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AS 2019 913

Ordinanza sull'energia

Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del 27 febbraio 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. c 2 Sono esclusi dall’obbligo di fornire garanzie di origine i produttori i cui impianti:

c. dispongono di una potenza nominale in corrente alternata di 30 kVA al mas- simo; oppure

Art. 4 cpv. 1 e 3 1 L’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali. Nel caso delle ferrovie, ai fini dell’etichettatura dell’elettricità le rispettive imprese ferroviarie sono considerate come consumatori finali. 3 Indipendentemente dal tipo di etichettatura, l’azienda deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali al più tardi entro la fine di giugno dell’anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito Internet liberamente accessibile www.etichettatura-elettricita.ch, gestito dalle aziende soggette all’obbligo di etichet- tatura dell’elettricità.

Art. 14 cpv. 2 2 Sono considerati luogo di produzione anche i fondi contigui dei quali almeno uno confinante con il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione. I fondi separati gli uni dagli altri unicamente da una strada, una ferrovia o un corso d’acqua, con riserva

1 RS 730.01

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dell’approvazione del rispettivo proprietario del fondo valgono ugualmente come contigui.

Art. 15 Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio 1 Il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso se la potenza di produ- zione dell’impianto o degli impianti è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento. 2 Gli impianti in funzione al massimo 500 ore all’anno non sono considerati nella determinazione della potenza di produzione. 3 Se a posteriori un raggruppamento ai fini del consumo proprio non rispetta più il requisito di cui al capoverso 1, può continuare a esistere solamente se i motivi alla base di questo cambiamento riguardano i partecipanti attuali del raggruppamento.

Art. 16 cpv. 1, 1bis e 3 1 Il proprietario fondiario addebita ai singoli locatari e affittuari i seguenti costi, dedotti i ricavi conseguiti attraverso l’elettricità immessa in rete: a. per l’elettricità prodotta internamente:

1. i costi del capitale computabili dell’impianto,

2. i costi per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto;

b. i costi per l’elettricità acquistata esternamente; e c. i costi per la misurazione interna, la fornitura dei dati, l’amministrazione e la contabilizzazione. 1bis I costi di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono addebitati in funzione del consumo; i costi di cui al capoverso 1 lettera c possono essere addebitati in funzione del consumo o proporzionalmente. 3 I costi interni di cui al capoverso 1 lettere a e c addebitati ai locatari non possono superare i costi del prodotto elettrico acquistato esternamente per ogni chilowattora. Se tali costi interni sono inferiori ai costi del prodotto elettrico acquistato esterna- mente, il proprietario fondiario può addebitare ai locatari a titolo aggiuntivo al massimo la metà del risparmio conseguito.

Art. 18 cpv. 1 lett. d 1 I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi: d. il superamento in senso negativo del valore di cui all’articolo 15 capo- verso 1.

Art. 35 cpv. 2 2 L’organo d’esecuzione addebita con cadenza almeno trimestrale ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto il supplemento rete

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in funzione dell’elettricità prelevata dai consumatori finali e lo versa immediatamen- te nel Fondo per il supplemento rete.

Art. 79 cpv. 3 3 Il mix del fornitore può essere pubblicato per l’anno di fornitura 2018 entro la fine del 2019 secondo l’articolo 4 capoverso 3.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

27 febbraio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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