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AS 2019 1869

Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali

Traduzione

Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali

Conclusa a Roma il 6 dicembre 1951 Riveduta a Roma il 28 novembre 1979 Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 19961 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 26 settembre 1996 Entrata in vigore per la Svizzera il 26 settembre 1996 Riveduta a Roma il 18 novembre 19972 Entrata in vigore della Convenzione riveduta per la Svizzera il 2 ottobre 2005

Preambolo Le Parti contraenti, riconoscendo la necessità di una cooperazione internazionale per lottare contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione interna- zionale, in particolare la loro introduzione in zone a rischio; riconoscendo che le misure fitosanitarie devono essere tecnicamente giustificate e trasparenti e che non devono essere applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitrario o ingiustificato o un mezzo camuffato di restrizione, in particolare al commercio internazionale; desiderose di assicurare uno stretto coordinamento delle misure destinate a tal fine; aspirando a garantire un quadro per la definizione e l’applicazione di misure fitosa- nitarie armonizzate e per l’elaborazione delle relative norme internazionali; tenendo conto dei principi internazionalmente riconosciuti per la protezione della salute dei vegetali, dell’uomo, degli animali e dell’ambiente; e prendendo atto degli accordi conclusi a seguito dei negoziati commerciali multilate- rali dell’Uruguay Round, di cui fa parte l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.916.20 1 RU 1997 1514 2 Il 2 ottobre 2005, conformemente all’articolo XIII paragrafo 4 della Convenzione del 6 dicembre 1951 (RU 1997 1515), è entrata in vigore la Convenzione riveduta per tutte le Parti contraenti, indipendentemente dalla data della loro adesione.

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Art. I Obiettivi e obblighi (1) Per assicurare un’azione comune ed efficace contro la diffusione e l’intro- duzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e per promuovere l’adozione di misure di lotta idonee, le Parti contraenti s’impegnano ad adottare le misure legislative, tecniche e regolamentari specificate nella presente Convenzione e negli accordi complementari adottati dalle Parti contraenti in virtù dell’articolo XVI. (2) Ogni Parte contraente è responsabile dell’adempimento, sul proprio territorio, di tutti i requisiti prescritti dalla presente Convenzione, senza pregiudicare gli altri obblighi assunti in virtù di altre convenzioni internazionali. (3) Le responsabilità relative all’adempimento dei requisiti della presente Conven- zione sono ripartite tra le organizzazioni aderenti alla FAO e i loro Stati membri che sono Parti contraenti, in funzione delle rispettive competenze. (4) Secondo le necessità, le disposizioni della presente Convenzione possono ugualmente applicarsi, se le Parti contraenti lo giudicano utile, oltre che ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche ai depositi, agli imballaggi, ai mezzi di trasporto, ai con- tenitori, al suolo e ad altri organismi, oggetti o materiali di qualsiasi natura suscetti- bili di contenere o di diffondere organismi nocivi ai vegetali, in particolare quelli utilizzati nei trasporti internazionali.

Art. II Definizioni (1) Ai fini della presente Convenzione, s’intende per: – «zona a limitata diffusione di organismi nocivi»: zona – intesa come intero Paese, parte di esso oppure insieme o parti di più Paesi – definita dalle auto- rità competenti, in cui si registra la presenza limitata di un determinato orga- nismo nocivo e soggetta a efficaci misure di sorveglianza, lotta o eradicazio- ne; – «Commissione»: commissione per le misure fitosanitarie istituita secondo l’articolo XI; – «zona a rischio»: zona in cui i fattori ecologici favoriscono l’insediamento di un organismo nocivo, la cui presenza in questa zona comporterebbe signifi- cative perdite economiche; – «insediamento»: affermazione, in un prossimo futuro, di un organismo noci- vo in una zona dopo il suo ingresso; – «misure fitosanitarie armonizzate»: misure fitosanitarie definite dalle Parti contraenti sulla base di norme internazionali; – «norme internazionali»: norme internazionali stabilite conformemente all’articolo X paragrafi 1 e 2; – «introduzione»: ingresso di un organismo nocivo, cui fa seguito il suo inse- diamento; – «organismo nocivo»: ogni specie, ceppo o biotipo di vegetale, di animale o di agente patogeno nocivo per i vegetali o per i prodotti vegetali;

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– «analisi del rischio fitosanitario»: processo di valutazione delle prove biolo- giche o di altri dati scientifici ed economici per determinare se un organismo nocivo debba essere regolamentato e per definire l’intensità delle eventuali misure fitosanitarie da adottare per combatterlo; – «misura fitosanitaria»: qualsiasi legislazione, regolamentazione o metodo ufficiale volto a prevenire l’introduzione e/o la diffusione di organismi noci- vi; – «prodotti vegetali»: prodotti non lavorati di origine vegetale (comprese le granaglie) e prodotti lavorati che, per loro natura o in ragione della loro tra- sformazione, possono costituire un rischio di introduzione o di diffusione di organismi nocivi; – «vegetali»: piante viventi e parti di piante viventi, comprese le sementi e il materiale genetico; – «organismo da quarantena»: organismo nocivo di potenziale pericolosità per l’economia della zona a rischio, ma non ancora presente nella stessa o pre- sente ma scarsamente diffuso e soggetto alle misure ufficiali di sorveglianza e di lotta; – «norme regionali»: norme elaborate da un’organizzazione regionale per la protezione dei vegetali al fine di fornire un orientamento ai membri dell’organizzazione stessa; – «articolo regolamentato»: qualsiasi vegetale, prodotto vegetale, deposito, imballaggio, mezzo di trasporto, contenitore, suolo nonché qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale di qualsiasi natura suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi e per il quale s’impone l’applicazione di misure fitosanitarie, in particolare se utilizzato nel trasporto internazionale; – «organismo regolamentato non da quarantena»: organismo nocivo non da quarantena la cui presenza nei vegetali destinati alla coltivazione incide sull’uso previsto per tali vegetali con conseguenze economiche inaccettabili e che è pertanto regolamentato sul territorio della Parte contraente importa- trice; – «organismo nocivo regolamentato»: organismo nocivo da quarantena o or- ganismo regolamentato nocivo non da quarantena; – «segretario» segretario della Commissione nominato secondo l’articolo XII; – «tecnicamente giustificato»: giustificato sulla base delle conclusioni di un’adeguata analisi del rischio fitosanitario o, all’occorrenza, dopo un’altra analisi o valutazione comparabile delle informazioni scientifiche disponibili. (2) Le definizioni formulate in questo articolo si limitano all’applicazione della presente Convenzione; non inficiano le definizioni formulate dalle leggi nazionali o da altre prescrizioni delle Parti contraenti.

