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AS 2018 745

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica dell’8 dicembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 10a Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego (art. 53 cpv. 6 LStr) 1 I Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di colloca- mento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego. 2 L’obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzia- lità sul mercato del lavoro. 3 Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. Il loro rapporto verte: a. sulle competenze e le modalità relative all’accertamento della concorrenzia- lità sul mercato del lavoro; b. sul numero di notifiche e di collocamenti.

1 RS 142.205

2017-2993 745

Integrazione degli stranieri. O RU 2018

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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