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AS 2019 3231

Ordinanza sulla geoinformazione

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

Modifica del 16 ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 20081 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

16 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 510.620

2019-1796 3231

Geoinformazione. O RU 2019

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Modifica degli identificatori «zone di pianificazione», «riserve forestali» e «Spazio riservato alle acque»

Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Zone di pianificazione RS 700 art. 27 Cantoni X A X 76 [ARE] Riserve forestali RS 921.0 Cantoni X A X 160 art. 20 cpv. 4 [UFAM] RS 921.01 art. 41 Spazio riservato alle RS 814.20 art. 36a Cantoni X A X 190 acque RS 814.201 [UFAM] art. 41a, 41b

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