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Art. III Rapporto con altri accordi internazionali La presente Convenzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

Art. IV Disposizioni generali sulle misure organizzative per la protezione dei vegetali nei singoli Stati (1) Ciascuna Parte contraente s’impegna ad adottare le disposizioni necessarie per istituire, nella misura delle sue possibilità, un’organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali, le cui competenze principali sono elencate nel presente articolo. (2) Le competenze dell’organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali includono: a) il rilascio di certificati relativi alle disposizioni fitosanitarie della Parte con- traente importatrice per le partite di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati; b) la sorveglianza di vegetali durante la crescita, sia sui terreni coltivati (in par- ticolare campi, colture, vivai, giardini, serre e laboratori) sia sui terreni non coltivati nonché la sorveglianza di vegetali e prodotti vegetali immagazzinati o in corso di trasporto, in particolare nell’intento di notificare la presenza, la comparsa e la diffusione di organismi nocivi e nell’intento di lottare contro di essi; ciò include la notifica di cui all’articolo VIII paragrafo 1 lettera a; c) l’ispezione delle partite di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi in- ternazionali e, se del caso, l’ispezione di altri articoli regolamentati con l’obiettivo, in particolare, d’impedire l’introduzione e/o la diffusione di or- ganismi nocivi; d) la disinfestazione o la disinfezione di partite di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati oggetto di scambi internazionali, per garantire il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie; e) la protezione delle zone a rischio nonché la definizione, il mantenimento e la sorveglianza di zone indenni da organismi nocivi o con limitata diffusione degli stessi; f) lo svolgimento di analisi del rischio fitosanitario; g) la garanzia, mediante procedure adeguate, che la sicurezza fitosanitaria delle partite dopo il rilascio dei certificati fitosanitari sia mantenuta fino all’esportazione, per evitare ogni rischio di modifica della composizione, di sostituzione o di reinfestazione; h) la formazione e il perfezionamento del personale. (3) Ciascuna Parte contraente deve, nella misura del possibile, adottare provvedi- menti per: a) la divulgazione, sul proprio territorio, di informazioni sugli organismi nocivi regolamentati e sui mezzi di prevenzione e di lotta;

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b) la ricerca e le indagini nel campo della protezione dei vegetali; c) l’emanazione di disposizioni fitosanitarie; d) l’esecuzione di altri compiti eventualmente necessari per l’attuazione della presente Convenzione. (4) Ciascuna Parte contraente presenta al segretario un rapporto sulla propria orga- nizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali e sulle modifiche appor- tate alla stessa. Su richiesta, una Parte contraente fornisce a un’altra Parte contraente un rapporto sulle proprie modalità organizzative per la protezione dei vegetali.

Art. V Rilascio di certificati fitosanitari (1) Ciascuna Parte contraente adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di certificati fitosanitari con l’obiettivo di garantire che i vegetali, i prodotti vegetali, gli altri articoli regolamentati esportati e le partite degli stessi siano conformi a quanto previsto dai certificati da rilasciare secondo il paragrafo 2 lettera b. (2) Ciascuna Parte contraente adotta le disposizioni necessarie per il rilascio dei certificati fitosanitari, conformemente alle seguenti disposizioni: a) l’ispezione delle partite e le altre attività correlate in vista del rilascio dei certificati fitosanitari possono essere effettuate esclusivamente dall’organiz- zazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali o sotto la sua vigi- lanza. Il rilascio dei certificati fitosanitari è effettuato da agenti pubblici tecnicamente competenti e incaricati dall’organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali di operare per suo conto e sotto il suo control- lo; tale personale dispone delle competenze e informazioni necessarie, in modo che le autorità delle Parti contraenti importatrici possano riconoscere i certificati fitosanitari come documenti attendibili; b) i certificati fitosanitari o la loro versione elettronica – se accettata dalla Parte contraente importatrice interessata – devono essere redatti conformemente ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione. I certificati devono essere compilati e rilasciati nel rispetto delle pertinenti norme internazionali; c) le correzioni o le cancellazioni non validate rendono nulli i certificati. (3) Ciascuna Parte contraente s’impegna a non esigere, per accompagnare le partite di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati importati dentro il proprio territorio, certificati fitosanitari non conformi ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione. Tutte le dichiarazioni supplementari richieste devono limitar- si a quanto tecnicamente giustificato.

Art. VI Organismi nocivi regolamentati (1) Le Parti contraenti possono chiedere l’adozione di misure fitosanitarie per gli organismi nocivi da quarantena e gli organismi nocivi non da quarantena regolamen- tati, purché tali misure: a) non siano più restrittive di quelle applicate per gli stessi organismi nocivi, se presenti nel territorio della Parte contraente importatrice; e

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b) si limitino a quanto necessario per proteggere i vegetali e/o garantirne l’uso previsto e siano tecnicamente giustificate dalla Parte contraente interessata. (2) Le Parti contraenti non possono chiedere l’applicazione di misure fitosanitarie nel commercio internazionale per organismi nocivi non regolamentati.

