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AS 2020 1749

Ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi

Ordinanza sulla sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi

del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 62 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), ordina:

Art. 1 A un organizzatore o venditore di viaggi ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 18 giugno 19932 concernente i viaggi «tutto compreso» si applica la sospensione secondo l’articolo 62 LEF per i crediti dei clienti risultanti dalla mancata prestazione di un servizio inerente a un viaggio.

Art. 2

1 La presente ordinanza entra in vigore il 21 maggio 2020 alle ore 00.003.

2 Si applica fino al 30 settembre 2020.

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 281.243

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