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AS 2020 247

Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

RS 0.653.1; RU 2016 4721

Campo d’applicazione il 1° gennaio 2020, complemento 1 La Svizzera è vincolata dalle disposizioni dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari verso gli Stati e i territori seguenti conformemente al paragrafo 2.1 della sezione 7 del presente Accordo:

Con effetto dal

Azerbaigian 1° gennaio 2020 Dominica 1° gennaio 2020 Ghana 1° gennaio 2020 Libano 1° gennaio 2020 Macao 1° gennaio 2020 Pakistan 1° gennaio 2020 Samoa 1° gennaio 2020 Vanuatu 1° gennaio 2020* * Questo Stato applica sistematicamente lo scambio automa- tico di informazioni in modo non reciproco, sulla base di una notifica secondo la sezione 7 punto 1 lettera b dell’Accordo multilaterale. Questo significa che non riceve dati relativi a conti finanziari da parte della Svizzera, ma le trasmette tali informazioni.

1 Completa quelli in RU 2016 4721, 2017 7673, 2018 75 e 2019 87.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

2019-4209 247

Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. RU 2020 Acc. multilaterale tra autorità competenti

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