Art. VII Disposizioni concernenti le importazioni (1) Al fine d’impedire l’introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi regola- mentati sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente ha il diritto sovrano di rego- lamentare, in conformità con gli accordi internazionali applicabili, l’importazione di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati e, a questo scopo, può: a) prescrivere e adottare misure fitosanitarie per l’importazione di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati, ad esempio ispezioni, divieti d’importazione e trattamenti; b) vietare l’importazione, mettere in quarantena o esigere il trattamento, la di- struzione o l’allontanamento dal proprio territorio di vegetali, prodotti vege- tali e altri articoli regolamentati, o partite degli stessi, non conformi alle mi- sure fitosanitarie prescritte o adottate in virtù della lettera a del presente articolo; c) vietare o limitare l’introduzione sul proprio territorio di organismi nocivi re- golamentati; d) vietare o limitare l’introduzione sul proprio territorio di antiparassitari biolo- gici e di altri organismi di importanza fitosanitaria ritenuti utili. (2) Nell’esercizio del diritto accordatole in virtù del paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli ostacoli al commercio internazionale, ciascuna Parte contraente s’impegna a rispettare le seguenti disposizioni: a) le Parti contraenti non devono prendere, in virtù della loro regolamentazione fitosanitaria, alcuna delle misure menzionate al paragrafo 1 del presente arti- colo, a meno che esse non rispondano a necessità di ordine fitosanitario e siano tecnicamente giustificate; b) immediatamente dopo l’adozione di prescrizioni, restrizioni e divieti di ordi- ne fitosanitario, le Parti contraenti pubblicano tali misure e le comunicano a tutte le altre Parti contraenti direttamente interessate; c) su richiesta, le Parti contraenti comunicano alle altre Parti contraenti i motivi di tali prescrizioni, restrizioni e divieti di ordine fitosanitario; d) ciascuna Parte contraente che limita i punti di entrata per l’importazione di determinati vegetali o prodotti vegetali deve scegliere tali punti in modo da non ostacolare inutilmente il commercio internazionale. La Parte contraente deve pubblicare un elenco dei punti di entrata e comunicarlo al segretario, a tutte le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui essa fa parte, a tutte le Parti contraenti che essa ritiene potrebbero essere direttamen- te interessate e a ogni altra Parte contraente che ne faccia richiesta. La limi- tazione dei punti di entrata è autorizzata soltanto se i vegetali, i prodotti ve-

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getali o gli altri articoli regolamentati sono accompagnati da certificati fito- sanitari o sottoposti a un’ispezione o a un trattamento; e) l’ispezione, o altra procedura fitosanitaria, richiesta dall’organizzazione per la protezione dei vegetali di una Parte contraente per partite di vegetali, pro- dotti vegetali o altri articoli regolamentati destinati all’importazione deve es- sere effettuata nel più breve termine possibile, tenendo debitamente conto della natura deteriorabile dei prodotti in questione; f) le Parti contraenti importatrici comunicano il più presto possibile alla Parte contraente esportatrice interessata o, se del caso, alla Parte contraente rie- sportatrice interessata, i casi significativi di non conformità con i certificati fitosanitari. La Parte contraente esportatrice o, se del caso, la Parte contraen- te riesportatrice interessata, deve effettuare le opportune verifiche e, su ri- chiesta, comunicare i risultati delle stesse alla Parte contraente importatrice interessata; g) le Parti contraenti adottano esclusivamente misure fitosanitarie che sono tec- nicamente giustificate e commisurate al rischio fitosanitario in questione, che rappresentano la restrizione meno limitante possibile e che comportano i minori ostacoli possibili alla circolazione internazionale di persone, merci e mezzi di trasporto; h) qualora la situazione cambi o emergano nuovi fatti, le Parti contraenti devo- no assicurarsi che le misure fitosanitarie siano immediatamente modificate o revocate se si rivela inutile mantenerle; i) nella misura del possibile, le Parti contraenti stilano e aggiornano gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati, utilizzando le denominazioni scientifi- che e li mettono a disposizione del segretario, delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui fanno parte e, su richiesta, delle altre Parti contraenti; j) nella misura del possibile, le Parti contraenti sorvegliano gli organismi noci- vi e istituiscono e gestiscono un adeguato sistema d’informazione sulla si- tuazione degli organismi nocivi per contribuire a una categorizzazione degli stessi e alla definizione di opportune misure fitosanitarie. Su richiesta, tali informazioni sono messe a disposizione delle Parti contraenti. (3) Una Parte contraente può applicare le misure elencate nel presente articolo agli organismi nocivi che potrebbero non essere in grado di insediarsi sul suo territorio ma che, se introdottivi, provocherebbero danni economici. Le misure adottate per lottare contro gli organismi nocivi in questione devono essere tecnicamente giustifi- cate. (4) Le Parti contraenti possono applicare le disposizioni del presente articolo alle partite in transito sul loro territorio solo se siffatte misure sono tecnicamente giusti- ficate e necessarie per prevenire l’introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi. (5) Il presente articolo non impedisce alle Parti contraenti importatrici di prendere misure speciali, applicando le debite precauzioni, in materia di importazione a fini di ricerca scientifica, formazione o di altro uso specifico di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati e di organismi nocivi per i vegetali.

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(6) Il presente articolo non impedisce alle Parti contraenti di prendere adeguate misure di emergenza a seguito dell’individuazione di organismi nocivi che costitui- scono un rischio potenziale per il loro territorio o a seguito di una notifica in tal senso. Le misure in questione devono essere valutate quanto prima, per garantire che il loro mantenimento sia giustificato. Le misure adottate devono essere immediata- mente comunicate alle Parti contraenti interessate, al segretario e a tutte le organiz- zazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui la Parte contraente è membro.

Art. VIII Collaborazione internazionale (1) Le Parti contraenti collaborano, nella misura del possibile, alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, in particolare: a) collaborano allo scambio di informazioni sugli organismi nocivi dei vegetali, in particolare notificando la presenza, la comparsa o la diffusione di organi- smi nocivi che possono costituire un rischio diretto o potenziale, conforme- mente alle procedure eventualmente decise dalla Commissione; b) partecipano, nella misura del possibile, a campagne speciali di lotta agli or- ganismi nocivi che minacciano seriamente i raccolti e la cui gravità esige misure internazionali d’emergenza; c) collaborano, nella misura del possibile, a preparare informazioni di contenu- to tecnico e biologico necessarie per l’analisi del rischio fitosanitario. (2) Ciascuna Parte contraente designa un referente per lo scambio di informazioni inerenti all’attuazione della presente Convenzione.

Art. IX Organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali (1) Le Parti contraenti s’impegnano a collaborare per istituire, nelle zone appropria- te, organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali. (2) Le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali assumono un ruolo di coordinamento nelle zone di loro competenza, partecipano a diverse misure per realizzare gli obiettivi della presente Convenzione e, all’occorrenza, raccolgono e diffondono informazioni. (3) Le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali cooperano con il segretario alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione e, se del caso, coope- rano con il segretario e la Commissione all’elaborazione di norme internazionali. (4) Il segretario organizza periodicamente consultazioni tecniche con i rappresen- tanti delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali al fine di: a) promuovere la definizione e l’applicazione di pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; e b) promuovere la cooperazione interregionale per favorire l’adozione di misure fitosanitarie armonizzate al fine di lottare contro gli organismi nocivi e im- pedire la loro introduzione e/o diffusione.

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Art. X Norme (1) Le Parti contraenti s’impegnano a cooperare all’elaborazione di norme interna- zionali conformemente alle procedure adottate dalla Commissione. (2) Le norme internazionali sono adottate dalla Commissione. (3) Le norme regionali devono essere coerenti con i principi della presente Conven- zione; possono essere presentate alla Commissione, che valuta la possibilità di trasformarle in norme internazionali per le misure fitosanitarie qualora la loro appli- cabilità sia più vasta. (4) Nello svolgere le attività legate alla presente Convenzione, le Parti contraenti devono tenere conto, all’occorrenza, delle norme internazionali.

Art. XI Commissione per le misure fitosanitarie (1) Le Parti contraenti s’impegnano a istituire la Commissione per le misure fitosa- nitarie nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). (2) Nell’adempimento dei propri compiti, la Commissione deve promuovere la piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione e, in particolare: a) analizzare la situazione fitosanitaria mondiale e la necessità d’intervenire per lottare contro la diffusione degli organismi nocivi a livello internazionale e la loro introduzione nelle zone a rischio; b) definire e verificare periodicamente le disposizioni e le procedure istituzio- nali necessarie per l’elaborazione e l’adozione di norme internazionali non- ché varare tali norme; c) definire regole e procedure per la risoluzione delle controversie conforme- mente all’articolo XIII; d) istituire gli organi sussidiari che ritiene necessari al corretto adempimento dei suoi compiti; e) emanare le linee guida per il riconoscimento delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali; f) cooperare con altre organizzazioni internazionali competenti nei settori di- sciplinati dalla presente Convenzione; g) emanare le raccomandazioni necessarie all’attuazione della presente Con- venzione; e h) adempiere tutti gli altri compiti necessari alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione. (3) Tutte le Parti contraenti possono essere membri della Commissione. (4) Alle sessioni della Commissione, ciascuna Parte contraente può essere rappre- sentata da un delegato, che può essere accompagnato da un supplente nonché da esperti e consulenti. I supplenti, gli esperti e i consulenti possono partecipare alle deliberazioni della Commissione, ma non hanno diritto di voto, salvo nel caso in cui il supplente sia debitamente autorizzato a sostituire il delegato.

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(5) Le Parti contraenti si adoperano per giungere a un accordo consensuale su tutti gli aspetti in discussione. Qualora tutti gli sforzi in tal senso siano stati infruttuosi, la decisione è presa, in ultima istanza, a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. (6) Un’organizzazione membro della FAO che sia Parte contraente e gli Stati mem- bri di tale organizzazione che siano a loro volta Parti contraenti esercitano i diritti e adempiono agli obblighi legati alla loro qualità di membro conformemente, mutatis mutandis, all’atto costitutivo e al regolamento generale della FAO. (7) La Commissione può, all’occorrenza, adottare e modificare il proprio regola- mento interno, che deve essere tuttavia compatibile con le disposizioni della presen- te Convenzione o con l’atto costitutivo della FAO. (8) Il presidente della Commissione convoca con cadenza annuale una sessione ordinaria della stessa. (9) Le sessioni straordinarie della Commissione sono convocate dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri. (10) La Commissione elegge un presidente e non più di due vicepresidenti il cui mandato dura due anni.

Art. XII Segreteria (1) Il segretario della Commissione è nominato dal Direttore generale della FAO. (2) All’occorrenza, il segretario è assistito dal personale della segreteria. (3) Il segretario è responsabile dell’attuazione delle politiche e delle attività della Commissione e dello svolgimento di tutti gli altri compiti conferitigli dalla presente Convenzione; egli fa rapporto alla Commissione. (4) Il segretario comunica: a) a tutte le Parti contraenti, le norme internazionali entro sessanta giorni dalla loro adozione; b) a tutte le Parti contraenti, gli elenchi dei punti di entrata di cui all’articolo VII paragrafo 2 lettera d, comunicati dalle Parti contraenti; c) a tutte le Parti contraenti e alle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali, l’elenco degli organismi nocivi regolamentati la cui importazione è vietata o che sono menzionati all’articolo VII paragrafo 2 lettera i; d) le informazioni ricevute dalle Parti contraenti in materia di prescrizioni, re- strizioni e divieti di ordine fitosanitario di cui all’articolo VII paragrafo 2 lettera b nonché i rapporti delle organizzazioni nazionali ufficiali per la pro- tezione dei vegetali di cui all’articolo IV paragrafo 4. (5) Il segretario fornisce le traduzioni nelle lingue ufficiali della FAO delle norme internazionali e dei documenti destinati alle sessioni della Commissione. (6) Il segretario collabora con le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali al fine di realizzare gli obiettivi della presente Convenzione.

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Art. XIII Risoluzione delle controversie (1) In caso di contestazione sull’interpretazione o sull’applicazione della presente Convenzione, o qualora una Parte contraente consideri che un’azione intrapresa da un’altra Parte contraente sia incompatibile con gli obblighi che incombono a quest’ultima in virtù degli articoli V e VII della presente Convenzione, in particolare per quanto concerne i motivi di un divieto o di una restrizione all’importazione di vegetali, di prodotti vegetali o di altri articoli regolamentati provenienti dal suo territorio, le Parti contraenti coinvolte si consultano il prima possibile al fine di risolvere la controversia. (2) Se la controversia non può essere risolta secondo le modalità di cui al paragrafo 1, la o le Parti contraenti coinvolte possono chiedere al Direttore generale della FAO di nominare un Comitato di esperti incaricato di esaminare la controversia secondo le regole e le procedure che la Commissione riterrà necessario definire. (3) Fanno parte del Comitato di cui al paragrafo 2 i rappresentanti designati da ciascuna Parte contraente interessata. Il Comitato esamina la controversia tenendo conto di tutti i documenti e gli elementi probatori presentati dalle Parti contraenti interessate. Esso redige un rapporto sugli aspetti tecnici della controversia allo scopo di pervenire a una sua risoluzione. La redazione del rapporto e la sua approvazione devono essere conformi alle regole e alle procedure definite dalla Commissione; il Direttore generale trasmette il rapporto alle Parti contraenti interessate. Su richiesta, il rapporto può essere trasmesso anche all’organo competente dell’organizzazione internazionale responsabile per la risoluzione delle controversie commerciali. (4) Pur non riconoscendo un carattere vincolante alle raccomandazioni del Comita- to, le Parti contraenti convengono di adottarle come base di tutti i nuovi esami, effettuati dalle Parti contraenti interessate, della questione all’origine della contro- versia. (5) Le Parti contraenti interessate si ripartiscono equamente le spese per gli esperti. (6) Le disposizioni del presente articolo sono complementari alle procedure di risoluzione delle controversie previste da altri accordi internazionali sugli scambi commerciali e non costituiscono una deroga alle stesse.

