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AS 2020 423

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

Modifica del 15 gennaio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e

32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali;

visto l’articolo 44 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),

2019-3497 423

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2020

Art. 3 cpv. 1 1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie, l’ordinanza del 16 dicembre 20167 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e l’ordinanza del 16 dicembre 20168 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 4 lett. c n. 3, d, f e g Nella presente ordinanza si intende per: c. prodotti animali:

3. sperma, ovuli ed embrioni animali destinati alla riproduzione;

d. sottoprodotti di origine animale:

1. corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, di cui non sia consentito

il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,

2. prodotti di origine animale e resti alimentari ai sensi dell’articolo 3 let-

tera p dell’ordinanza del 25 maggio 20119 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,

3. sperma, ovuli ed embrioni animali a destinazione diversa della riprodu-

zione; f. «Trade Control and Expert System» (TRACES): un sistema integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/62510; g. partita: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certifica- to sanitario o lo stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, destinati alla stessa azienda di destinazione;

6 RS 916.401 7 RS 817.02 8 RS 817.042 9 RS 916.441.22 10 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, re- cante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/478, GU L 82 del 25.3.2019, p. 4.

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2 È consentita:

a. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:

2. sono accompagnati da un certificato in formato cartaceo secondo l’arti-

colo 4 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/185011 emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;

Art. 6 cpv. 1 e 3 1 Gli animali e i prodotti animali possono essere importati soltanto se i certificati sanitari, prescritti dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intraco- munitario, sono allegati alla partita in formato cartaceo o elettronico. 3 Se non è prescritto un certificato sanitario, la partita deve essere provvista di un documento commerciale in formato cartaceo o elettronico.

Art. 7 cpv. 1 lett. b

1 È necessaria un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione di:

b. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn12, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e

12 del regolamento (UE) n. 142/201113;

Art. 10 cpv. 2 e 3 2 I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Devono essere allegati alla partita in originale cartaceo o elettronico e accompagnarla fino all’azienda di destinazione. 3 L’autorità competente deve firmare i certificati sanitari in formato cartaceo o elet- tronico. Là dove previsto, i certificati possono essere firmati anche da un’impresa autorizzata a emetterli.

11 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, versione della GU L 271 del 16.10.2015, p. 1. 12 RS 916.441.22 13 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla fron- tiera, GU L 54 del 26.2.2011, p. 1; da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177, GU L 185 dell’11.7.2019, p. 26.

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Art. 16, rubrica Temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento

Art. 18 Bestiame da macello Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 201614 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

Art. 24 cpv. 3 lett. f

3 Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:

f. articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento);

Art. 25 cpv. 1 lett. e 1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali dal territorio d’importazione val- gono per analogia le seguenti disposizioni per l’importazione: e. articolo 16 (temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento).

Art. 28 frase introduttiva e lett. b I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto se la partita è provvista di un certificato sanitario in formato cartaceo o elettronico emesso mediante TRACES: b. proteine animali trasformate ai sensi dell’articolo 3 lettera hbis OSOAn15.

Art. 34 cpv. 2 e 3 2 In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e—dec», l’AFD controlla in funzione dei rischi se sono provviste dei certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti. 3 Nelle restanti partite importate e in transito, l’AFD può controllare a campione se sono provviste dei documenti di accompagnamento necessari.

Art. 46 cpv. 2 2 Le opposizioni e i ricorsi rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 67–71 LDerr.

14 RS 817.190 15 RS 916.441.22

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Art. 48 cpv. 4

4 È fatto salvo l’articolo 37 LDerr.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.

15 gennaio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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