AS 2018 627
Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)
Modifica del 10 gennaio 2018
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 5 settembre 20081 sulla formazione in protezione degli animali è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutto l’atto normativo «perfezionamento» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «formazione». 2 In tutto l’atto normativo «aggiornamento» è sostituito, con i necessari adeguamen- ti grammaticali, con «formazione continua». 3 In tutto l’atto normativo «impianto di macellazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «macello».
Art. 1 1 La presente ordinanza contiene i criteri di riconoscimento della formazione specia- listica non legata a una professione per: a. le persone che, a titolo professionale, detengono equidi; b. le persone che sono responsabili dell’accudimento di animali selvatici o che accudiscono animali a titolo professionale; c. le persone che, a titolo professionale, allevano o detengono pesci commesti- bili, pesci da ripopolamento o decapodi; d. le persone che forniscono più animali rispetto ai quantitativi stabiliti nell’articolo 101 lettera c OPAn.
1 RS 455.109.1
2017-1914 627
O sulla formazione in protezione degli animali RU 2018
e. le persone che eseguono la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli de- gli equidi; f. gli impiegati di commercio al dettaglio nel commercio specializzato di ani- mali responsabili dell’accudimento degli animali; g. le persone che nelle aziende commerciali accudiscono decapodi, pesci com- mestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento; h. il personale specializzato nella sperimentazione animale; i. il personale addetto al trasporto degli animali; j. il personale dei macelli che si occupa degli animali o li stordisce e li dissan- gua; e k. i formatori dei detentori di animali. 2 Essa contiene i criteri di riconoscimento della formazione con attestato di compe- tenza per: a. la detenzione e l’accudimento di animali domestici e di animali selvatici; b. il trattamento di pesci e decapodi; c. l’accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e nell’ambito della pubblicità; e d. la decornazione e la castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli. 3 Essa disciplina la forma della formazione continua e la procedura per lo svolgi- mento dei corsi di formazione e di formazione continua. 4 Essa stabilisce il contenuto e la forma della formazione richiesta per ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn.
5 Essa contiene il regolamento d’esame per la formazione:
a. delle persone di cui al capoverso 1; b. delle persone che intendono ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn. 6 Essa non si applica alla formazione con un attestato di competenza per il trattamen- to di pesci e decapodi secondo l’articolo 5a dell’ordinanza del 24 novembre 19932 concernente la legge federale sulla pesca.
Art. 2 Obiettivi di apprendimento 1 L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell’accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona
2 RS 923.01
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salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana. 2 L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn è insegnare all’addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi a trattare gli animali con riguardo e in modo corretto.
Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2,
97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn permette di acquisire cono-
scenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:
Art. 5 cpv. 1 1 La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capover- so 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieni- che.
Titolo prima dell’art. 5a Sezione 1a: Impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali
Art. 5a Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 103 lettera b OPAn è che gli impie- gati del commercio al dettaglio siano in grado di tenere gli animali in modo adegua- to e li mantengano sani, trasmettano le loro conoscenze conformemente alle esigen- ze dei clienti e sappiano ciò che è importante nella riproduzione e nell’allevamento di animali sani.
Art. 5b Forma e durata della formazione
1 La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in
diverse aziende secondo l’articolo 206 OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all’articolo 5d capoverso 1. 2 La parte teorica comprende almeno 90 ore e il periodo di pratica almeno 40 giorni lavorativi, di cui al minimo dieci giorni lavorativi con quattro diversi gruppi di animali di cui all’articolo 5d.
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Art. 5c Contenuto della parte teorica 1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti seguen- ti: a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rile- vanti; b. trattamento rispettoso degli animali; c. igiene nei parchi, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive; d. anatomia e fisiologia degli animali; e e. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansie- tà, stress e sofferenza. 2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite in merito alle specie animali commercializzate spesso negli ambiti seguenti: a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti; b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimen- tare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all’assunzione di cibo; c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli ani- mali di adottare il comportamento tipico della specie; d. allevamento di animali; e e. uccisione a regola d’arte degli animali accuditi.
Art. 5d Contenuto del periodo di pratica
1 Il periodo di pratica si svolge con i seguenti gruppi di animali:
a. cani, gatti e furetti; b. piccoli mammiferi, in particolare roditori, conigli e ricci; c. uccelli, in particolare canarini, estrildidi e psittacidi; d. pesci di acqua dolce e di mare; e. pesci di stagno; f. rettili, in particolare sauri, serpenti e tartarughe nonché anfibi, in particolare anuri e urodeli. 2 Esso deve comprendere esercitazioni concernenti il trattamento degli animali, la loro cura, l’osservazione del loro comportamento, l’allestimento di parchi, l’igiene e il trasporto degli animali.