Art. XIV Sostituzione di accordi precedenti Nelle relazioni tra le Parti contraenti, la presente Convenzione mette fine e sostitui- sce la Convenzione internazionale del 3 novembre 18813 sulle misure da prendersi contro la fillossera, la Convenzione addizionale di Berna del 15 aprile 18894 e la Convenzione internazionale di Roma del 16 aprile 1929 sulla protezione dei vege- tali.

Art. XV Applicazione territoriale (1) Ciascuna Parte contraente può, alla data della ratifica o dell’adesione, o in ogni momento successivo a tale data, trasmettere al Direttore generale della FAO una

3 [CS 14 188; RU 1954 207] 4 [CS 14 190; RU 1954 207]

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dichiarazione in cui comunica che la presente Convenzione è applicabile a tutti o parte dei territori di cui assicura la rappresentanza sul piano internazionale. La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il recepimento da parte del Direttore generale della dichiarazione in cui sono specificati detti territori. (2) In qualsiasi momento, ciascuna Parte contraente che ha trasmesso al Direttore generale della FAO una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può trasmettere un’altra dichiarazione che modifica la portata di una dichia- razione precedente o che pone fine all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione su qualsiasi territorio. Le modifiche o la revoca dell’applicabilità in questione entrano in vigore trenta giorni dopo la data di recepimento della dichiara- zione da parte del Direttore generale. (3) Il Direttore generale della FAO informa tutte le Parti contraenti in merito a ogni dichiarazione ricevuta in applicazione del presente articolo.

Art. XVI Accordi complementari (1) Al fine di affrontare problemi specifici di protezione dei vegetali che richiedono un’attenzione o misure particolari, le Parti contraenti possono stipulare accordi complementari. Tali accordi possono applicarsi a zone, a organismi nocivi, a vegeta- li e prodotti vegetali, nonché a modalità specifiche di trasporto internazionale di vegetali e prodotti vegetali o altrimenti integrare le disposizioni della presente Con- venzione. (2) Un accordo complementare entra in vigore per ciascuna Parte contraente inte- ressata dopo l’accettazione dello stesso conformemente alle disposizioni dell’accordo complementare in questione. (3) Gli accordi complementari promuovono gli obiettivi della presente Convenzione e sono conformi ai principi e alle disposizioni della stessa, come pure ai principi di trasparenza e non discriminazione; non devono inoltre contenere restrizioni dissimu- late, in particolare per quanto concerne il commercio internazionale.

Art. XVII Ratifica e adesione (1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati sino al 1° maggio 1952 e sarà ratificata il più presto possibile. Gli strumenti di ratifica saranno deposi- tati presso il Direttore generale della FAO, che comunica a ciascuno Stato firmatario la data del deposito. (2) Gli Stati non firmatari e le organizzazioni aderenti alla FAO possono aderire alla presente Convenzione non appena quest’ultima sarà entrata in vigore conformemen- te all’articolo XXII. L’adesione si effettua tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale della FAO, che ne informa tutte le Parti con- traenti. (3) Quando un’organizzazione aderente alla FAO diviene Parte contraente della presente Convenzione, conformemente all’articolo II paragrafo 7 dell’atto costituti- vo della FAO, deve notificare all’atto della sua adesione le eventuali modifiche o gli eventuali chiarimenti della sua dichiarazione di competenza presentata secondo

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l’articolo II paragrafo 5 dell’atto costitutivo della FAO, qualora ciò risulti necessario ai fini dell’accettazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte contraente della presente Convenzione può chiedere in qualsiasi momento a un’organizzazione aderente alla FAO che sia Parte contraente della presente Convenzione di comunica- re chi, tra l’organizzazione aderente e i suoi Stati membri, è competente dell’attuazione degli ambiti disciplinati dalla presente Convenzione. L’organiz- zazione aderente fornisce tali informazioni entro un termine ragionevole.

Art. XVIII Parti non contraenti Le Parti contraenti incoraggiano tutti gli Stati o tutte le organizzazioni aderenti alla FAO che non sono Parti contraenti della presente Convenzione ad accettare la stessa e incoraggiano tutte le parti non contraenti ad applicare misure fitosanitarie compa- tibili con le disposizioni della presente Convenzione e con tutte le norme internazio- nali adottate in virtù della stessa.

Art. XIX Lingue (1) Le lingue facenti fede per la presente Convenzione sono tutte le lingue ufficiali della FAO. (2) Nessuna disposizione della presente Convenzione impone a una Parte contraente di fornire e pubblicare documenti, o di fornire copie degli stessi, in una lingua diver- sa da quella o da quelle della Parte contraente, fatta eccezione per i documenti indicati al paragrafo 3. (3) I seguenti documenti sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali della FAO: a) le informazioni comunicate in conformità dell’articolo IV paragrafo 4; b) le note di accompagnamento che forniscono indicazioni bibliografiche rela- tive a documenti trasmessi conformemente all’articolo VII paragrafo 2 lette- ra b; c) le informazioni trasmesse conformemente all’articolo VII paragrafo 2 lettere b, d, i e j; d) le note che forniscono indicazioni bibliografiche e una breve sintesi dei do- cumenti inerenti alle informazioni trasmesse secondo l’articolo VIII paragra- fo 1 lettera a; e) le richieste di informazioni indirizzate ai punti di contatto e le risposte perti- nenti, esclusi gli allegati; f) qualsiasi documento messo a disposizione dalle Parti contraenti per le ses- sioni della Commissione.

Art. XX Assistenza tecnica Al fine di agevolare l’applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti s’impegnano a promuovere la fornitura di assistenza tecnica alle altre Parti contraen- ti, in particolare a quelle di Paesi in sviluppo, mediante aiuti bilaterali o con il sup- porto delle competenti organizzazioni internazionali.

