AS 2019 4399
Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)
del 29 novembre 2019
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 3 lettera b, 22, 23, 31 capoverso 1, 32 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV), ordina:
Art. 1 Equivalenze terminologiche e diritto applicabile 1 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinan- za figurano nell’allegato 1 numero 1.
2 Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta,
rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto sviz- zero di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’im- portazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.
Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20192 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’alle- gato 3.
RS 916.202.1
2019-3225 4399
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
Art. 4 Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR- DATEC3 sono indicate nell’allegato 4.
Art. 5 Divieto d’importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato Per merci di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/20194 si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato.
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20175 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
29 novembre 2019 Ufficio federale dell’agricoltura: Andrea Leute
3 RS 916.201 4 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione del 18 dicembre 2018 che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto ri- schio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento, GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10. 5 RU 2017 7587, 2018 847 2383, 2019 1819
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
Allegato 1 (art. 1)
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Equivalenze terminologiche
Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza hanno nella presente ordi- nanza gli equivalenti seguenti:
Unione europea Svizzera
a. Espressioni in italiano Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Introduzione nel territorio Importazione in Svizzera da Stati terzi dell’Unione / della Comunità Zona infestata Zona infetta b. Espressioni in tedesco Europäische Gemeinschaft / Schweiz Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Kom- Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst mission (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Einfuhr in das Gebiet der Union / Einfuhr aus Drittstaaten in die Schweiz Gemeinschaft Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung c. Espressioni in francese Communauté européenne / Com- Suisse munauté Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Com- Service phytosanitaire fédéral (SPF) mission États membres Cantons Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un État tiers la Communauté Zone contaminée Foyer de contamination
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
2 Diritto applicabile
Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, riman- dano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero seguente:
Unione europea Svizzera
Art. 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE Art. 33, 43 e 65–70 OSalV del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. Direttiva 92/90/CEE della Commis- Art. 76–82 OSalV sione, del 3 novembre 1992, che stabili- sce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38. Direttiva 92/105/CEE della Commis- Art. 83–88 OSalV sione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22 Direttiva 93/50/CEE della Commis- All. 12 n. 14 OSalV-DEFR-DATEC6 sione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di rac- colta e di spedizione situati nelle rispet- tive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.
6 RS 916.201
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
Unione europea Svizzera
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, OSalV dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’intro- duzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Art. 4 par. 1 Art. 7 cpv. 1 OSalV Art. 13 par. 1 Art. 7 cpv. 2 e 3 OSalV-DEFR-DATEC Art. 13c par. 8 Art. VI par. 2 lett. e della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19517 per la protezione dei vegetali Art. 16 par. 1 Art. 104 cpv. 1 e 2 lettera a OSalV Art. 16 par. 2 Art. 23 e 104 cpv. 2 lett. a OSalV All. I All. 1 OSalV-DEFR-DATEC All. II All. 3 OSalV-DEFR-DATEC All. III All. 5 OSalV-DEFR-DATEC All. IV All. 4 e 7 OSalV-DEFR-DATEC All. V All. 6 OSalV-DEFR-DATEC Direttiva 2004/103/CE della Commis- Art. 47 cpv. 2 OSalV sione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vege- tali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni rela- tive a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.
7 RS 0.916.20
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
Unione europea Svizzera
Direttiva 2008/61/CE della Commis- Art. 7 cpv. 1 e 37 cpv. 1 OSalV sione, del 17.06.2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consi- glio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varie- tale, GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41. Decisione di esecuzione 2014/917/UE Art. 9 par. 1 dell’allegato 4 dell’Accordo della Commissione, del 15 dicembre del 21 giugno 19998 tra la Confederazione 2014, che stabilisce norme dettagliate Svizzera e la Comunità europea sul com- per l’attuazione della direttiva mercio di prodotti agricoli 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri, GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59.
