AS 2020 5313
Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste
Ordinanza dell’UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)
Modifica del 17 novembre 2020
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAM del 29 novembre 20171 concernente le misure fitosanitarie per le foreste è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 22, 23, 32, 34 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 20182 sulla salute dei vegetali (OSalV),
Art. 2a Condizioni specifiche per l’importazione riconosciute come equivalenti Le merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all’allegato 7 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20193 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 2a.
Art. 3 Misure contro nuovi organismi nocivi Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC4 sono indicate nell’allegato 3.
2020-2574 5313
Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
II
1 Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2a secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
17 novembre 2020 Ufficio federale dell’ambiente: Katrin Schneeberger
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
Allegato 1 (art. 1)
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
N. 1 lett. b
1 Equivalenze terminologiche
Unione europea Svizzera
b. Espressioni in francese Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Service phytosanitaire fédéral (SPF) Commission États membres Cantons Importation dans l’Union / Importation en provenance d’un État tiers la Communauté Zone contaminée Foyer d’infestation
N. 2
2 Diritto applicabile
In fondo alla tabella sono inserite le due nuove voci seguenti:
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4. Art. 9 par. 1 e 2 Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSalV Art. 13 Art. 104 cpv. 2 lett. a OSalV Art. 29 Art. 23 OSalV Art. 40 par. 1 Art. 7 cpv. 1 OSalV
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condi- zioni uniformi per l’attuazione del rego- lamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regola- mento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1. All. II All. 1 OSalV-DEFR-DATEC All. IV All. 3 OSalV-DEFR-DATEC All. V All. 4 OSalV-DEFR-DATEC All. VI All. 5 OSalV-DEFR-DATEC All. VII All. 6 e 7 OSalV-DEFR-DATEC
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
Allegato 2 (art. 2)
Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
N. 1.1 titolo e lett. c
1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., a eccezione dei frutti e delle sementi originari della Repubblica di Corea, è tempora- neamente esclusa dal divieto d’importazione, se sono soddisfatte le seguenti condi- zioni: c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 30 OSalV-DEFR-DATEC5, i requisiti stabiliti nell’allegato della decisione 2002/499/CE.
N. 2
2 Vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L.,
nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
2.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
L’importazione di vegetali di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/12176, originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d’importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217; b. il fornitore figura nell’elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai autorizzati a esportare in Europa di cui al numero 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217; c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 30 OSalV-DEFR-DATEC, i requisiti stabiliti nell’allegato del regolamento di esecuzione 2020/1217 (UE).
5 RS 916.201 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione, del 25 agosto 2020, relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da im- pianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE, versione secondo GU L 277 del 26.8.2020, pag. 6.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
2.2 Notifica di una partita destinata all’importazione
La data prevista d’arrivo di una partita destinata all’importazione contenente vegeta- li di cui al numero 2.1, la loro quantità e il loro luogo di sbarco nell’UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.
2.3 Durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
L’esclusione dal divieto d’importazione si applica durante i periodi indicati nell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.
2.4 Disposizione speciale
Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 la compe- tenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
Allegato 2a (art. 2a)
Merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni specifiche riconosciute come equivalenti
1 Legno di Fraxinus L. originario del Canada o ivi lavorato
1.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti
Per l’importazione di legno di frassino (Fraxinus L.) di cui all’allegato 7 numero 87 OSalV-DEFR-DATEC7, originario del Canada o ivi lavorato, le seguenti condizioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all’allegato 7 numero 87 lettere a e b OSalV-DEFR-DATEC: a. il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Ca- nada attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quaran- tena e da potenziali organismi nocivi da quarantena; b. il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» le seguenti indicazioni:
1. la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di
esecuzione (UE) 2020/9188 della Commissione»,
2. il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene
esportato,
3. il nome dell’impianto autorizzato in Canada;
c. il legno soddisfa i requisiti di cui all’allegato del regolamento di esecu- zione (UE) 2020/918.
1.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute
come equivalenti Le condizioni di cui al numero 1.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.
2 Legno di Fraxinus L. originario degli Stati Uniti o ivi lavorato
2.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti
Per l’importazione di legno di frassino (Fraxinus L.) di cui all’allegato 7 numero 87 OSalV-DEFR-DATEC, originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, le seguenti condi-
7 RS 916.201
8 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione, del 1° luglio 2020,
recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le pre- scrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato, versione secondo GU L 209 del 2.7.2020, pag. 14.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
zioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all’alle- gato 7 numero 87 lettere a e b OSalv-DEFR-DATEC: a. il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario emesso negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena e da potenziali organismi nocivi da quarantena; b. il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:
1. la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di
esecuzione (UE) 2020/10029 della Commissione»,
2. il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene
esportato,
3. il nome dell’impianto autorizzato negli Stati Uniti;
c. il legno soddisfa i requisiti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.
2.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute
come equivalenti Le condizioni di cui al numero 2.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.
9 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020,
recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le pre- scrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, versione secondo GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
Allegato 4 (art. 4)
Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui all’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC
N. 5
5 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
5.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentemente Gibberella circinata), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/ 203210.
5.2 Disposizioni speciali
5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 possono esse- re introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera.
5.2.2 Laddove, conformemente all’articolo 12 della decisione di esecuzione (UE)
2019/2032, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
N. 6
6 Legno di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e di Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originario del Canada o degli Stati Uniti
6.1 Deroga temporanea alle condizioni specifiche per l’importazione
In deroga alle condizioni specifiche per l’importazione di cui all’allegato 7 numero
87 OSalV-DEFR-DATEC, l’importazione di legno di Fraxinus L., Juglans ailantifo-
lia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originario del Canada o degli Stati Uniti è autorizzata se il legno è accompagnato da una dichiarazione ufficiale di cui all’allegato 7 numero 87 lettera a o c OSalV-DEFR-DATEC.
10 Decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 della Commissione, del 26 novembre 2019, che stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentemente Gibberella circinata) e che abroga la decisione 2007/433/CE, versione secondo GU L 313 del 4.12.2019, pag. 94.
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Misure fitosanitarie per le foreste. O dell’UFAM RU 2020
6.2 Durata della deroga alle condizioni specifiche per l’importazione
La deroga alle condizioni specifiche per l’importazione si applica durante il periodo indicato nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/116411.
11 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti, versione secondo GU L 258 del 7.8.2020, pag. 6.
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