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Titolo prima dell’art. 10 Sezione 3: Personale dei macelli
Art. 10 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 OPAn è di insegnare al personale dei macelli a trattare gli animali con riguardo nonché a stordirli e a dissanguarli correttamente.
Titolo prima dell’art. 18 Sezione 5: Direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio
Titolo prima dell’art. 22 Sezione 6: Persone che eseguono esperimenti
Titolo prima dell’art. 26 Sezione 7: Incaricati della protezione degli animali e responsabili d’esperimento
Art. 26 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 129b capoverso 1 o 132 capoverso 1 OPAn è insegnare agli incaricati della protezione degli animali e ai responsabili d’esperimento a pianificare e a dirigere gli esperimenti sugli animali a regola d’arte e in modo metodicamente corretto nonché ad applicare il principio delle 3R.
Art. 27 Forma e durata della formazione La formazione comprende una parte teorica e una parte incentrata sull’obiettivo sperimentale della durata rispettiva di almeno 20 ore.
Titolo prima dell’art. 30 Capitolo 3: Formazione con attestato di competenza Sezione 1: Detenzione e accudimento di animali domestici nonché detenzione privata e accudimento di animali selvatici
Art. 36 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 97 capoverso 3 OPAn è insegnare alle persone che svolgono la formazione come si trattano con riguardo i pesci e i decapodi, risparmiando loro ogni sofferenza evitabile.
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Titolo prima dell’art. 39 Sezione 4: Accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e nell’ambito della pubblicità
Art. 39 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 103 lettera d OPAn è insegnare alla persona responsabile dell’accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di manifestazioni commerciali o nell’ambito della pubblicità.
Titolo prima dell’art. 44a Capitolo 4: Formazione per l’utilizzo di apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani
Capitolo 5 (art. 45–48) Abrogato
Titolo prima dell’art. 49 Capitolo 5: Formazione continua
Titolo prima dell’art. 51 Capitolo 6: Procedura Sezione 1: Principi applicati nello svolgimento dei corsi di formazione
Art. 51 Documentazione dei corsi Chiunque organizza e svolge corsi di formazione deve consegnare ai partecipanti una documentazione scritta sul programma d’insegnamento.
Titolo prima dell’art. 54 Sezione 2: Attestazione della partecipazione a una formazione e a una formazione continua
Art. 54 Attestazione della partecipazione a una formazione o a un corso L’attestazione della partecipazione a una formazione di cui all’articolo 197 OPAn o a un corso di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. logo o timbro con il nome e l’indirizzo dell’organizzatore;
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b. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del partecipante al corso; c. luogo e data del corso di formazione nonché denominazione della formazio- ne; d. luogo, data, nome e firma della persona responsabile della formazione.
Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’attestazione della partecipazione a un periodo di pratica di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
Titolo prima dell’art. 58 Capitolo 7: Regolamento d’esame Sezione 1: Organizzazione degli esami
Art. 58 cpv. 1 e 4 1 Le persone che offrono le formazioni specialistiche non legate a una professione organizzano gli esami al termine di tali formazioni.
4 Abrogato
Art. 63 cpv. 2, 3 e 5 2 L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4 e se nessuna nota parziale è inferiore al 3. 3 L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale dei macelli è superato se è stata ottenuta almeno la nota 4.
5 Abrogato
Titolo prima dell’art. 66 Sezione 2: Forma, contenuto e durata degli esami
Art. 66 Forma e durata dell’esame 1 L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione e l’esame di persone che utilizzano apparecchi a scopi terapeutici secondo l’articolo
76 capoverso 3 OPAn comprendono una parte scritta o una parte orale.
2 Il personale addetto al trasporto degli animali e il personale dei macelli sostengono un esame orale o scritto della durata di 30 minuti.
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Art. 67 Contenuto dell’esame 1 L’esame copre tutti gli ambiti inerenti alle materie previste della formazione.
2 Per il personale addetto al trasporto degli animali e per il personale dei macelli l’esame deve coprire almeno tre ambiti diversi della materia prevista dalla formazio- ne. Occorre esaminare prioritariamente gli aspetti pratici e le domande d’esame devono riguardare specificamente le mansioni previste per i candidati.
Sezione 3 (art. 68 e 69) Abrogata
Titolo prima dell’art. 70 Capitolo 8: Disposizioni finali
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
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