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AS 2018 4689

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Modifica del 14 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è pari allo 0,25 per cento del salario giornaliero coordinato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 837.174

2018-2948 4689

Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati. O RU 2018

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