AS 2020 5303
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 28a cpv. 1 1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 355 franchi.
Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facolta- tivo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 40 franchi al mese.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 833.11
2020-2727 5303
Assicurazione militare. O RU 2020
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