8 RS 0.916.026.81
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Allegato 2 (art. 2)
Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
1 Patate originarie dell’Egitto
1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
L’importazione di tuberi di Solanum tuberosum L. (patate) originarie dell’Egitto è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se le patate: a. non sono destinate alla coltivazione; b. provengono da zone iscritte nell’elenco delle zone indenni da organismi no- civi stilato dall’Egitto in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta- zione e l’agricoltura (FAO) (ISPM n. 4)9 e riconosciute come tali dall’Unio- ne europea ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 della decisione di esecuzione c. oltre alle esigenze fissate nell’allegato 3 OSalV-DEFR-DATEC11 per i tube- ri di Solanum tuberosum L., soddisfano i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE.
1.2 Esclusione dalla lista delle zone indenni da organismi nocivi
Se in occasione dei controlli eseguiti in Egitto prima dell’esportazione conforme- mente al numero 2.1 dell’allegato della decisione di esecuzione 2011/787/UE o dei controlli all’importazione di cui al numero 1.4 si riscontra un’infestazione da Ral- stonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., per le patate provenienti dalla zona d’origine interessata si applica nuovamente un divieto d’importazione almeno fino a quando la zona in questione non sia considerata nuovamente indenne da organismi nocivi sulla scorta dei risultati delle ispezioni condotte dall’Egitto.
9 La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 29.5.2017) può essere consultata gratuitamente su: www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards 10 Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusio- ne di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto, versione GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112. 11 RS 916.201
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
1.3 Notifica di una partita
La data prevista di arrivo di una partita di patate originarie dell’Egitto, la sua quan- tità e il luogo di ricarico della partita nell’UE devono essere notificati con almeno una settimana di anticipo al Servizio fitosanitario federale (SFF).
1.4 Controllo all’importazione
1.4.1 In occasione del controllo fitosanitario all’importazione prescritto dall’arti- colo 43 capoverso 1 OSalV le patate originarie dell’Egitto sono sottoposte a ispezioni conformemente ai numeri 4 e 5 dell’allegato della decisione di ese- cuzione 2011/787/UE.
1.4.2 Le partite di patate per le quali dai documenti di accompagnamento di cui
all’articolo 46 capoverso 2 OSalV risulta che sono state sottoposte a un con- trollo fitosanitario completo nell’UE possono essere importate in Svizzera senza controllo da parte del SFF.
1.5 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
L’esclusione dal divieto d’importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2020.
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Allegato 3 (art. 3)
Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC12
1 Virus del mosaico del pepino
1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus del mosaico del pepino si applicano gli articoli 1–4 della decisione 2004/200/CE13 e l’allegato ivi menzionato.
1.2 Disposizioni speciali
1.2.1 Le sementi di pomodoro che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto
all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione 2004/200/CE possono essere im- portate anche in Svizzera. 1.2.2 Gli studi ufficiali menzionati nell’articolo 4 della decisione 2004/200/CE per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adi- biti alla produzione di vegetali di pomodoro compresi i frutti sono eseguiti dal Servizio fitosanitario federale (SFF).
2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) si appli- cano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2012/27014 e gli allegati I e II ivi menzionati.
12 RS 916.201 13 Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, versione GU L 64 del 2.3.2004, pag. 43. 14 Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione del 3.1.2018, GU L 2 del 5.1.2018, pag. 11.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
2.2 Disposizioni speciali
2.2.1 I tuberi di patata che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera. 2.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
3 Specie di lumache del genere Pomacea (Perry)
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere Poma- cea (Perry) si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione 2012/697/UE15 e gli allegati I e II ivi menzionati.
3.2 Disposizioni speciali
3.2.1 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto
all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/697/UE pos- sono essere importati anche in Svizzera. 3.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
4 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa,
Ichikawa, Tsuyumu & Goto
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto si applicano gli articoli 1–5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/19816 e gli allegati I e II ivi menzionati.
15 Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry), versione GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14. 16 Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, versione GU L 31 del 4.2.2017, pag. 29.
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4.2 Disposizioni speciali
4.2.1 I vegetali specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’in- terno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/198 possono essere importate anche in Svizzera. 4.2.2 Invece del termine menzionato nell’articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/697/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus ToBRFV si applicano gli articoli 1–7 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2019/161517.
6 Virus Rose Rosette
6.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus Rose Rosette si applicano gli articoli 1–7 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2019/173918.