1881

Protezione dei vegetali. Conv. internazionale RU 2019

Art. XXI Emendamenti (1) Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione presentata da una Parte contraente deve essere comunicata al Direttore generale della FAO. (2) Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione presentata da una Parte contraente al Direttore generale della FAO deve essere sottoposta all’approva- zione della Commissione, riunita in sessione ordinaria o straordinaria. Se l’emenda- mento implica importanti modifiche di ordine tecnico o impone nuovi obblighi alle Parti contraenti, esso deve essere sottoposto alla verifica di un comitato consultivo di esperti convocato dalla FAO prima della sessione della Commissione. (3) Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle riguardanti l’allegato, è notificata alle Parti contraenti dal Direttore generale della FAO, al più tardi alla data dell’invio dell’ordine del giorno della sessione della Commissione in cui deve essere esaminata questa proposta. (4) Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione richiede l’approvazione della Commissione ed entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua accettazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti. Ai fini del presente articolo, uno strumento depositato da un’organizzazione aderen- te alla FAO non è considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati membri dell’organizzazione stessa. (5) Per ciascuna Parte contraente, tuttavia, gli emendamenti che implicano nuovi obblighi per le Parti contraenti entrano in vigore soltanto dopo essere stati accettati da essa e a decorrere dal trentesimo giorno successivo a tale accettazione. Gli stru- menti di accettazione degli emendamenti che implicano nuovi obblighi devono essere depositati presso il Direttore generale della FAO, che informa tutte le Parti contraenti del ricevimento di detti strumenti e dell’entrata in vigore degli emenda- menti in questione. (6) Le proposte di emendamento ai modelli di certificato fitosanitario di cui nell’allegato della presente Convenzione devono essere inviati al segretario per essere esaminati e approvati dalla Commissione. Se approvati, gli emendamenti ai modelli di certificato fitosanitario di cui nell’allegato alla presente Convenzione entrano in vigore novanta giorni dopo la notifica degli stessi alle Parti contraenti da parte del segretario. (7) Ai fini della presente Convenzione, le versioni precedenti del certificato fitosa- nitario restano giuridicamente valide per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di un emendamento ai modelli di certificato fitosanitario di cui nell’allegato alla presente Convenzione.

Art. XXII Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore tra le Parti non appena tre Stati firmatari l’avranno ratificata. Per tutti gli altri Stati o le altre organizzazioni aderenti alla FAO, essa entra in vigore alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

1882

Protezione dei vegetali. Conv. internazionale RU 2019

Art. XXIII Denuncia (1) Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, comunicare la denuncia della presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Direttore generale della FAO. Il Direttore generale della FAO ne informa immediatamente tutte le Parti contraenti. (2) La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Direttore generale della FAO.

1883

Protezione dei vegetali. Conv. internazionale RU 2019

Allegato Modello di certificato fitosanitario Servizio fitosanitario N. ................................................... di: .................................................................................................................................................. Al: Servizio fitosanitario di: .................................................................................................................................................. I. Descrizione della partita Nome e indirizzo del mittente: ...................................................................................................... Nome e indirizzo dichiarati del destinatario: ................................................................................ Numero e descrizione dei colli: .................................................................................................... Segni particolari: ........................................................................................................................... Luogo di origine: .......................................................................................................................... Mezzo di trasporto dichiarato: ...................................................................................................... Punto di entrata dichiarato: ........................................................................................................... Denominazione del prodotto e quantità dichiarata: ...................................................................... Denominazione botanica dei vegetali: ..........................................................................................

Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli sopra descritti sono stati ispezio- nati e/o testati secondo procedure ufficiali appropriate e considerati esenti da organismi nocivi da quarantena, come specificato dalla Parte contraente, e che sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente della Parte contraente importatrice, compresa quella concernente gli organismi regolamentati non da quarantena. Sono giudicati praticamente esenti da altri organismi nocivi. *

II. Dichiarazione supplementare III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione Data: .............................................. Trattamento: ....................................................................... Prodotto chimico (principio attivo): .............................................................................................. Durata e temperatura: .................................................................................................................... Concentrazione: ............................................................................................................................ Informazioni supplementari: ......................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Luogo del rilascio: .............................. Nome del funzionario autorizzato: ............................... Timbro ufficiale Data: ............................................................................. Firma: ...........................................................................

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per .................................. (nome del servizio fitosanitario), i suoi funzionari o rappresentanti*.

* Clausola facoltativa

1884

Protezione dei vegetali. Conv. internazionale RU 2019

Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione Servizio fitosanitario N. ........................................................... di: ................................................................................. (Paese di riesportazione) Al: Servizio fitosanitario di: .............................................................................. (Paese(i) di importazione) I. Descrizione della partita Nome e indirizzo del mittente: ...................................................................................................... Nome e indirizzo dichiarati del destinatario: ................................................................................ Numero e descrizione dei colli: .................................................................................................... Segni particolari: ........................................................................................................................... Luogo di origine: .......................................................................................................................... Mezzo di trasporto dichiarato: ...................................................................................................... Punto di entrata dichiarato: ........................................................................................................... denominazione del prodotto e quantità dichiarata: ....................................................................... Denominazione botanica dei vegetali: .......................................................................................... .......................................................................................................................................................

Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli regolamentati sopra descritti sono stati importati in .................... (Parte contraente di riesportazione) in provenienza da .................... (Parte contraente di origine), corredati del certificato fitosanitario n. ........ di cui l’originale *)  la copia certificata conforme  è allegato(a) al presente certificato. Che sono imballati *)  reimballati  nell’imballaggio d’origine *)  in nuovi imballaggi  Che, sulla base del certificato fitosanitario originale *)  e di un’ispezione supplementare  i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli sopra descritti sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice e che durante il deposito in .................... (Parte contraente di riesportazione) non sono stati esposti al rischio di infestazione o di infezione. * Mettere una x nella casella corrispondente.

II. Dichiarazione supplementare III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione Data: .............................................. Trattamento: ....................................................................... Prodotto chimico (principio attivo): .............................................................................................. Durata e temperatura: .................................................................................................................... Concentrazione: ............................................................................................................................ Informazioni supplementari: .........................................................................................................

Luogo del rilascio: .............................. Nome del funzionario autorizzato: ............................... Timbro ufficiale Data: ............................................................................. Firma: ...........................................................................

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il ................................ (nome del Servizio fitosanitario), i suoi funzionari o rappresentanti**.

