AS 2019 603
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP). Decisioni n. SC-8/10, SC-8/11 e SC-8/12 della Conferenza delle Parti sull'iscrizione del decabromodifeniletere, delle paraffine clorurate a catena corta e dell'esaclorobutadiene
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) Decisioni n. SC-8/10, SC-8/11 e SC-8/12 della Conferenza delle Parti sull’iscrizione del decabromodifeniletere, delle paraffine clorurate a catena corta e dell’esaclorobutadiene
Adottate il 5 maggio 2017 nell’ambito della 8a riunione della Conferenza delle Parti Entrate in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 2018
Traduzione
La Conferenza delle Parti decide:
di modificare gli Allegati A e C della Convenzione di Stoccolma 1, secondo le ver- sioni qui annesse.
1 RS 0.814.03
2018-2882 603
Convenzione POP RU 2019
Allegato A
Eliminazione
Parte I, tabella delle sostanze chimiche Dopo la sostanza Clordecone è inserita la seguente voce:
Sostanza chimica Attività Deroga specifica
…
Decabromodifenile- Produzione Come ammessa per le Parti iscritte tere (BDE-209) del nel registro decabromodifenile- Uso Conformemente alla parte IX del tere commerciale presente allegato: (n. CAS: 1163-19-5) Parti destinate ai veicoli specificati nel paragrafo 2 della parte IX del presente allegato; Tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata presentata prima di dicembre 2018 e ottenuta prima di dicembre 2022 e pezzi di ricambio destinati a questi aeromobi- li; Prodotti tessili che richiedono carat- teristiche ignifughe, esclusi gli indu- menti e i giocattoli; Additivi per alloggiamenti in plastica e parti destinate a elettrodomestici riscaldanti, ferri da stiro, ventilatori, riscaldatori a immersione contenenti parti elettriche o a contatto diretto con queste parti oppure che devono rispettare norme relative ai materiali ignifughi, con tenori inferiori al
10 per cento in massa della parte;
Schiuma di poliuretano per l’isolamento degli edifici.
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Dopo la sostanza Mirex è inserita la seguente voce:
Sostanza chimica Attività Deroga specifica
…
Paraffine clorurate a Produzione Come ammessa per le Parti iscritte catena corta (alcani, nel registro C10–13, clorurati)+: Uso Additivi per la fabbricazione di idrocarburi clorurati cinghie di trasmissione nell’industria a catena lineare da della gomma naturale e sintetica; C10 a C13 con un teno- Pezzi di ricambio di nastri trasporta- re in cloro superiore tori in gomma nell’industria minera- al 48 per cento in ria e forestale massa. Industria conciaria, in particolare per Ad esempio, le l’ingrassaggio del cuoio sostanze con i numeri CAS seguenti possono Additivi lubrificanti, in particolare contenere paraffine per i motori di automobili, i genera- clorurate a catena tori elettrici e i parchi eolici come corta: pure per la trivellazione alla ricerca di gas e petrolio e le raffinerie per la n. CAS 85535-84-8 produzione di diesel n. CAS 68920-70-7 Tubi per lampadine decorative n. CAS 71011-12-6 d’esterno n. CAS 85536-22-7 Vernici impermeabilizzanti e ignifu- n. CAS 85681-73-8 ghe n. CAS 108171-26-2 Adesivi Trasformazione di metalli Plastificanti secondari nei cloruri di polivinile morbidi, tranne in giocatto- li e prodotti per bambini
Parte I, nota (vii) (vii) La nota (i) non si applica alle quantità di una sostanza chimica, il cui nome è seguito dal segno «+» nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, contenute in miscele in tenori superiori o uguali all’1 per cento in massa.
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Parte IX Parte IX Decabromodifeniletere 1 La produzione e l’impiego del decabromodifeniletere sono aboliti, tranne per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e utilizzarlo conformemente all’articolo 4. 2 Deroghe specifiche per le parti destinate ai veicoli possono essere concesse per la produzione e l’uso di decabromodifeniletere commerciale limitatamente agli ambiti seguenti: a) Parti destinate ai veicoli di vecchia generazione, definiti come veicoli non più prodotti in serie, le cui parti sono incluse in almeno una delle categorie seguenti: i) gruppo motopropulsore ed elementi situati sotto il cofano quali cavi di massa e di collegamento della batteria, tubi della climatizzazione mobi- le, gruppo motopropulsore, anelli di collettori di scarico, isolamento del vano motore, cavi e cinghie sotto il cofano (cavi motore ecc.), sensori di velocità, tubi, moduli di ventilazione e sensori di detonazione; ii) sistemi di alimentazione a carburante quali tubi, serbatoi e parti basse del serbatoio per carburante; iii) dispositivi pirotecnici ed elementi a contatto con questi ultimi quali cavi di attivazione del gonfiamento degli airbag, rivestimenti e tessuti dei sedili (solo se pertinenti in relazione agli airbag) e airbag (frontali e la- terali); iv) sospensioni e inserti all’interno quali le rifiniture interne, i materiali di insonorizzazione acustica e le cinture di sicurezza. b) Le parti di veicoli specificate nei paragrafi 2 (a) da (i) a (iv) qui sopra e quel- le incluse in almeno una delle categorie seguenti: i) plastica rinforzata (cruscotto e rifiniture interne); ii) parti situate sotto il cofano o il cruscotto [blocco di collegamento o di fusibili, fili elettrici ad amperaggio più elevato e guaine di cavi (fili delle candele)]; iii) dispositivi elettrici ed elettronici (involucri e supporti di batterie, con- nettori elettrici per il controllo del motore, componenti di autoradio con lettore CD, navigatori satellitari, sistemi di geolocalizzazione e infor- matici); iv) parti contenenti tessuti quali ponti posteriori, imbottiture, rivestimenti del tetto, sedili, poggiatesta, alette parasole, pannelli, tappetini. 3 Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (a) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli di vecchia generazione
oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima. 4 Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (b) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.
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5 Le deroghe specifiche concernenti i pezzi di ricambio destinati ai tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata richiesta prima del dicembre 2018 e ottenuta prima del dicembre 2022 perderanno validità alla fine del ciclo di vita di queste aeromobili.
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Allegato C
Produzione non intenzionale
Parte I, tabella delle sostanze chimiche Dopo la sostanza Esaclorobenzene è inserita la seguente voce:
Sostanza chimica
… Esaclorobutadiene (n. CAS: 87-68-3)
Parte II e III, frase introduttiva La sostanza «esaclorobutadiene» è inserita tra le sostanze «esaclorobenzene» e «pentaclorobenzene».