17 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 della Commissione, del 26 settembre 2019, che istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), GU L 250 del 30.09.2019, pag. 91. 18 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette, GU L 265 del 18.10.2019, pag. 12.
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Allegato 4 (art. 4)
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC19
1 Thrips palmi Karny originario della Thailandia
1.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Thrips palmi Karny nell’importazione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia si applica l’articolo 1 della decisione 98/109/CE20 e l’allegato ivi menzionato.
1.2 Disposizioni speciali
Le ispezioni menzionate al numero 3 dell’allegato della decisione 98/109/CE sono eseguite dal Servizio fitosanitario federale (SFF).
2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2, 3 paragrafi 1 e 2, 3bis paragrafi 1–3, 4 paragrafi 1–3 e 5–7, gli articoli 5–7, 9 paragrafi 1–8 e 9 secondo comma e gli articoli 9bis–18 della decisione di esecuzione (UE) 2015/78921 nonché gli allegati I–III.
2.2 Disposizioni speciali
2.2.1 Invece delle direttive tecniche di cui agli articoli 3 paragrafo 1 e 6 paragra- fo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, nell’esercizio dei rileva- menti i Cantoni devono osservare la corrispondente direttiva del SFF. 2.2.2 In caso di risultati positivi i test di conferma di cui all’articolo 3 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 vanno effettuati sotto l’alta vi- gilanza del SFF.
19 RS 916.201 20 Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny, GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47. 21 Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), GU L 125, del 21.5.2015, pag. 36, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1511, GU L 255 del 11.10.2018, pag. 16.
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2.2.3 Il piano di emergenza di cui all’articolo 3bis della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è elaborato dal SFF.
2.2.4 Le misure ai sensi dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE)
2015/789 per definire una zona delimitata sono attuate in collaborazione con il SFF.
2.2.5 Le piante specificate che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere
spostate all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 possono essere importate anche in Svizzera. 2.2.6 Per deroghe nel quadro delle misure di eradicazione ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2bis e per l’applicazione di misure di contenimento ai sensi dell’articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è necessario il consenso del SFF. 2.2.7 Invece del termine menzionato nell’articolo 14 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata. 2.2.8 Per piante ospiti di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si intendono, in Europa, le seguenti piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle sementi: Calicotome spinosa (L.) Link Cistus albidus L. Coffea Genista lucida Cambess. Helicrysum stoechas (L.) Moench Lavandula dentata L. Lavandula x chaytorae Nerium oleander L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium L. Prunus dulcis (Mill.) D.A Webb Rosmarinus officinalis L. Teucrium capitatum L. Ulex minor Roth Vinca 2.2.9 Per piante ospiti delle sottospecie presenti in Europa di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si intendono le seguenti piante destinate alla coltivazione, ad eccezione delle sementi: a. piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa: Cistus mospeliensis L. Erysimum Juglans regia L. Streptocarpus Vitis vinifera L.
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b. piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. multiplex: Acacia dealbata Link Acacia saligna (Labill.) Wendl Acer pseudoplatanus L. Anthyllis hermanniae L. Artemisia arborescens L. Asparagus acutifolius L. Calicotome spinosa (L.) Link Calicotome villosa (Poiret) Link Cercis siliquastrum L. Cistus creticus L. Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L. Convolvulus cneorum L. Coprosma repens A. Rich. Coronilla glauca L. Coronilla valentina L. Cytisus scoparius (L.) Link Cytisus villosus Pourr. Elaeagnus augustifolia L. Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord. Euryops pectinatus (L.) Cass. Ficus carica L. Fraxinus angustifolia Vahl Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) Genista corsica (Loisel.) DC. Genista ephedroides DC. Grevillea juniperina R. Br. Hebe Helichrysum italicum (Roth) G. Don Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) Lavandula x intermedia Lonicera japonica Thunb. Medicago sativa L. Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. Myrtus communis L. Olea europaea L. Pelargonium graveolens L’Hér Phagnalon saxatile (L.) Cass. Prunus armeniaca L. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus domestica L. Prunus cerasus L. Quercus suber L. Rhamnus alaternus L.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
Rosa canina L. Spartium junceum L. Ulex europaeus L. Veronica elliptica L. Westringia fruticosa (Willd.) Druce c. piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. pauca: Acacia saligna (Labill.) Wendl. Amaranthus retroflexus L. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Chenopodium album L. Cistus creticus L. Dimorphoteca fructicosa (L.) Dodonaea viscosa Jacq. Eremophila maculata F. Muell. Erigeron sumatrensis Retz. Erigeron bonariensis L. Euphorbia chamaesyce L. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Heliotropium europaeum L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Olea europaea L. Pelargonium x fragrans Phillyrea latifolia L. Rhamnus alaternus L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.
