AS 2020 3797
Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati
Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati (Ordinanza sulla promozione dell’alloggio, OPrA)
Modifica del 2 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulla promozione dell’alloggio è modificata come segue:
Art. 39 cpv. 1 1 Le organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni presenta- no un rapporto di attività annuale conformemente ai principi previsti negli articoli 957–960e CO2.
Art. 41a Gestione dei rischi 1 Le centrali di emissione predispongono ogni anno un controllo della solvibilità per verificare la capacità di pagamento degli interessi e di rimborso di tutti i committenti della costruzione di utilità pubblica che hanno ottenuto un mutuo finanziato median- te prestiti in obbligazioni garantiti da fideiussioni. La verifica è effettuata da una persona indipendente abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. 2 I committenti della costruzione di utilità pubblica presentano alle centrali di emis- sione almeno una volta ogni quadriennio un rapporto per ogni oggetto di pegno per il quale è stato concesso un mutuo finanziato mediante prestiti in obbligazioni garan- titi da fideiussioni. Il rapporto comprende in particolare: a. il conto economico dell’immobile; b. lo stato del finanziamento di grado anteriore o uguale; c. la tabella delle pigioni;