AS 2020 2103
Ordinanza sull'indennità dei militari in servizio d'appoggio per far fronte alla pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 indennità dei militari)
Ordinanza sull’indennità dei militari in servizio d’appoggio per far fronte alla pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 indennità dei militari)
Modifica del 12 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 indennità dei militari del 22 aprile 20201 è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sull’indennità dei militari e dei militi della protezione civile impiegati per far fronte alla pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 indennità dei militari e dei militi della protezione civile)
Art. 1 Oggetto, aventi diritto ed entità dell’indennità 1 La presente ordinanza disciplina l’indennità per le persone che per far fronte alla pandemia di coronavirus: a. prestano servizio d’appoggio in qualità di militari; b. prestano servizio di protezione civile in qualità di militi della protezione ci- vile. 2 Le seguenti persone hanno diritto all’indennità nell’entità definita qui di seguito, se a causa di tale prestazione di servizio subiscono un pregiudizio finanziario rispetto al reddito medio dell’attività lucrativa da loro esercitata prima del servizio: a. i militari per ogni giorno di servizio d’appoggio prestato oltre la durata del loro servizio d’istruzione ordinario nell’anno in corso; b. i militi della protezione civile per ogni giorno di servizio prestato in base alla chiamata in servizio del Consiglio federale del 20 marzo 2020 oltre i
19 giorni di servizio.
1 RS 834.15
2020-1737 2103
Ordinanza COVID-19 indennità dei militari RU 2020
3 Per i giorni di servizio prestati su base volontaria non sussiste alcun diritto.
Art. 3 cpv. 2 2 I contributi alle assicurazioni sociali sono a carico, in parti uguali, dei militari o dei militi della protezione civile interessati, e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Art. 4 Esercizio del diritto 1 I militari devono far valere il diritto all’indennità con una domanda scritta al Co- mando Istruzione, Personale dell’esercito. 2 I militi della protezione civile devono far valere il diritto all’indennità con una domanda scritta all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile. Questo tratta ed esamina le domande e le inoltra all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
3 Le domande devono pervenire all’ente competente entro il 6 settembre 2020.
4 L’Aggruppamento Difesa e, rispettivamente, l’UFPP emanano le disposizioni
d’esecuzione necessarie.
Art. 5 Fissazione e pagamento 1 L’indennità è versata alla persona avente diritto un’unica volta dopo la conclusione dell’impiego in servizio d’appoggio o in servizio di protezione civile.
2 L’indennità è fissata e pagata rispettivamente dall’Aggruppamento Difesa e
dall’UFPP.
Art. 6 Finanziamento 1 L’indennità per i militari e i costi d’esecuzione risultanti per l’Aggruppamento Difesa sono finanziati dal DDPS. 2 L’indennità per i militi della protezione civile e i costi d’esecuzione risultanti per l’UFPP sono finanziati dal DDPS. I costi d’esecuzione risultanti per i Cantoni sono a loro carico.
Ordinanza COVID-19 indennità dei militari RU 2020
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 6 marzo 20202.
12 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 12 giugno 2020 secondo l’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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