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3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–10, 11 paragrafo 1, 12–13 e 15–17 della decisione di esecuzione (UE) 2016/71522.
3.2 Disposizioni speciali
3.2.1 I punti di entrata di cui all’articolo 11 paragrafo 1 della decisione di esecu- zione (UE) 2016/715, attraverso i quali i frutti specificati sono importati in Svizzera, sono definiti dal SFF. 3.2.2 Dopo l’esecuzione delle ispezioni menzionate nell’articolo 12 della decisio- ne di esecuzione (UE) 2016/715 dei frutti specificati importati in Svizzera, questi sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di tra- sformazione o in un deposito di cui all’articolo 15 di detta decisione di ese- cuzione, in ogni caso sotto la vigilanza del SFF. 3.2.3 I frutti specificati possono essere nuovamente esportati nell’UE soltanto se il SFF autorizza tale trasferimento.
3.2.4 In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli
13–15 della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è il SFF.
4 Spodoptera frugiperda (Smith)
4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Spodoptera frugiperda (Smith) si applicano gli articoli 1–5, 6 paragrafi 1 e 2, nonché 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/63823.
4.2 Disposizioni speciali
4.2.1 In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 2
paragrafi 1–3 e 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti
22 Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell’11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni Paesi terzi per impe- dire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citri- carpa (McAlpine) Van der Aa, GU L 125, del 13.5.2016, pag. 16, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/449, GU L 77 del 20.3.2019, pag. 76. 23 Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith), GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1598, GU L 248 del 26.9.2019, pag. 86.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019
in aziende omologate ai sensi del articolo 76 OSalV che sono garantiti dal SFF. 4.2.2 Negli articoli 3 e 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638, per traspor- to dei vegetali specificati nell’Unione si intende l’importazione nell’UE o in Svizzera. 4.2.3 L’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3 lettera c e 5 paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è l’organizzazione fitosanitaria nazionale dello Stato membro dell’UE in cui si trova il punto di entrata nell’UE del vegetale specificato. Nei casi di cui all’articolo 46 capo- verso 2 OSalV l’organismo ufficiale responsabile è il SFF.
4.2.4 I Cantoni comunicano al SFF entro il 31 marzo i risultati dei rilevamenti
effettuati nell’anno civile precedente.
5 Aromia bungii (Faldermann)
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Aromia bungii (Faldermann) si appli- cano gli articoli 1–13 della decisione di esecuzione (UE) 2018/150324.
5.2 Disposizioni speciali
5.2.1 In Svizzera l’organismo ufficiale responsabile menzionato negli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 è il servizio fitosanita- rio cantonale competente, tranne per i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell’articolo 76 OSalV, che sono eseguiti dal SFF. 5.2.2 L’istituzione di zone delimitate e la loro revoca ai sensi dell’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 sono attuate in collaborazione con il SFF.
5.2.3 Le piante specificate che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere
spostate all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 possono essere importate anche in Svizzera. 5.2.4 Il legno specificato e il materiale da imballaggio a base di legno specificato che nell’UE adempiono le condizioni per poter essere spostati all’interno dell’UE conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 pos- sono essere importati anche in Svizzera. 5.2.5 Invece del termine menzionato nell’articolo 10 paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1503 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
24 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell’8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’Aromia bungii (Faldermann), GU L 254 del 10.10.2018, pag. 9.
Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato RU 2019