AS 2020 175
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 13 gennaio 2020
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato come segue:
N. 7
7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate
Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]
14 Patate e prodotti a base di patate, di cui: 23 750
14.1 Patate da semina 4 000
14.2 Patate destinate alla valorizzazione 9 250
14.2.1 Aumento temporaneo del contingente doganale parziale
per il 2020: dal 1° febbraio al 30 giugno 18 000
14.3 Patate da tavola 6 500
14.4 Prodotti a base di patate 4 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sono computate sul contingente da ripartire.
1 RS 916.01
2019-3988 175
O sulle importazioni agricole RU 2020
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
13 gennaio 2020 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer
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