AS 2019 579
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore della formazione musicale
Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore della formazione musicale
Concluso il 25 maggio 2018 Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 febbraio 2019
Il Consiglio federale svizzero (di seguito: Svizzera) e il Governo del Principato del Liechtenstein (di seguito: Liechtenstein), in seguito denominate «le Parti», animati dal desiderio di promuovere gli stretti legami tra la Svizzera e il Liechten- stein nell’ambito della cultura; convinti che la cooperazione culturale contribuisca a consolidare le relazioni ami- chevoli tra gli abitanti dei due Stati; consapevoli che la formazione musicale fornisce un contributo indispensabile allo sviluppo della personalità e al rafforzamento della partecipazione alla vita culturale; convengono quanto segue:
Art. 1 Oggetto 1 Il presente accordo disciplina la partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Musica (di seguito: programma/G+M) della Svizzera. L’accordo ha lo scopo di consentire a bambini e giovani del Liechtenstein di partecipare al pro- gramma alle stesse condizioni dei bambini e giovani della Svizzera. 2 La Svizzera mette la sua organizzazione per il programma, comprese tutte le pre- stazioni, a disposizione del Liechtenstein, contro rimborso delle spese effettive.
RS 0.442.151.41
2018-1845 579
Collaborazione nel settore della formazione musicale. RU 2019
Art. 2 Atti normativi e altre disposizioni 1 Gli atti normativi e le altre disposizioni della Svizzera applicabili nel Liechtenstein in virtù del presente accordo sono elencati nell’allegato I del presente accordo. 2 Le autorità svizzere comunicano tempestivamente alle autorità del Liechtenstein le modifiche e i complementi che esse intendono apportare agli atti normativi e alle altre disposizioni della Svizzera rilevanti ai fini dell’esecuzione del presente accor- do. L’allegato I può essere modificato e completato per via diplomatica se le autorità svizzere e le autorità del Liechtenstein (art. 5) lo decidono di comune accordo.
Art. 3 Partecipazione al programma La partecipazione del Liechtenstein al programma è retta dagli atti normativi e dalle altre disposizioni della Svizzera applicabili di cui all’allegato I, salvo se non è con- venuto diversamente di seguito.
Art. 3.1 Abilitazione di monitori G+M 1 La formazione di monitore G+M è aperta ai cittadini svizzeri o del Liechtenstein e ai domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein che soddisfano gli altri requisiti di cui alle disposizioni dell’allegato I. 2 Gli attestati G+M conseguiti nel quadro della formazione autorizzano a condurre corsi G+M e campi G+M in Svizzera e nel Liechtenstein.
Art. 3.2 Riconoscimento e svolgimento di offerte G+M Organizzazioni svizzere e del Liechtenstein possono concepire e far riconoscere offerte G+M (moduli di formazione e corsi e campi con bambini e giovani) e assicu- rarne lo svolgimento in Svizzera o nel Liechtenstein.
Art. 3.3 Partecipazione a offerte G+M Possono partecipare alle offerte G+M di organizzatori svizzeri o del Liechtenstein i bambini e giovani che sono cittadini svizzeri o del Liechtenstein oppure sono domi- ciliati in Svizzera o nel Liechtenstein e che soddisfano gli altri requisiti di cui alle disposizioni dell’allegato I.
Art. 3.4 Contributi Agli organizzatori di offerte G+S nei due Stati sono versati contributi sulla base degli stessi principi. Il versamento dei contributi avviene tramite l’organo di esecu- zione del programma.
Art. 4 Compensazione delle prestazioni per la partecipazione al programma 1 Le prestazioni fornite dalla Svizzera saranno rimborsate annualmente dal Liechten- stein secondo le spese effettive e conformemente alle disposizioni stabilite nell’alle- gato II del presente accordo.
Collaborazione nel settore della formazione musicale. RU 2019
2 L’allegato II può essere modificato e completato se il Consiglio federale svizzero e il Governo del Liechtenstein lo decidono di comune accordo.
Art. 5 Autorità competenti
1 Le autorità competenti sono:
a. in Svizzera: Ufficio federale della cultura; b. nel Liechtenstein: Ufficio della cultura. 2 Le due autorità corrispondono direttamente tra loro nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 6 Disposizioni finali 1 Le Parti si notificano per via diplomatica la conclusione delle rispettive procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. L’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica. 2 Ciascuna Parte può denunciare per scritto in qualsiasi momento il presente accor- do. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dalle due Parti, hanno fir- mato il presente accordo.
Fatto a Venezia, il 25 maggio 2018, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Alain Berset Aurelia Frick
Collaborazione nel settore della formazione musicale. RU 2019
Allegato I
Atti normativi e altre disposizioni del programma
1. Atti normativi
– Legge federale dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (legge sulla promozione della cultura, LPCu), RS 442.1; è applicabile l’articolo 12 – Ordinanza del DFI del 25 novembre 2015 concernente il regime di promo- zione 2016-2020 in favore del programma Gioventù e Musica (regime di promozione, O-DFI ), RS 442.131
2. Altre disposizioni
– Istruzioni e regolamenti in materia sul sito Internet del programma: regola- mento per le indennità G+M, regolamento per i contributi a corsi e campi G+M e a moduli di formazione per monitori G+M, formulari ecc.
Collaborazione nel settore della formazione musicale. RU 2019
Allegato II
Compensazione delle prestazioni per la partecipazione al programma
1. Formazione dei quadri
1 Il Liechtenstein indennizza la Svizzera per i partecipanti a corsi di formazione e formazione continua dei quadri G+S domiciliati nel Liechtenstein. Il Liechtenstein indennizza la Svizzera anche per i partecipanti di nazionalità del Liechtenstein domiciliati al di fuori del Liechtenstein e della Svizzera. 2 L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi svolti dall’Ufficio federale della cultura o dall’organo di esecuzione, o sostenuti con contributi dall’Ufficio federale della cultura conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
2. Corsi G+M e campi G+M
1 Il Liechtenstein indennizza la Svizzera per i partecipanti a corsi G+M e campi
G+M domiciliati nel Liechtenstein. Il Liechtenstein indennizza la Svizzera anche per i partecipanti di nazionalità del Liechtenstein domiciliati al di fuori del Liechtenstein e della Svizzera.
2 L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi G+M e campi G+M sostenuti
con contributi dall’Ufficio federale della cultura o dall’organo di esecuzione, con- formemente alle disposizioni dell’allegato I.
3. Spese amministrative
1 Il Liechtenstein partecipa alle spese amministrative sostenute dalla Svizzera per il programma. Si tratta delle spese per l’amministrazione e per lo sviluppo del pro- gramma da parte dell’organo di esecuzione e per lo sviluppo e la gestione della banca dati G+M necessaria a tale scopo. 2 La partecipazione alle spese è calcolata in base alla contabilità a costi completi dell’organo di esecuzione. La partecipazione del Liechtenstein è proporzionale al numero di bambini e giovani dei due Stati che partecipano al programma.
Collaborazione nel settore della formazione musicale. RU 2019