** Clausola facoltativa

1885

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Campo d’applicazione della Convenzione riveduta il 21 maggio 20195 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Afghanistan 5 giugno 2013 A 5 giugno 2013 Albania 29 luglio 1999 A 29 luglio 1999 Algeria 1° ottobre 1985 A 1° ottobre 1985 Antigua e Barbuda 24 gennaio 2006 A 24 gennaio 2006 Arabia Saudita 7 agosto 2000 7 agosto 2000 Argentina 23 settembre 1954 A 23 settembre 1954 Armenia 9 giugno 2006 A 9 giugno 2006 Australia 27 agosto 1952 27 agosto 1952 Isola di Norfolk 9 agosto 1954 A 8 settembre 1954 Nauru 9 agosto 1954 A 8 settembre 1954 Austria 22 ottobre 1952 22 ottobre 1952 Azerbaigian 8 agosto 2000 A 8 agosto 2000 Bahamas 19 settembre 1997 A 19 settembre 1997 Bahrein 29 marzo 1971 A 29 marzo 1971 Bangladesh 1° settembre 1978 A 1° settembre 1978 Barbados 6 dicembre 1976 A 6 dicembre 1976 Belarus 21 febbraio 2005 A 21 febbraio 2005 Belgio 22 luglio 1952 22 luglio 1952 Belize 14 maggio 1987 A 14 maggio 1987 Benin 12 ottobre 2010 A 12 ottobre 2010 Bhutan 20 giugno 1994 A 20 giugno 1994 Bolivia 27 ottobre 1960 A 27 ottobre 1960 Bosnia e Erzegovina 30 luglio 2003 A 30 luglio 2003 Botswana 30 giugno 2009 30 giugno 2009 Brasile 14 settembre 1961 14 settembre 1961 Bulgaria 8 novembre 1991 A 8 novembre 1991 Burkina Faso 8 giugno 1995 A 8 giugno 1995 Burundi 3 aprile 2006 A 3 aprile 2006 Cambogia 10 giugno 1952 A 10 giugno 1952 Camerun 5 aprile 2006 A 5 aprile 2006 Canada 10 luglio 1953 10 luglio 1953 Capo Verde 19 marzo 1980 A 19 marzo 1980 Ceca, Repubblica 6 aprile 1994 S 1° gennaio 1993 Ciad 15 marzo 2004 A 15 marzo 2004 Cile 11 marzo 1952 3 aprile 1952 Cina a 20 ottobre 2005 A 20 ottobre 2005 Macao 20 ottobre 2005 20 ottobre 2005

5 La presente pubblicazione completa e sostituisce quelle che figurano nelle RU 1997 1515,

2007 599, 2008 41 4023, 2011 2303, 2014 1321 e 2018 1205.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

1886

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Cipro 11 febbraio 1999 A 11 febbraio 1999 Colombia 26 gennaio 1970 26 gennaio 1970 Comore 17 gennaio 2007 A 17 gennaio 2007 Congo (Brazzaville) 14 dicembre 2004 A 14 dicembre 2004 Congo (Kinshasa) 4 maggio 2015 A 4 maggio 2015 Corea (Nord) 25 agosto 2003 A 25 agosto 2003 Corea (Sud) 8 dicembre 1953 A 8 dicembre 1953 Costa Rica 23 luglio 1973 23 luglio 1973 Côte d’Ivoire 17 dicembre 2004 A 17 dicembre 2004 Croazia 14 maggio 1999 A 14 maggio 1999 Cuba 14 aprile 1976 14 aprile 1976 Danimarca b 13 febbraio 1953 13 febbraio 1953 Dominica 30 marzo 2006 A 30 marzo 2006 Dominicana, Repubblica 23 giugno 1952 A 23 giugno 1952 Ecuador 9 maggio 1956 9 maggio 1956 Egitto 22 luglio 1953 22 luglio 1953 El Salvador 12 febbraio 1953 12 febbraio 1953 Emirati Arabi Uniti 2 aprile 2001 A 2 aprile 2001 Eritrea 6 aprile 2001 A 6 aprile 2001 Estonia 7 dicembre 2000 A 7 dicembre 2000 Eswatini 12 luglio 2005 A 12 luglio 2005 Etiopia 20 giugno 1977 A 20 giugno 1977 Figi 10 agosto 2005 A 10 agosto 2005 Filippine 3 dicembre 1953 3 dicembre 1953 Finlandia 22 giugno 1960 A 22 giugno 1960 Francia 20 agosto 1957 20 agosto 1957 Gabon 23 aprile 2008 A 23 aprile 2008 Gambia 17 novembre 2016 A 17 novembre 2016 Georgia 8 marzo 2007 A 8 marzo 2007 Germania 3 maggio 1957 3 maggio 1957 Ghana 22 febbraio 1991 A 22 febbraio 1991 Giamaica 24 novembre 1969 A 24 novembre 1969 Giappone 11 agosto 1952 11 agosto 1952 Gibuti 25 marzo 2008 A 25 marzo 2008 Giordania 24 aprile 1970 A 24 aprile 1970 Grecia 9 dicembre 1954 A 9 dicembre 1954 Grenada 27 novembre 1985 A 27 novembre 1985 Guatemala 25 maggio 1955 25 maggio 1955 Guinea 22 maggio 1991 A 22 maggio 1991 Guinea equatoriale 27 agosto 1991 27 agosto 1991 Guinea-Bissau 24 ottobre 2007 A 24 ottobre 2007 Guyana 31 agosto 1970 A 31 agosto 1970 Haiti 6 novembre 1970 A 6 novembre 1970

