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AS 2020 2597

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti

Modifica del 12 giugno 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 5 luglio 20161 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 Alle organizzazioni di operatori culturali non professionisti possono essere erogati contributi. I contributi sono volti a sostenere le organizzazioni principalmente nella fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.

Art. 3 cpv. 1 lett. a, abis e ater

1 Le organizzazioni devono:

a. disporre di un numero adeguato di membri provenienti da diverse regioni linguistiche; abis. svolgere per i loro membri manifestazioni in diverse regioni linguistiche; ater. disporre nel loro comitato di rappresentanti provenienti da diverse regioni linguistiche;

Art. 4 cpv. 2 2 I contributi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi dell’organizzazione per la fornitura delle sue prestazioni ai membri nonché per la direzione dell’associa- zione, la segreteria e la comunicazione.

1 RS 442.125

2020-0274 2597

Regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali RU 2020 non professionisti. O del DFI

Art. 5 cpv. 2, 4 e 5 2 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente il periodo di promozione quadriennale. 4 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire. 5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno preceden- te, previsto dal contratto di prestazioni.

Art. 7a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 12 giugno 2020 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2020 si applica il diritto previgente.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2020.

12 giugno 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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