21).

25 Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015,

sull’equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti (GU UE L 323 del 9.12.2015, pag. 22). 26 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presenta- zione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 347 del 31.12.2015, pag. 1). 27 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conforme- mente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 347 del 31.12.2015, pag. 1224). 28 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conforme- mente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 347 del 31.12.2015, pag. 1285). 29 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di ba- se per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1o gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) (GU UE L 32 del 9.2.2016, pag. 31).

Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Dec. n. 1/2018 RU 2018

– decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, nella versione pub- blicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 marzo 201630; – decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, nella versione pub- blicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 marzo 201631; – regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1° aprile 201632; – regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 giugno 201633; – regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 agosto 201634; – regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 settem- bre 201635;

30 Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che

stabilisce l’equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassi- curazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (GU UE L 58 del 4.3.2016, pag. 50).

31 Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che

stabilisce l’equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di rias- sicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio (GU UE L 58 del 4.3.2016, pag. 55). 32 Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicu- razione e di riassicurazione (GU UE L 85 dell’1.4.2016, pag. 6). 33 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU UE L 147 del 3.6.2016, pag. 1). 34 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell’8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicura- zione (GU UE L 224 del 18.8.2016, pag. 1). 35 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l’applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conforme- mente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 243 del 10.9.2016, pag. 1).

Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Dec. n. 1/2018 RU 2018

– regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 ottobre 201636; – regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 ottobre 201637; – regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 novembre 201638; – regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 febbraio 201739; – regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 maggio 201740;

36 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell’11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valu- tazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 275 del 12.10.2016, pag. 19). 37 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informa- zioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 286 del 21.10.2016, pag. 35). 38 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicura- zione (GU UE L 309 del 16.11.2016, pag. 1). 39 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU UE L 53 del 28.2.2017, pag. 1). 40 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU UE L 126 del 18.5.2017, pag. 1).

Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Dec. n. 1/2018 RU 2018

– regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, nella ver- sione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 settembre 201741; – regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 settembre 201742. I seguenti atti giuridici della Confederazione Svizzera sono compatibili con l’Accordo: – la legge sulla sorveglianza degli assicuratori43; – ordinanza sulla sorveglianza44.

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018.

Per il Comitato misto: Il presidente, Nathalie Berger

41 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicura- zione (GU UE L 204 del 5.8.2017, pag. 7). 42 Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicura- zione e di riassicurazione (società di infrastrutture) (GU UE L 236 del 14.9.2017, pag. 14). 43 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 2005 5269), modificata da ultimo il 19 giugno 2015 (RU 2015 5339). 44 Ordinanza sulla sorveglianza (RU 2005 5305), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2015 5413).

Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Dec. n. 1/2018 RU 2018

Decisione N. 1/2018 del Comitato misto UE-Svizzera che reca modifica degli allegati e protocolli dell'accordo tra la Confederazion Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo | Lexipedia | Lexipedia