1887

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Honduras 30 luglio 2003 A 30 luglio 2003 India 9 giugno 1952 9 giugno 1952 Indonesia* 21 giugno 1977 21 giugno 1977 Iran 18 settembre 1972 A 18 settembre 1972 Iraq 1° luglio 1954 A 1° luglio 1954 Irlanda 31 marzo 1955 31 marzo 1955 Islanda 11 aprile 2005 A 11 aprile 2005 Isole Cook 2 dicembre 2004 A 2 dicembre 2004 Israele 3 settembre 1956 3 settembre 1956 Italia 3 agosto 1955 3 agosto 1955 Kazakistan 13 settembre 2010 A 13 settembre 2010 Kenya 7 maggio 1974 A 7 maggio 1974 Kirghizistan 11 dicembre 2003 A 11 dicembre 2003 Kuwait 12 settembre 2007 A 12 settembre 2007 Laos 28 febbraio 1955 A 28 febbraio 1955 Lesotho 24 ottobre 2013 A 24 ottobre 2013 Lettonia 18 agosto 2003 A 18 agosto 2003 Libano 18 settembre 1970 A 18 settembre 1970 Liberia 2 luglio 1986 A 2 luglio 1986 Libia 9 luglio 1970 A 9 luglio 1970 Lituania 12 gennaio 2000 A 12 gennaio 2000 Lussemburgo 13 gennaio 1955 13 gennaio 1955 Macedonia del Nord 9 agosto 2004 A 9 agosto 2004 Madagascar 24 maggio 2006 A 24 maggio 2006 Malawi 21 maggio 1974 A 21 maggio 1974 Malaysia 17 maggio 1991 A 17 maggio 1991 Maldive 3 ottobre 2006 A 3 ottobre 2006 Mali 31 agosto 1987 A 31 agosto 1987 Malta 13 maggio 1975 A 13 maggio 1975 Marocco 12 ottobre 1972 A 12 ottobre 1972 Mauritania 29 aprile 2002 A 29 aprile 2002 Maurizio 11 giugno 1971 A 11 giugno 1971 Messico 26 maggio 1976 A 26 maggio 1976 Micronesia 6 luglio 2007 A 6 luglio 2007 Moldova 25 gennaio 2001 A 25 gennaio 2001 Mongolia 26 maggio 2009 A 26 maggio 2009 Montenegro 27 luglio 2009 A 27 luglio 2009 Mozambico 15 maggio 2008 A 15 maggio 2008 Myanmar 26 maggio 2006 A 26 maggio 2006 Namibia 23 febbraio 2007 A 23 febbraio 2007 Nepal 8 maggio 2006 A 8 maggio 2006 Nicaragua 2 agosto 1956 A 2 agosto 1956 Niger 4 giugno 1985 A 4 giugno 1985

1888

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Nigeria 17 agosto 1993 A 17 agosto 1993 Niue 27 ottobre 2005 A 27 ottobre 2005 Norvegia 23 aprile 1956 A 23 aprile 1956 Nuova Zelanda 16 settembre 1952 16 settembre 1952 Oman 23 gennaio 1989 A 23 gennaio 1989 Paesi Bassi 29 ottobre 1954 29 ottobre 1954 Pakistan 10 novembre 1954 A 10 novembre 1954 Palau 23 giugno 2006 A 23 giugno 2006 Panama 14 febbraio 1968 A 14 febbraio 1968 Papua Nuova Guinea 1° giugno 1976 A 1° giugno 1976 Paraguay 5 aprile 1968 A 5 aprile 1968 Perù 1° luglio 1975 1° luglio 1975 Polonia 29 maggio 1996 A 29 maggio 1996 Portogallo 20 ottobre 1955 20 ottobre 1955 Qatar 8 giugno 2006 A 8 giugno 2006 Regno Unito 7 settembre 1953 7 settembre 1953 Guernesey 9 marzo 1966 A 8 aprile 1966 Isola di Man 1° ottobre 1953 1° ottobre 1953 Jersey 1° ottobre 1953 A 31 ottobre 1953 Rep. Centrafricana 27 ottobre 2004 A 27 ottobre 2004 Romania* 17 novembre 1971 A 17 novembre 1971 Ruanda 26 agosto 2008 A 26 agosto 2008 Russia 24 aprile 1956 A 24 aprile 1956 Saint Kitts e Nevis 17 aprile 1990 A 17 aprile 1990 Saint Lucia 23 ottobre 2002 A 23 ottobre 2002 Saint Vincent e Grenadine 15 novembre 2001 A 15 novembre 2001 Salomone, Isole 18 ottobre 1978 A 18 ottobre 1978 Samoa 2 marzo 2005 A 2 marzo 2005 São Tomé e Príncipe 7 aprile 2006 A 7 aprile 2006 Seicelle 31 ottobre 1996 31 ottobre 1996 Senegal 3 marzo 1975 A 3 marzo 1975 Serbia 11 febbraio 1955 11 febbraio 1955 Sierra Leone 23 giugno 1981 A 23 giugno 1981 Singapore 18 agosto 2010 A 18 agosto 2010 Siria 5 novembre 2003 A 5 novembre 2003 Slovacchia 24 marzo 2006 A 24 marzo 2006 Slovenia 27 maggio 1998 A 27 maggio 1998 Spagna 18 febbraio 1952 3 aprile 1952 Sri Lanka 3 aprile 1952 3 aprile 1952 Stati Uniti 18 agosto 1972 18 agosto 1972 Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali 18 agosto 1972 17 settembre 1972

1889

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Sudafrica 21 settembre 1956 21 settembre 1956 Sudan 16 luglio 1971 A 16 luglio 1971 Sudan del Sud 6 dicembre 2013 A 6 dicembre 2013 Suriname 22 aprile 1977 S 25 novembre 1975 Svezia 30 maggio 1952 30 maggio 1952 Svizzera 26 settembre 1996 26 settembre 1996 Tagikistan 4 ottobre 2010 A 4 ottobre 2010 Tanzania 21 febbraio 2005 A 21 febbraio 2005 Thailandia 16 agosto 1978 16 agosto 1978 Togo 2 aprile 1986 A 2 aprile 1986 Tonga 23 novembre 2005 A 23 novembre 2005 Trinidad e Tobago 30 giugno 1970 A 30 giugno 1970 Tunisia 22 luglio 1971 A 22 luglio 1971 Turchia 29 luglio 1988 A 29 luglio 1988 Tuvalu 15 dicembre 2006 A 15 dicembre 2006 Ucraina 31 maggio 2006 A 31 maggio 2006 Uganda 29 agosto 2007 A 29 agosto 2007 Ungheria 17 maggio 1960 A 17 maggio 1960 Unione europea 6 ottobre 2005 A 6 ottobre 2005 Uruguay 15 luglio 1970 15 luglio 1970 Vanuatu 2 agosto 2007 A 2 agosto 2007 Venezuela 12 maggio 1966 A 12 maggio 1966 Vietnam 22 febbraio 2005 A 22 febbraio 2005 Yemen 20 dicembre 1990 A 20 dicembre 1990 Zambia 24 giugno 1986 A 24 giugno 1986 Zimbabwe 30 novembre 2012 A 30 novembre 2012 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione della Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO): www.fao.org/legal o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica alla Regione amministrava speciale (SAR) di Hong Kong. b Il testo emendato della Conv. (1997) non si applica alla Groenlandia e alle Isole Färöer.

1890

Protezione dei vegetali. Conv. internazionale RU 2019

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

1891

Protezione dei vegetali. Conv. internazionale RU 2019

1892