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AS 2019 1291

Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Ordinanza sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Modifica del 17 aprile 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 maggio 20151 sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Inter- net e delle comunicazioni mobili (OICoM)

Art. 15 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 12 maggio 2023.

II La presente ordinanza entra in vigore il 13 maggio 2019.

17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 946.202.3

2019-0629 1291

Esportazione e intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet RU 2019 e comunicazioni mobili. O

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