AS 2019 4221
Regolamento del DATEC sull'organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per impianti nucleari
Regolamento del DATEC sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per impianti nucleari
Modifica del 6 novembre 2019
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I Il regolamento del DATEC del 27 gennaio 20161 sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per impianti nucleari è modificato come segue:
Titolo Regolamento del DATEC sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli inve- stimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Art. 3 cpv. 2 Abrogato
Art. 5 cpv. 1 lett. g e m, nonché 2 1 Oltre a quelli elencati nell’articolo 23 OFDS, la Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: g. Abrogata m. Abrogata 2 Può delegare altri compiti, non elencati nell’articolo 23 OFDS o nel capoverso 1, al comitato della Commissione.
1 RS 732.179
2019-2847 4221
Organizzazione, principi ed obiettivi degli investimenti patrimoniali, RU 2019 condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per impianti nucleari. R del DATEC
Art. 6 cpv. 1 lett. d Abrogata
Art. 7 lett. f Il comitato della Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: f. assume altri compiti affidatigli dalla Commissione.
Art. 15 cpv. 2 Abrogato
Art. 18 cpv. 4 4 In caso di conflitti d’interesse in occasione di controversie legali in cui sono coin- volti i proprietari rappresentati e il Fondo di disattivazione o il Fondo di smaltimento o in caso di conflitti d’interesse in relazione alla propria persona, i membri della Commissione, dei comitati e dei gruppi specializzati che rappresentano gli interessi dei proprietari devono ricusarsi.
Art. 21 Abrogato
II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
6 novembre 2019 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga